Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5786 del 23/10/2013
Penale Ord. Sez. 2 Num. 5786 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
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sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI RIMINI
nei confronti di:
BERARDINO ZEUDI N. IL 18/08/1979
avverso la sentenza n. 1363/2012 TRIBUNALE di RIMINI, del
10/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per A’
Data Udienza: 23/10/2013
Udito, per la parte civile, l’Avv
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1.Avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha condannato Berardino Zeudi, per il
reato di tentata rapina pluriaggravata e porto di arma impropria, alla pena di anni uno e
mesi sette di reclusione ed euro 450,00 di multa, propone ricorso immediato per
cassazione il Procuratore della Repubblica di Rimini,chiedendo l’annullamento della
sentenza e deducendo a motivo il vizio di violazione di legge , avendo il Tribunale
escluso l’aggravante del luogo di privata dimora,di cui all’art.624 bis cod.pen. ed
affermato , in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che non vi era prova che
inoltre il vizio di contraddittorietà ed illogicità della motivazione , avendo il Tribunale ,
ritenuto , contrariamente ai fatti, che il delitto di rapina non fosse stato
consumato,essendo rimasto allo stadio di tentativo.
E’ stata depositata ,nell’interesse dell’imputata, memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.Ritiene il Collegio che l’impugnazione, proposta nelle forme del ricorso immediato per
cassazione, debba essere convertita in appello.
2.1 Invero, essendo il ricorso immediato per cassazione, ammissibile solo per vizi di pura
legittimità, non implicanti, neppure indirettamente, questioni di merito, con tale gravame
sono proponibili solo motivi diversi da quelli previsti dalle lettere sub d) e sub e) dell’art.
606 c.p.p., comma 1 (n 2343/1999 Rv. 212525 ;n. 3032 del 1995 Rv. 201800, n. 4264
del 1996 Rv. 204447, n. 6240 del 1998 Rv. 210847), ne consegue che il ricorso per
cassazione, proposto dal P.M., che contenga – come nella specie – tra i motivi anche la
censura di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), relativa a vizio motivazione in ordine
alla qualificazione del reato, non può essere presentato “per saltum” ma deve essere
convertito in appello, ai sensi dell’art. 569 c.p.p., comma 3, (n.243/1999 rv 213577; n.
3405/2003 rv. 223561; n.26419/2012 rv253122).
2.2 la ricorso va pertanto convertito in appello, con trasmissione degli atti alla Corte di
appello di Bologna, per il giudizio.
P.Q.M.
Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di
Bologna.
Così decis in Roma, il 23 ottobre 2013.
presso i locali dell’azienda ,le persone offese svolgessero atti di vita privata. Deduceva