Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5785 del 23/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5785 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Batti Francesco, nato a Napolo il 13.9.1993
avverso la sentenza 7283/2012 della Corte d’appello di Napoli, I sezione
penale, del 07.01.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Gabriele Mazzotta , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 7.1.2013 , la Corte di appello di Napoli , confermava
la sentenza del Tribunale di Nola , in data 15.5.2012 , che aveva
condannato Batti Francesco alla pena di anni anni due e mesi otto di
reclusione ed 1000,00 di multa,concesse le attenuanti generiche e
l’attenuante di cui all’art.62 n.6 cod.pen.,con giudizio di equivalenza, e la
1

Data Udienza: 23/10/2013

diminuente del rito, per il reato di seguito indicato:
Del reato p. e p. dall’art. 628, co. 1 e co. 3 n.1 c.p. perché, in concorso ed unione con
persona allo stato non identificata, per procurarsi un ingiusto profitto, dopo essersi
introdotti all’interno della paninoteca denominata “Pit Stop” mediante minaccia
consistita nel brandire una mazza di scopa e nel puntare una pistola all’indirizzo di
Nappi Vincenzo si impossessava di euro 500,00.Con l’aggravante di aver commesso il
fatto mediante l’uso di arma nella pecie una pistola.In Terzigno il 4.12.2011

1.1Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo
difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale
comma 2, c.p. in relazione all’art 606 comma 1 lett c) e la nonché manifesta
illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato,
in relazione all’art 606 comma 1 lett e) c.p.p. lamentando che era stata
disattesa la richiesta di riconoscere la prevalenza delle attenuanti e di
riconoscere la sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel
giudizio di legittimità.
2.1 In punto di equivalenza, la Corte territoriale ha formulato un giudizio
esaustivo e privo di vizi evidenti circa l’impossibilità di riconoscere la
prevalenza delle attenuanti riconosciute, richiamando non solo gli specifici
elementi del fatto dai quali desumere la gravità dei fatti e la pericolosità delle
condotte ma anche gli elementi della condotta successiva ai fatti e
processuale tenuta dal Batti che non consentono un giudizio di
meritevolezza.
2.2 In tema di concorso di circostanze, questa Corte di legittimità ha già
ritenuto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze
aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto
nell’ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico,
e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione
dell’equivalenza allorché il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale
previsto dall’art. 69 cod. pen., l’abbia ritenuta la più idonea a realizzare
l’adeguatezza della pena in concreto irrogata. ( n.6866 /2009 rv 246134).

2

deduce la violazione ed erronea applicazione degli artt 69, comma 4, e 133,

3.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso i
Il Consigliere

ma il 23 ottobre 2013
soror-

Il Presidente

1.000,00 (mille/00).

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