Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5784 del 11/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5784 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CRISTINI LUCA N. IL 10/04/1980
avverso la sentenza n. 5861/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
30/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 11/10/2013

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Sante
Spinaci, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato

inammissibile.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 19.9.2011, il GUP presso il Tribunale di Torino
dichiarò Cristini Luca responsabile dei reati di cui agli artt.81, 572, 629 c.p.,
e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione – concesse le attenuanti
generiche equivalenti e la diminuente del vizio parziale di mente – ridotta la
pena per la scelta del rito lo condannò alla pena di anni due mesi quattro di
reclusione ed € 300,00 di multa, e alla misura di sicurezza della libertà
vigilata di anni uno e mesi sei.
Avverso tale pronunzia propose gravame l’imputato, e la Corte
d’Appello di Torino, con sentenza del 30.11.2012, in parziale riforma della
decisione di primo grado riduceva la pena ad anni uno e mesi otto di
reclusione ed euro 300,00 di multa.
Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo la violazione dell’art.606
lett. e) c.p.p., per manifesta illogicità della motivazione, in relazione
all’attendibilità della persona offesa, peraltro ben consapevole della malattia
ingravescente del figlio, ai rapporti dell’imputato con la nonna, ai riscontri
esterni alle dichiarazioni della persona offesa circa le condotte violente
dell’imputato, allo stato di salute del medesimo.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza, e allega copia degli atti
indicati in ricorso.

Motivi della decisione

1

Con l’unico motivo di cui al ricorso, il ricorrente ha edotto vizio di
motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati di estorsione e
maltrattamenti in famiglia, attesa la illogicità di alcune argomentazioni al
riguardo sviluppate, ed il travisamento della prova da parte della Corte. La
censura è del tutto inammissibile posto che, con il motivo in questione, si
muovono non già precise contestazioni di illogicità argomentativa, ma solo

doglianze di merito, non condividendosi dal ricorrente le conclusioni attinte
ed anzi proponendosi versioni più persuasive di quelle dispiegate nella
sentenza impugnata.
Alla Corte di Cassazione è normativamente precluso la possibilità non
solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a
quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica
della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra
l’apparato argomentativi che la sorregge ed eventuali altri modelli di
ragionamento mutuati dall’esterno; ed invero avendo il legislatore attribuito
rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si
presenta quale elaborato dell’intelletto costituente un sistema logico in sè
compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della
coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata,
necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui
essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente
sostituibili da altri (Cass.S.U., n.12/31.5.2000 Rv.216260).
La nuova formulazione dell’art.606 lett. e) c.p.p., che – in ragione delle
modifiche apportate dalla 1.46/2006, art.8 – consente il riferimento agli “altri
atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame” per la
deduzione dei vizi di motivazione, riguarda anche gli atti a contenuto
probatorio ed introduce un nuovo vizio definibile come “travisamento della
prova”, consistente nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o
nell’omissione della valutazione di una prova, accomunate però dalla
necessità che il dato probatorio, travisato o omesso, abbia il carattere di
decisività nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica
(Cass.Sez.II, 13994/2006; Sez.II, 45256/2007 Rv.238515).

2

Resta fermo che è a carico del ricorrente l’onere di specifica indicazione
di tali atti e di illustrazione della necessità del loro esame ai fini della
decisione, ovvero, per il caso in cui l’esame sia stato compiuto, della
manifesta illogicità o contraddittorietà del risultato raggiunto.
Nel caso di specie, va poi ricordato che ci si trova dinanzi ad una
“doppia conforme” e cioè ad una doppia pronuncia di eguale segno, e

pertanto il vizio di “travisamento della prova”, di cui alla lettera e) come
modificato dalla 1.n.46/ 2006, può essere rilevato in sede di legittimità solo
nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che
l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta
introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento
di secondo grado, “non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi
il limite del “devolutum” con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui
il giudice d’appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia
richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice” ( v.
Cass.IV, sez.IV, sent. n. 19710/2009 Rv. 243636; Cass., n. 5223/07, Rv.
236130).
Così definite le coordinate del controllo sulla motivazione, rileva il
Collegio che il ricorrente, pur avendo formalmente denunciato il vizio di
motivazione facendo riferimento anche a tutti i numerosi atti allegati in copia
al ricorso, assumendo implicitamente il travisamento della prova da parte
della Corte territoriale, ha, tuttavia, nella sostanza, svolto ragioni che
costituiscono una critica del logico apprezzamento delle prove fatto dal
giudice di appello con la finalità di ottenere una nuova valutazione delle
prove stesse; e ciò non è consentito in questa sede.
È il caso di aggiungere che la sentenza impugnata va necessariamente
integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, di primo grado,
derivandone che i giudici di merito hanno spiegato in maniera adeguata e
logica, le risultanze confluenti nella certezza della responsabilità
dell’imputato per i reati ascrittigli. La Corte territoriale, circa l’attendibilità
delle dichiarazioni della parte offesa, ha quindi evidenziato che la stessa ha
sopportato le vessazioni del figlio per lunghissimo tempo prima di
3

determinarsi a denunciarlo nell’evidente, quanto inutile, sforzo di
salvaguardare il rapporto e che le circostanze riferite dalla parte offesa in
modo coerente hanno trovato oggettivo riscontro nelle testimonianze delle
persone escusse. Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la Corte ha
quindi preso in considerazione anche la situazione sanitaria del Cristini, e
valutato il grave disturbo “borderline e schizotipico” di personalità

delle doglianze dell’appellante in ordine al trattamento sanzionatorio, ha
ridotto la pena ad anni uno e mesi otto di reclusione ed € 300,00 di multa,
proprio al fine di adeguarla alla condizione soggettiva e all’incensuratezza
dell’imputato, e ciò nonostante che la gravità della condotta reiteratamente
tenuta giustificassero la determinazione della pena nella misura superiore al
minimo.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa (v.Corte Cost. sent.n.186/ 2000), nella
determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata
in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
erato, 1’11.10.2013.

riscontrato dal perito nominato del Gup, tant’è che, in parziale accoglimento

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