Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5784 del 04/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 5784 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) MALORGIO NAZZARENO N. IL 26/08/1976
avverso l’ordinanza n. 175/2012 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
06/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Do . GE
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Ano
til”
014;‹,to
ttlgto

UdibildifensottAvv..FRAtk toto PL P-1110114

O S BEONE ;

Data Udienza: 04/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 6 marzo 2012 il Tribunale del riesame di Lecce,
confermando il provvedimento emesso dal locale Giudice per le indagini
preliminari, ha disposto che Malorgio Nazareno rimanesse sottoposto alla misura
della custodia cautelare in carcere, quale indagato per i delitti di associazione a
delinquere di stampo mafioso, tentato omicidio ed estorsione.

carico dell’indagato, desunto da intercettazioni ambientali e dalle situazioni di
fatto indicate alla pagina 5 dell’impugnata ordinanza, derivanti dal genetico
provvedimento cautelare.
In ordine alle esigenze cautelari il Tribunale ha considerato sussistente la
presunzione di cui all’articolo 275, comma 3, cod.proc.pen..
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Malorgio, a mezzo del proprio
difensore, evidenziando quale unico motivo una illogicità della motivazione in
ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non ha fondamento.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il compendio indiziario
valorizzato dal Giudice del riesame non consiste solamente in quanto dianzi
evidenziato, già di per sé sufficiente nel presente stato del procedimento ad
integrare indizi di colpevolezza, ma anche in altri elementi espressamente
indicati nella motivazione, quali tutti quelli indicati nella c.d. parte generale in
merito alla sussistenza della contestata associazione a delinquere relativa al c.d.
clan Stranieri (v. pagina 4 della motivazione).
Gli elementi suesposti sono stati valutati globalmente dal Tribunale, che
ne ha riconosciuto la capacità dimostrativa, anche quali riscontri alle
intercettazioni ambientali, in esito a una corretta applicazione dei criteri imposti
dall’articolo 192 cod.proc.pen..
Dalla linea argomentativa così sviluppata il ricorrente non segnala alcuna
caduta di conseguenzialità, che emerga ictu oculi dal testo stesso del
provvedimento; mentre il suo tentativo di contrastare la valenza persuasiva delle
emergenze investigative menzionate nel provvedimento impugnato e di
contrapporvi altre circostanze assertivamente favorevoli all’assunto difensivo, si
traduce nella prospettazione di una lettura alternativa del materiale indiziario, in

1

Ha ritenuto quel collegio che sussistesse un grave compendio indiziario a

contrasto con quella fatta logicamente propria dal Giudice del merito: il che non
può trovare spazio nel presente giudizio di legittimità.
Giova, inoltre, rammentare in diritto, come compito del Giudice del merito
cautelare sia quello di analizzare, anche alla luce delle asserzioni defensionali, gli
elementi di prova (e la circostanza che essi in materia cautelare si chiamino
indizi è, a questi fini, mera variante terminologica), verificarne il significato e la
univocità; offrire completa giustificazione del perché, a suo avviso, i fatti
s’attaglino alla fattispecie astratta e giustifichino le conclusioni raggiunte circa la
gravi indizi di responsabilità.
Il giudizio prognostico in tal senso era, dunque, indispensabile, pur
dovendo essere effettuato non nell’ottica della ricerca di una certezza di
responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro
indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all’esito del
contraddittorio.
I gravi indizi null’altro sono, d’altro canto, che “una prova allo stato degli
atti”, valutata dal Giudice allorché la formazione del materiale probatorio è di
norma ancora in itinere.
È così soltanto l’aspetto di una possibile evoluzione “dinamica”, non la
differente intrinseca capacità dimostrativa, a contraddistinguere la valutazione
della prova in sede cautelare rispetto alla valutazione nel giudizio di cognizione
(v. Cass. Sez. I 4 maggio 2005 n. 19867 e da ultimo 17 maggio 2011 n. 19759).
Il motivo di doglianza, inoltre, si caratterizza per una completa
rivisitazione in punto di fatto degli elementi indiziari che il Tribunale ha ritenuto
idonei a giustificare la chiesta misura cautelare personale e, pertanto, giunge a
richiedere a questa Corte di legittimità un’operazione non consentita, pari a
quella di un inesistente ulteriore grado di merito.
L’ordinanza di merito, emessa a seguito di riesame, non è, poi, tenuta a
compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in
esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che,
anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze,
spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando
che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare
implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente
confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. Cass.
Sez. IV 13 maggio 2011 n. 26660).
Inoltre, in tema di motivazione dei provvedimenti sulla libertà personale,
l’ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame

2

fattispecie concreta, ovvero, per la materia, circa la perdurante sussistenza di

sono tra loro strettamente collegate e complementari, sicché la motivazione del
Tribunale del riesame integra e completa l’eventuale carenza di motivazione del
provvedimento del primo iudice e, viceversa, la motivazione insufficiente del
Giudice del riesame può ritenersi integrata da quella del provvedimento
impugnato, allorché in quest’ultimo siano state indicate le ragioni logicogiuridiche che, ai sensi degli articoli 273, 274 e 275 cod.proc.pen., ne hanno
determinato l’emissione (v. a partire da Cass. Sez.Un. 17 aprile 1996 n. 7).
Il che è quanto avvenuto nella specie, attraverso, da un lato, il richiamo al
dichiarazioni delle diverse intercettazioni ambientali relative ai singoli reati fine.
3. Il rigetto del ricorso, che necessariamente consegue a quanto fin qui
osservato, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’articolo 94, comma 1 ter,

delle disposizioni di attuazione al cod. proc. pen..

P.T.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna Il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter,

disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma il 4/12/2012.

contenuto dell’ordinanza genetica nonché, d’altra parte, all’indicazione delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA