Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5783 del 11/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5783 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IMPUSINO VINCENZO N. IL 30/01/1976
avverso la sentenza n. 7085/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
01/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 11/10/2013

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Sante
Spinaci, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udito l’ avv.Daniela Fava in sostituzione dell’avv.Antioco Pintus difensore d’ufficio

di Impusino Vincenzo, che ha concluso per raccoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 1.6.12, la Corte d’Appello di Milano confermava la
decisione del Tribunale di Milano che aveva condannato Impusino Vincenzo
alla pena di mesi nove di reclusione e € 500,00 di multa per il reato di
ricettazione.
Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo: 1) la violazione
dell’art.606 lett.b) c) e) c.p.p., per erronea applicazione degli artt.161 e 552
c.p.p. inosservanza degli artt.178 e 179 c.p.p., mancanza e contraddittorietà
della motivazione sul punto in quanto le notificazioni di tutti gli atti
processuali sono stati notificati a mezzo posta al domicilio eletto presso il
quale l’imputato non si trovava a causa del proprio stato di detenzione ed ex
art.161 co.4 c.p.p. presso il difensore d’ufficio; 2) la violazione dell’art.606 lett.
b) ed e) c.p.p. per inosservanza ed errata applicazione di norme della legge
penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
in ordine alla determinazione della pena e sulla mancata concessione delle
attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art.62 n.4 c.p.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.
Con memoria in data 16.9.2013, il difensore dell’imputato insiste
nell’accoglimento del ricorso rilevando che l’elezione di domicilio da parte
dell’imputato detenuto è pienamente legittima, ma può spiegare i suoi effetti
solo al momento e per il tempo in cui il soggetto sia stato rimesso in libertà,
poiché per il detenuto, le notificazioni si eseguono nel luogo di detenzione.
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La nullità è di carattere assoluto poiché la notifica compiuta con modalità
diverse da quelle prescritte è risultata di fatto inidonea, nella fattispecie, a
garantire una effettiva conoscenza dell’atto all’imputato, con conseguente
violazione dell’art.178 c.p.p.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
E’ consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale lo
stato di detenzione sopravvenuto per altra causa alla dichiarazione o
all’elezione di domicilio effettuata dall’imputato libero non impone, se
l’autorità giudiziaria non ne è stata portata a conoscenza da parte
dell’interessato, di eseguire le successive notificazioni presso il luogo di
detenzione piuttosto che presso il domicilio precedentemente dichiarato od
eletto (Cass. Sez.II, Sent. n. 32588/2010 Rv. 247980; Sez.II, Sent. n.
17798/2009 Rv. 243952; Sez.I, n.41339/2009, Petralia; Sez.IV, Sent.n.
16431/2008, Rv.239335; Sez.II, Sent.n.25425/ 2007 Rv. 237151i; Sez.II,
195/2006, Mele). L’imputato non può pertanto fondatamente dolersi delle
modalità di notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. ne’ dell’avvenuta notifica,
nelle forme previste dall’art. 161 c.p.p., comma 4, del decreto di citazione
diretta a giudizio, non avendo egli provveduto a comunicare il
“trasferimento di domicilio” e il sopravvenuto stato di detenzione, come
sarebbe stato suo preciso onere a norma dell’art. 161 c.p.p..
La notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. e quindi del decreto di
citazione a giudizio è avvenuta quindi regolarmente presso il difensore ai
sensi dell’art. 161 c.p.p., n. 4.
A ciò aggiungasi che l’eccezione di nullità delle notifiche in questione è
stata sollevata solo all’udienza dell’1.6.2012, avanti alla Corte d’Appello, e
pertanto anche sotto questo profilo il motivo è infondato, trattandosi di
nullità comunque sanate. L’eventuale nullità dell’avviso e del decreto di
citazione a giudizio, infatti, integrerebbero, comunque ed in ipotesi, una
nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 18
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c.p.p., comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183 c.p.p. ed alle regole
di deducibilità di cui all’art. 182 c.p.p., oltre che ai termini di rilevabilità di
cui all’art. 180 c.p.p., sempreché la notifica non appaia in astratto o non risulti
in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte
del destinatario.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti affermato che, in tema di

notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile
prevista dall’art. 179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione sia
stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle
prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da
parte dell’imputato, mentre la medesima nullità non ricorre invece nei casi in
cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di
esecuzione della notificazione, alla quale consegue la applicabilità della
sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p. (Cass. Sez. Un. .27 ottobre 2004 n. 119,
Palumbo).
2. Il secondo motivo è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett.
c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal
giudice d’appello, che non risultano viziate da illogicità manifeste.
Premesso che, in tema di ricettazione, non è ammessa la duplice
valutazione dell’entità del danno sia ai fini della concessione sia
dell’attenuante comune (art. 62 c.p., n. 4) che di quella speciale della
ricettazione (art. 648 cpv. c.p.) (Cass.S.U. sent. n. 35535/2007 Rv. 236914), e
che le attenuanti generiche non vanno intese come oggetto di una benevola
concessione da parte del giudice, ne’ l’applicazione di esse costituisce un
diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire
come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo,
suscettibili di positivo apprezzamento (Cass.Sez.I, Sent. n. 46954/2004 Rv.
230591), rileva il Collegio che, con motivazione congrua ed esente da evidenti
vizi logici, la Corte territoriale ha illustrato le ragioni per le quali, sulla scorta
delle risultanze processuali, ha ritenuto congrua la pena irrogata dal primo
giudice (mesi nove ed € 500,00 di multa) molto vicina ai minimi edittali, e
rigettata la richiesta di applicazione dell’attenuante di cui all’art.62 n.4 c.p.,
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avendo il primo giudice tenuto conto del modesto valore di beni, nella
qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’ipotesi più lieve prevista dal
capoverso dell’art.648 c.p. Per quanto riguarda le attenuanti di cui all’art.62
bis c.p., la Corte territoriale, con motivazione logica ed adeguata, ha quindi
negato la concessione delle attenuanti generiche, alla luce dei precedenti
penali e della personalità dell’imputato al momento del giudizio detenuto in

ampiamente giustificative del diniego, che le generiche censure del ricorrente
non valgono minimamente a scalfire.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Cos’ e berato, 111.10.2013.

altro procedimento per il reato di rapina. Si tratta di considerazioni

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