Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5783 del 04/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5783 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) SIBILLA BIAGIO N. IL 12/05/1973
avverso l’ordinanza n. 177/2012 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
02/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
.14e/sentite le conclusioni del PG Dott. EdziA/j44 £t.44,44, Vo4v,

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Data Udienza: 04/12/2012

RITENUTO IN

Farm

1. Con ordinanza in data 2 marzo 2012 il Tribunale del riesame di Lecce,
confermando il provvedimento emesso dal locale Giudice per le indagini
preliminari, ha disposto che Sibilla Biagio rimanesse sottoposto alla misura della
custodia cautelare in carcere, quale indagato per i delitti di associazione a

Ha ritenuto quel collegio che sussistesse un grave compendio indiziario a
carico dell’indagato, desunto da intercettazioni ambientali.
In ordine alle esigenze cautelari il Tribunale ha considerato sussistente la
presunzione di cui all’articolo 275, comma 3, cod.proc.pen..
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Sibilla, a mezzo dei propri difensori,
evidenziando:
a) una illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi
di colpevolezza;
b) una violazione di legge per la mancanza assoluta di motivazione in
ordine alle specifiche doglianze sollevate con la richiesta di riesame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso non ha fondamento.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il compendio indiziarlo
valorizzato dal Giudice del riesame non consiste solamente in quanto dianzi
evidenziato, già di per sé sufficiente nel presente stato del procedimento ad
integrare indizi di colpevolezza, ma anche in altri elementi espressamente
indicati nella motivazione, quali tutti quelli indicati nella c.d. parte generale in
merito alla sussistenza della contestata associazione a delinquere del c.d. clan
Stranieri (v. pagina 6 della motivazione).
Gli elementi suesposti sono stati valutati globalmente dal Tribunale, che
ne ha riconosciuto la capacità dimostrativa, anche quali riscontri alle
intercettazioni ambientali, in esito a una corretta applicazione dei criteri imposti
dall’articolo 192 cod.proc.pen..
Dalla linea argomentativa così sviluppata il ricorrente non segnala alcuna
caduta di conseguenzialità, che emerga ictu oculi dal testo stesso del
provvedimento; mentre il suo tentativo di contrastare la valenza persuasiva delle
emergenze investigative menzionate nel provvedimento impugnato e di

1.

delinquere di stampo mafioso ed estorsione.

contrapporvi altre circostanze assertivamente favorevoli all’assunto difensivo, si
traduce nella prospettazione di una lettura alternativa del materiale indiziario, in
contrasto con quella fatta logicamente propria dal Giudice del merito: il che non
può trovare spazio nel presente giudizio di legittimità.
Giova inoltre rammentare, in diritto, come compito del Giudice del merito
cautelare sia quello di analizzare, anche alla luce delle asserzioni defensionali, gli
elementi di prova (e la circostanza che essi in materia cautelare si chiamino
indizi è, a questi fini, mera variante terminologica), verificarne il significato e la
s’attaglino alla fattispecie astratta e giustifichino le conclusioni raggiunte circa la
fattispecie concreta, ovvero, per la materia, circa la perdurante sussistenza di
gravi indizi di responsabilità.
Il giudizio prognostico in tal senso era, dunque, indispensabile, pur
dovendo essere effettuato non nell’ottica della ricerca di una certezza di
responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro
indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all’esito del
contraddittorio.
I gravi indizi null’altro sono, d’altro canto, che “una prova allo stato degli
atti”, valutata dal Giudice allorché la formazione del materiale probatorio è di
norma ancora in itinere.
È così soltanto l’aspetto di una possibile evoluzione “dinamica”, non la
differente intrinseca capacità dimostrativa, a contraddistinguere la valutazione
della prova in sede cautelare rispetto alla valutazione nel giudizio di cognizione
(v. Cass. Sez. I 4 maggio 2005 n. 19867 e da ultimo 17 maggio 2011 n. 19759).
Il motivo di doglianza, inoltre, si caratterizza per una completa
rivisitazione in punto di fatto degli elementi indiziari che il Tribunale ha ritenuto
idonei a giustificare la chiesta misura cautelare personale e, pertanto, giunge a
richiedere a questa Corte di legittimità un’operazione non consentita, pari a
quella di un inesistente ulteriore grado di merito.
3. Quanto al secondo motivo giova premettere come l’ordinanza di
merito, emessa a seguito di riesame, non sia, poi, tenuta a compiere un’analisi
approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame
dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche
attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in
modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni
fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente
disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate,
siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. Cass. Sez. IV 13

2

univocità; offrire completa giustificazione del perché, a suo avviso, i fatti

maggio 2011 n. 26660).
Il che è quanto avvenuto nella specie.
4. Il rigetto del ricorso, che necessariamente consegue a quanto fin qui
osservato, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’articolo 94, comma 1 ter,

delle disposizioni di attuazione al cod. proc. pen..

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
disp. ad. cod. proc. pen..

Così deciso in Roma il 4/12/2012.

1 ter,

P.T.M.

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