Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5781 del 04/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5781 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto dalle parti civili
Abbruciati Germana ed Abbruciati Danila, quali eredi del defunto Danilo Abbruciati,
nel procedimento penale nei confronti di
BIANCONI Giovanni, nato a Roma il 23/06/1960
avverso la sentenza del 28/02/2012 del Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Padova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.
Eduardo Scardaccione, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice dell’udienza prelimiare del
Tribunale di Padova, pronunciando ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen., dichiarava
non doversi procedere nei confronti di Bianconi Giovanni, in ordine al reato lui
ascritto – ai sensi degli artt. 595 comma 1, cod. pen. e 13 legge n. 47/48, perché
quale autore de/libro dal titolo “Ragazzi di malavita”, diffamava l’onore di Abbruciati
Dando, in particolare, nella descrizione ricostruzione dell’attività criminale
dell’organizzazione indicata come la “Banda della Magliana” della quale l’Abbruciati
era stato uno dei principali componenti, attribuiva allo stesso responsabilità per
fatti, quali l’omicidio di Massimo Barbieri (a pagg. 100 e 101 de/libro) e sequestri di
persona (a pagg. 144,193), in relazione ai quali lo stesso era risultato assolto in

Data Udienza: 04/12/2012

sede giudiziaria o comunque mai dichiarato colpevole, riportando testimonianze e
fonti antecedenti alle pronunce giudiziali (Corte d’assise d’appello di Roma del
19/01/1989 per l’omicidio Barbieri e Tribunale di Roma del 13/07/1979 per il
sequestro “filippini” e senza dare conto di queste ultime;

in Trebaseleghe

nell’ottobre 2007 (luogo ed epoca di stampa del libro) – in quanto Io stesso era
estinto per intervenuta prescrizione.

presentata solo il 04/08/2009 avanti alla Procura di Roma, tuttavia il presunto
delitto di diffamazione a mezzo stampa si sarebbe consumato sin dalla data di
prima pubblicazione del libro, risalente (come si desume dalle prime pagine del
libro) al 1995; le successive edizioni (per quanto si desume dalla copia del testo agli
atti) sono datate 1997, 2004, 2005, 2006, né risulta che nelle edizioni precedenti
all’ultima mancassero i passaggi posti all’attenzione con querela, relativi a Danilo
Abbruciati. Riteneva, pertanto, che fosse maturato il periodo prescrizionale, non

essendovi stata alcuna rinunzia alla prescrizione (per contro perorata dal difensore
dell’imputato con memoria depositata il 14/02/2012).
3. Avverso l’anzidetta pronuncia il difensore delle parti civili, avv. Carlo
Quattrino, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 595, 157, 158, 160 e 161
cod. pen.; nonché contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Contesta, al riguardo l’interpretazione del giudice a quo, sul riflesso che le nuove
edizioni costituissero autonoma fattispecie di reato, dalla quale, dunque, avrebbe
dovuto farsi decorrere il termine prescrizionale in conformità con il nuovo regime
dettato dalla legge n. 251/2005 per l’istituto della continuazione, astrattamente
applicabile alla fattispecie.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto accoglimento. Ed invero, il
ragionamento del giudice a quo, che reputa maturato, nel caso di specie, il termine
prescrizionale, non appare affatto condivisibile.
In proposito, non par dubbio infatti che, in ipotesi di successive edizioni di un
libro, recanti riferimenti diffamatori, ciascuna di esse assuma carattere di autonoma
fattispecie di reato, siccome dotata di propria – se non di rinnovata – valenza lesiva,
essendo, per sua natura, diretta ad una platea sempre nuova di lettori, ovviamente
diversa da quella che aveva avuto modo di leggere la prima pubblicazione.
L’assunto che precede è in linea con datato insegnamento di questa Corte
regolatrice – meritevole, nondimeno, di essere ribadito – secondo cui, in tema di
2

2. Rilevava il giudicante che, nonostante il fatto che la querela fosse stata

diffamazione a mezzo stampa, dopo la consumazione del reato coincidente con la
diffusione della prima edizione, possono essere commessi altri reati di diffamazione
con successive edizioni. L’edizione di un libro, successiva alla prima, non si risolve
necessariamente in un fatto penalmente irrilevante poiché, contrariamente ai meri
atti riproduttivi di più esemplari mediante il procedimento della stampa, è
compiutamente autonoma sul piano fenomenico e su quello giuridico-amministrativo

2. Se così è, distinte fattispecie di reato – integrate dalle successive edizioni del
testo, suscettibili in astratto di essere affasciate con il vincolo della continuazione mantengono la loro autonomia ai fini del computo della prescrizione secondo il
nuovo regime, di talché, se talune di esse sono oramai estinte per decorso del
termine prescrizionale, altre non sono certamente tali.
3. – Il rilevato errore di giudizio ha effetto invalidante della pronuncia
impugnata, che va, dunque, annullata nei termini di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Padova per nuovo
esame.
Così deciso il 04/12/2012

(cfr. Cass. Sez. 5, n. 6 del 29/09/1983 – dep. 04/01/1984, Katz, rv. 161976).

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