Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 578 del 29/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 578 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
UCHE DANIEL nato il 01/01/1988

avverso la sentenza del 17/02/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 29/11/2017

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Venezia ha confermato
la sentenza del 15/2/2016 del Tribunale di Padova, con cui Daniel Uche era stato
condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, quale aumento
per la continuazione con i fatti di cui alla sentenza n. 853 del 31/10/2013 del Giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Padova, in relazione al reato di cui all’art. 73,
comma 5, d.P.R. 309/90 (ascrittogli per avere in plurime occasioni illecitamente detenuto

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando
violazione dell’art. 81 cod. pen. e vizio della motivazione, priva di illustrazione delle
ragioni della determinazione della misura della pena, sia con riferimento alla precedente
sentenza resa nei confronti dell’imputato, sia in relazione ai singoli episodi di cessione di
stupefacenti ascrittigli, non essendo stata indicata la misura dell’aumento di pena per
ciascuna di esse.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, riproduttivo dell’unico motivo d’appello, è manifestamente infondato.
Va ricordato l’orientamento interpretativo di questa Corte in materia di reato
continuato, secondo cui non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo
aumento di pena, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione
della pena-base (cfr. Sez. 4, n. 23074 del 22/11/2016, Paternoster, Rv. 270197; Sez. 2,
n. 34662 del 07/07/2016, Felughi, Rv. 267721; Sez. 2, n. 43605 del 14/09/2016,
Ferracane, Rv. 268451; Sez. 5, n. 29847 del 30/4/2015, Del Gaudio, Rv. 264551; Sez. 5,
n. 29829 del 13/3/2015, Pedercini, Rv. 265141; Sez. 5, n. 25751 del 5/2/2015, Bornice,
Rv. 264993; Sez. 5, n. 27382 del 28/4/2011, Franceschin, Rv. 250465; Sez. 2, n. 49007
del 16/9/2014, lussi, Rv. 261424; Sez. 2, n. 4707 del 21/11/2014, dep. 2015, Di Palma,
Rv. 262313, nella quale è stato chiarito come “il consolidamento della progressione
criminosa che viene effettuato con il riconoscimento del vincolo della continuazione
consente di ritenere giustificati gli aumenti per i reati satellite con i parametri indicati per
la determinazione del reato principale”).
Nel caso in esame la Corte d’appello si è attenuta a tale orientamento,
individuando il reato più grave in quello giudicato nella precedente sentenza resa nei
confronti dell’imputato, divenuta definitiva, e ritenendo adeguato il complessivo aumento
di pena disposto dal primo giudice per tutte le condotte addebitate all’imputato, in
considerazione del numero delle cessioni e della personalità dell’imputato, gravato da
precedenti specifici, indice della sua capacità di reperire e gestire rilevanti quantitativi di
sostanze stupefacenti.

1

e ceduto quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente del tipo cocaina).

Tale motivazione risulta idonea a dar conto del criterio seguito per determinare
l’aumento complessivo di pena, cosicché non è dato rilevare alcuna violazione di legge né
insufficienza della motivazione.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta
infondatezza della censura cui è stato affidato.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia

inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in € 3.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2017
Il Consigliere estensore

Il Presidén e

proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di

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