Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5776 del 17/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5776 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MINOSA COSIMO N. IL 31/07/1965
avverso l’ordinanza n. 116/2013 TRIB. LIBERTA’ di TARANTO, del
23/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
PEZZELLA;
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.10g/sentite le conclusioni del PG Dott. orLt1.9c4 ,9 r- C_

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DEPOSTALA IN CANCELLERIA

i difensor Avv.;

Data Udienza: 17/01/2014

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RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 23.07.2013 il Tribunale del Riesame di Taranto ha
rigettato, con condanna alle spese processuali, il riesame proposto da MINOSA
COSIMO avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le Indagini Preliminari di Taranto ha disposto in data 20.6.2013 il sequestro preventivo dell’autocarro Fiat
Iveco modello 35 tg. C0B25150 per il reato di cui agli artt.212 e 256 d.lgs.
152/06 (in concorso con Avilio Marco e De Tommaso Gaetano).
In data 8.5.2013, agenti della Polizia provinciale di Taranto sottoponeva-

Avilio Marco, il quale trasportava rifiuti provenienti da attività di demolizioni edili.
L’Avilio, che risultava sprovvisto di autorizzazione al trasporto di rifiuti
speciali non pericolosi e di certificato di iscrizione all’albo gestori rifiuti, risultava
dipendente dell’impresa individuale DTG Costruzioni Restauri di De Tommaso
Gaetano.
L’autocarro veniva sottoposto a sequestro probatorio convalidato dal P.M.
il 9.5.2013; Il GIP con decreto del 20.6.2013, su richiesta del P.M. convertiva il
sequestro probatorio in sequestro preventivo.
2. Minosa Cosimo, assistito dal proprio difensore, ricorre per la cassazione
del provvedimento deducendo un unico motivo di ricorso, consistito nella violazione dell’art.606 lett.b) ed e), cod. proc. pen.
Il ricorrente, in particolare, lamenta la violazione degli artt. 240, comma 3
cod. pen. e 321 comma 2 cod. proc. pen., deducendo l’applicabilità del principio
per cui non è possibile procedere alla confisca dei beni che non siano cose intrinsecamente pericolose, appartenenti a persone estranee al reato, salvo che costituiscano il prezzo o corpo del reato.
Tale principio ha portata generale e va applicato anche nei casi di confisca
obbligatoria prevista dalle leggi speciali.
Deduce la mancanza di profili di colpa del Minosa nella concessione del
mezzo ad una società che svolge attività edile.
Rileva che, l’art.259 del D-Lgs. 152/2006, prevede ex lege, in caso di trasporto illecito di rifiuti, la confisca del mezzo, ma nulla dispone riguardo alla posizione del terzo incolpevole proprietario del veicolo.
Pertanto, a causa della mancanza del legame di natura intellettuale che
consenta di rilevare un elemento di responsabilità nella condotta del soggetto cui
viene applicata la sanzione, la speciale confisca obbligatoria in esame non opera
ove i beni appartengano a persone estranee al reato.
In tal senso invoca le sentenze di questa Corte di legittimità n. 46012 del
4.11.08 Castellano e n. 26529 del 30.5.08 Torre.

2

no a controllo l’autocarro Fiat Iveco di proprietà di Minosa Cosimo e condotto da

Ritiene non condivisibile la tesi del Tribunale del riesame in relazione alla
mancata prova della buona fede da parte del proprietario del mezzo.

Il ricorrente chiede pertanto l’annullamento con rinvio del provvedimento
impugnata, con ogni conseguenza di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.

l’appello delle misure cautelari reali (artt. 322bis e 324 cod. proc. pen.) , il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell’art. 325, comma primo,
cod. proc. pen., può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione
o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della
stessa (cfr. tra le varie, Sez. 5, Sentenza n. 35532 del 25/06/2010 Cc. dep.
01/10/2010 Rv. 248129; Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008 Cc. dep.
26/06/2008 Rv. 239692).
Quanto al fumus, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte ribadito che
il procedimento cautelare trovai la sua ragione nella necessità di evitare che le
conseguenze del reato siano protratte nel tempo, incrementate in intensità oppure di ostacolare la commissione di ulteriori illeciti penali; per la applicazione della
misura occorre che siano sussistenti elementi che rendano ipotizzabile il reato
per il quale si procede, ma non è richiesto, tra i presupposti legittimanti il sequestro, che la gravità degli indizi di colpevolezza sia a carico di un soggetto individuato (tanto è vero che il vincolo reale può essere disposto in procedimento contro ignoti: cfr. tra le varie, Sez. 3, n. 35312/2011 , rv. 250859).
In tema di gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del
mezzo di trasporto prevista per il reato di traffico illecito di rifiuti (art. 259,
comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), incombe sul terzo estraneo al
reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell’illecito
ovvero ai profitti che ne sono derivati, l’onere di provare la sua buona fede, ovvero che l’uso illecito della “res” gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente. (cosi questa Sez. 3 n. 46012 del 4.11.2008, Castellano,
rv. 241771, fattispecie relativa a sequestro preventivo di un mezzo di trasporto
di proprietà del ricorrente, terzo estraneo al reato, utilizzato dall’indagato in virtù
di un contratto di nolo a caldo).
Ebbene, nel caso che ci occupa -come rileva il tribunale del riesame di
Taranto nel provvedimento impugnato- la buona fede del proprietario e la sua
posizione di terzietà rispetto al reato è rimasta allo stato di mera asserzione.

2. Va ricordato che avverso i provvedimenti che definiscono un riesame o un

Peraltro -come rilevano condivisibilmente i giudici tarantini- è contrario
alla comune esperienza che il titolare di un mezzo di rilevante valore, qual è
quello caduto in sequestro, si disinteressi totalmente dell’uso che viene fatto del
veicolo.
La motivazione, dunque, non solo esiste, ma appare anche del tutto aderente ai principi di diritto esposti oltre che logicamente coerente, sicché la critica
non si giustifica

testazione va ricordato che questa Corte ha anche avuto modo di affermare che
in tema di gestione dei rifiuti, va disposta la confisca obbligatoria, prevista
dall’art. 53, comma secondo, D.Lgs. 5 febbraio 1997, del mezzo impiegato per il
trasporto non autorizzato di rifiuti, pur quando sia in proprietà di un terzo legato
da un rapporto contrattuale al soggetto responsabile dell’illecito (così questa Sez.
3, n. 20935 dell’11.3.2009, Anselmi e altri, rv. 243621)
Peraltro, anche a seguito di un’eventuale e successiva autorizzazione al
trasporto dei rifiuti, non può essere disposta la restituzione del mezzo adibito al
trasporto illecito degli stessi che sia stato oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in quanto il sequestro preventivo “delle cose di cui è consentita la confisca” si giustifica non per la pericolosità intrinseca della cosa, ma per la
funzione generalpreventiva e dissuasiva attribuitale dal legislatore (così questa
Sez. 3, n. 10710 del 28.1.2009, Girardi, rv. 243106). E, come precisato in altra
pronuncia (Sez. 3, n. 5353 del 12.1.2011, Elisei, rv. 249580) anche la sopravvenuta iscrizione all’Albo gestori ambientali del titolare dell’automezzo adibito al
trasporto di rifiuti non esclude la confisca del mezzo stesso, precedentemente
sottoposto a sequestro preventivo per la mancanza di detta iscrizione (art. 259,
comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

4. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2014

3. Quanto alla strumentalità del mezzo rispetto al fumus del reato in con-

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