Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5772 del 17/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 5772 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI FORLI’
nei confronti di:
PISCAGLIA MAURIZIO N. IL 21/12/1954
PISCAGLIA MARINA N. IL 21/12/1951
avverso l’ordinanza n. 21/2013 TRIB. LIBERTA’ di FORLI’, del
15/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. k.,
ce.Q12.-L
is

Uditi difensor Avv.; 7k.

Data Udienza: 17/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Forlì, con ordinanza del 15 aprile 2013 ha rigettato l’appello
proposto dal Pubblico Ministero avverso il provvedimento con il quale, in data
14.3.2013, il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva
respinto la richiesta di sequestro preventivo di un immobile, ubicato in zona

ristrutturazione rispetto ai quali Maurizio PISCAGLIA e Marina PISCAGLIA
risultano indagati per i reati di cui agli artt. 44, lett. c), 95 d.P.R. 380\01 e 181
d.lgs. 42\2004.
Il Tribunale ha rilevato, in particolare, che le opere interne erano state
correttamente valutate separatamente dal G.I.P., rispetto a quelle esterne, in
mancanza di legame funzionale tra queste ultime, già realizzate e le altre, in
corso di esecuzione ed ha ritenuto l’insussistenza di aggravi del carico
urbanistico, trattandosi di interventi che manterranno invariata la superficie e la
volumetria dell’immobile.
Avverso tale pronuncia il

Pubblico Ministero

propone ricorso per

cassazione.

2. Con un unico motivo di ricorso , dopo aver ricostruito la vicenda
processuale, rileva che la presenza di lavori in corso di esecuzione e la
dimostrata sussistenza del fumus delle violazioni ipotizzate sarebbe da sola
sufficiente a giustificare l’applicazione della misura reale negata, sussistendo il
pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato, in presenza
delle quali dovrebbe escludersi ogni discrezionalità del giudice.
Censura, inoltre, la parcellizzazione delle opere eseguite che sarebbe stata
effettuata dai giudici dell’appello ed evidenzia l’irrilevanza del fatto, valorizzato
invece dal Tribunale, che per le opere oggetto di contestazione sarebbe stata
richiesta la sanatoria, atteso che, trattandosi di zona sottoposta a vincolo
paesaggistico, le opere non rientrerebbero tra quelle soggette a valutazione di
compatibilità paesaggistica.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
In data 11.1.2014 la difesa degli imputati ha presentato memoria con la
quale richiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero o, in
subordine, rilevarne l’infondatezza rigettandolo.

1

sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico, oggetto di interventi edilizi di

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.
Va preliminarmente rilevato che, sulla base del provvedimento impugnato e

in corso di esecuzione alla data dell’accertamento riguardavano l’esecuzione, su
preesistente manufatto, di opere, comprensive del rifacimento di un solaio al
piano primo e nell’unione di due distinte unità immobiliari, consistenti, al piano
terra, nella realizzazione della pavimentazione e dei rivestimenti murari esistenti;
nella rimozione dei sanitari del bagno; nella esecuzione di tracce per la posa di
nuova impiantistica; nell’abbassamento del piano di un locale tramite rimozione
della soletta e scavo del sottofondo per 35 cm; nella rimozione della soglia della
porta di tale locale ed abbassamento della stessa tramite demolizione di parte
della muratura perimetrale per cm. 35; nel rifacimento del solaio del sovrastante
locale previa demolizione di quello preesistente; nella posa in opera di una trave
in cemento a sostegno di una trave del solaio adiacente a quello rifatto, in
precario stato di sicurezza e stabilità ed, al piano primo, nel rifacimento del
solaio.
Altre opere, già eseguite all’esterno del manufatto e per le quali il G.I.P.
aveva ritenuto ormai maturata la prescrizione, riguardavano, invece, la
realizzazione di un terrazzo e di un portico sottostante.
Risulta, altresì, che l’immobile oggetto di intervento è ubicato in zona
dichiarata di notevole interesse paesaggistico ed ambientale con d.m.
16.11.1996 e sismica e che le opere sono state eseguite in assenza di
qualsivoglia titolo abilitativo, avendo gli indagati richiesto il permesso di costruire
in sanatoria previo accertamento di compatibilità paesaggistica.

4. Osserva a tale proposito questa Corte che, sebbene nella imputazione
testualmente riportata in ricorso manchi un richiamo specifico al menzionato
comma 1-bis dell’art. 181 d.lgs. 42\2004, il riferimento alla dichiarazione di
notevole interesse paesaggistico ed ambientale, mediante provvedimento
ministeriale specifico, risolve ogni dubbio in merito alla astratta riconducibilità
dei fatti descritti nell’imputazione alla menzionata ipotesi delittuosa.
Secondo quanto stabilito dal citato art. 181 d.lgs. 42\2004, infatti, la pena
della reclusione è applicabile agli interventi su beni paesaggistici che ricadono su

2

del ricorso, unici atti ai quali questa Corte ha accesso, emerge che gli interventi

aree sottoposte a vincolo con provvedimento specifico (lettera a) del comma 1bis) ovvero, nel caso di interventi su beni vincolati in base alla legge i quali
abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della
volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della
medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano
comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore a mille metri
cubi (lettera b) della medesima disposizione).
Da ciò consegue che, con riferimento ai beni tutelati in base a specifico

configura il delitto mentre, sulle aree o immobili tutelati in base alla legge, è
richiesto l’ulteriore requisito dell’aumento della volumetria preesistente o della
creazione di nuovi volumi oltre i limiti indicati.
Va inoltre rilevato che per tale tipologia di interventi non è possibile alcuna
valutazione postuma della compatibilità paesaggistica, per essere quella prevista
dal comma 1-ter del medesimo articolo espressamente riferita esclusivamente
alle disposizioni di cui al primo comma, peraltro limitatamente ad alcuni
interventi, definibili come «minori».
Per tale ragione a nulla rileva, inoltre, quanto evidenziato nella memoria
depositata dalla difesa degli imputati in data 11.1.2014 e nella documentazione
ad essa allegata, riguardante una mera «proposta di compatibilità», peraltro
subordinata all’esecuzione di specifici interventi di adeguamento, il che
evidenzia, appunto, una condizione dei luoghi che non consente alcuna
valutazione positiva da parte dell’amministrazione competente.
Parimenti, non è prevista alcuna possibilità di sanatoria per gli interventi
eseguiti in spregio alla normativa antisismica in quanto il d.P.R. 380\01 prevede
tale possibilità con esclusivo riferimento alle violazioni urbanistiche (v. Sez. III
n.11271, 24 marzo 2010; Sez. III n. 37718, 10 ottobre 2007; Sez. III n. 19256, 20
maggio 2005).

5. Quanto alla valutazione degli interventi sotto il profilo urbanistico, deve
rilevarsi invece che gli stessi, sempre sulla base dei limitati dati a disposizione di
questa Corte, rientrano nell’ambito di quelli di ristrutturazione edilizia.
Come è noto, l’articolo 10, comma primo, lettera c) D.P.R. 380\01, nella
formulazione attualmente in vigore, indica come soggetti a permesso di costruire
gli «interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità
immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che,
limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino
mutamenti della destinazione d’uso nonché gli interventi che comportino

3

provvedimento amministrativo, ogni intervento non autorizzato o in difformità

modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni»
Tali interventi sono così descritti dall’articolo 3, comma primo, lettera d) del
medesimo D.P.R., nella formulazione attualmente vigente: «interventi rivolti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni
elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di

sono ricom presi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la
stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni
necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, nonché quelli volti al
ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la
loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli
interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici
crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove
sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente».

6. Come è agevole rilevare dal dato letterale della disposizione, rientrano
nella nozione di ristrutturazione edilizia gli interventi rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed
impianti.
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche
quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione nei termini dianzi specificati.
Non tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia richiedono, però, il
permesso di costruire, come si ricava dalla lettura dell’articolo 10, comma 1, lett.
c) D.p.r. 380\01.
E’ inoltre previsto, in base a quanto disposto dall’articolo 22, comma 3, lett.
a), che per detti interventi l’interessato possa optare per la d.i.a. alternativa al
permesso di costruire.

7. La ristrutturazione edilizia si caratterizza, dunque, anche per la previsione
di possibili incrementi volumetrici, ma ciò rende necessaria una lettura della
norma nel senso che l’aumento di cubatura deve essere senz’altro contenuto, in

4

nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia

modo da mantenere netta la differenza con gli interventi di nuova costruzione.
A tale proposito la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di
osservare che il T.U. n. 380/2001 ha sostanzialmente introdotto uno
sdoppiamento della categoria delle ristrutturazioni edilizie come disciplinata, in
precedenza, dall’art. 31, comma 1, lett. d), della legge n. 457/1978, riconducendo
ad essa anche interventi che ammettono integrazioni funzionali e strutturali
dell’edificio esistente, pure con incrementi limitati di superficie e di volume. Deve
ritenersi, però, che le modifiche del «volume», ora previste dall’art. 10 del T.U.,

incrementi volumetrici modesti, poiché, qualora si ammettesse la possibilità di un
sostanziale ampliamento dell’edificio, verrebbe meno la linea di distinzione tra
“ristrutturazione edilizia” e “nuova costruzione” (così Sez. III n. 1893, 23 gennaio
2007. V. anche Sez. III n.47046, 19 dicembre 2007).

8.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli indicati

nell’articolo 10, comma primo, lettera C), invece, sono soggetti a s.c.i.a.
Si tratta, in questo caso, di interventi di ristrutturazione edilizia di portata
minore, che la giurisprudenza di questa Corte individua come quelli che
determinano una semplice modifica dell’ordine in cui sono disposte le diverse
parti che compongono la costruzione, in modo che, pur risultando
complessivamente innovata, questa conserva la sua iniziale consistenza
urbanistica. La stessa giurisprudenza ricorda che, al contrario, le ristrutturazioni
edilizie che comportano integrazioni funzionali e strutturali dell’edificio esistente,
ammettendosi limitati incrementi di superficie e di volume, necessitano del
permesso di costruire ovvero della denunzia di inizio attività alternativa al
permesso (v. Sez. III n. 47046, 19 dicembre 2007, cit.; Sez. III n. 40173, 6
dicembre 2006).

9. Date tali premesse, occorre rilevare che, nella fattispecie, al fine di una
corretta qualificazione dell’intervento sarebbe stato necessario individuare a
quale tipologia di ristrutturazione, tra quelle in precedenza individuate, possano
essere collocati i lavori per cui è processo.
Si osserva, a tale proposito, che le opere esterne, relative alla realizzazione
di un terrazzo e di un porticato, non vengono neppure menzionate nella
incolpazione provvisoria e vengono invece considerate dal Tribunale per ritenerle,
comunque, non funzionalmente collegate con le opere interne. Tale rilievo viene
censurato dal Pubblico Ministero ricorrente che, però, non le ha incluse tra quelle
oggetto di contestazione.
In effetti, se dette opere fossero state eseguite nell’ambito di un complessivo

5

possono consistere in diminuzioni o traslazioni dei volumi preesistenti ed in

intervento

di

ristrutturazione,

avrebbero

dovuto

essere

considerate

unitariamente ed avrebbero avuto obiettiva incidenza in quanto determinanti un
ampliamento dell’edificio ed, in ogni caso, una modifica della sagoma ma, non
essendo oggetto di specifica imputazione, non si spiega quale rilievo possano
assumere in questa sede.
Va poi rilevato che il mero accorpamento di due unità immobiliari
preesistenti potrebbe, in teoria, essere ricondotto tra quegli interventi di
ristrutturazione i quali, per la loro minore incidenza, non richiedono, come si è

10.

Nel caso in esame, però, all’intervento di accorpamento si

accompagnano ulteriori interventi di rifacimento dei solai con scavo del
sottofondo di una certa consistenza, il che avrebbe dovuto comportare una
ulteriore verifica della esistenza di eventuali incrementi volumetrici o aumenti di
superficie e, sopratutto, una loro quantificazione ai fini della verifica della
necessità o meno del permesso di costruire.
Andava inoltre considerato quale incidenza simili interventi, eseguiti
all’interno dell’edifico preesistente, possano avere sull’originario assetto del
territorio con riferimento al vincolo paesaggistico.
Sul punto nulla viene osservato in ricorso, mentre il Tribunale afferma,
peraltro apoditticamente, che le opere interne lascerebbero inalterate superficie
e volumetria, anche se tale deduzione sembra riferita alla astratta natura
dell’intervento e non anche alla sua effettiva consistenza.

11. In ogni caso, i giudici non sembrano porre in dubbio la sussistenza del
fumus dei reati ipotizzati, limitandosi a rilevare che mancherebbero i presupposti
per il sequestro, difettando il pericolo di aggravamento delle conseguenze del
reato quale risultato della libera disponibilità del bene a parte degli indagati e,
così facendo, richiamano alcune pronunce di questa Corte concernenti, però, il
sequestro di immobili abusivi ormai ultimati, circostanza, questa, non ancora
verificatasi nella fattispecie.
Invero, come rilevato dal Pubblico Ministero ricorrente e riconosciuto dallo
stesso Tribunale, si tratta di interventi ancora in corso di esecuzione, cosicché
l’applicazione della richiesta misura reale avrebbe potuto essere giustificata
anche dalla necessità di impedire la prosecuzione dei lavori i quali, quantomeno
per ciò che concerne la violazione della disciplina antisismica, oltre ad non essere
suscettibili di sanatoria, manterrebbero comunque inalterata la loro rilevanza
penale, sebbene riferiti ad opere interne della consistenza di quelle descritte
nell’imputazione ed avrebbero potuto giustificare l’applicazione della misura.

6

detto in precedenza, il permesso di costruire.

Sotto tale profilo, pertanto, il provvedimento impugnato risulta meritevole di
censura, in quanto non ha preso in considerazione il rilievo che può assumere, ai
fini della concessione della misura cautelare reale, la presenza di interventi
ancora in corso di realizzazione.

12. Resta inoltre ferma la necessità, in precedenza evidenziata, di un più
preciso inquadramento delle opere sotto il profilo urbanistico e paesaggistico nei
termini dianzi specificati.

al Tribunale per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Forlì.
Così deciso in data 17.1.2014

L’ordinanza impugnata deve conseguentemente essere annullata, con rinvio

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA