Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5771 del 17/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5771 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FORNO ETTORE N. IL 03/05/1967
avverso l’ordinanza n. 13/2013 TRIB. LIBERTA’ di ENNA, del
13/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
lepkre/sentite le conclusioni del PG Dott. 1k.M -Zu2QQAL
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DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Uditi difensor Avv.; O.

Data Udienza: 17/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1.

Il Tribunale di Enna, con ordinanza del 13.2.3013 ha dichiarato

inammissibile l’appello proposto, ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen.,
nell’interesse delle società «FIZTEL s.r.I.» e «COSTRUZIONI F.I. s.r.I.» avverso
l’ordinanza con la quale, in data 10.1.2013, il Giudice per le indagini preliminari

delle somme appartenenti alle società, disposto con decreto del 27.11.2013.
Il Tribunale ha rilevato che l’appello risultava finalizzato a contestare la
legittimità genetica del sequestro preventivo, così come i motivi posti a sostegno
dell’istanza di restituzione, privi di riferimento a fatti nuovi o sopravvenuti ed
osservava che, essendo ormai spirati i termini di impugnazione, esso non
avrebbe potuto neppure essere qualificato come riesame.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione, tramite il difensore
fiduciario nominato anche procuratore speciale,

Ettore FORNO,

agendo

esclusivamente nella qualità di legale rappresentante pro tempore delle società
suddette.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 322-bis,
rilevando che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che le società intendessero
censurare il provvedimento applicativo della misura cautelare, in quanto
l’oggetto dell’impugnazione era esclusivamente il provvedimento di rigetto del
G.I.P. e che, essendo stata questa presentata da soggetti non destinatari del
provvedimento di sequestro preventivo, sarebbe ammissibile, non trovando
applicazione il principio di diritto richiamato dai giudici.
Osserva, a tale proposito, che la misura reale, applicata ai soli beni dei quali
è titolare la persona fisica Ettore Forno (senza alcuna estensione ai beni di terzi
nella sua materiale disponibilità), sarebbe stata impropriamente estesa, in sede
esecutiva, dalle banche cui il provvedimento era stato comunicato, anche ai conti
correnti delle società di capitali, aventi personalità giuridica autonoma, cosicché
le società avevano esperito l’unico rimedio possibile, chiedendo alla Procura della
Repubblica di escludere dal vincolo i loro beni.
Tale richiesta, tuttavia, sarebbe stata erroneamente interpretata dal Pubblico
Ministero come richiesta di parziale revoca del sequestro e trasmessa al Giudice
per le indagini preliminari con parere contrario, in adesione del quale l’istanza
veniva respinta.

1

del Tribunale di Nicosia aveva rigettato l’istanza di revoca parziale del sequestro

3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 125 cod.
proc. pen. per carenza assoluta di motivazione, in quanto il Tribunale, decidendo
per l’inammissibilità dell’appello, avrebbe tralasciato di considerare le ulteriori
deduzioni concernenti la circostanza che i beni delle società non erano
contemplati dal provvedimento che disponeva la misura reale, riguardante i soli

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato.
Dall’esame dei motivi posti a sostegno dell’appello, che le società ricorrenti
hanno testualmente riprodotto in ricorso, emerge chiaramente che oggetto di
censura era la ritenuta illegittima estensione della misura reale, in sede di
esecuzione, ai beni delle società medesime che il provvedimento applicativo non
contemplava, riguardando esclusivamente i beni dei quali l’indagato risultava
titolare.
A fronte di tale richiesta, il Tribunale, dopo aver ricordato che non possono
essere dedotti, con l’appello, motivi che avrebbero dovuto essere proposti col
riesame, richiamando, a tale proposito, una massima giurisprudenziale, si è
limitato a rilevare l’inammissibilità dell’impugnazione per essere la stessa
finalizzata a censurare la legittimità del provvedimento con il quale era stata
disposto il sequestro.
La questione, puntualmente dedotta, concernente la diversa titolarità dei
beni vincolati e la illegittima estensione, per autonoma iniziativa degli istituti
bancari, ai conti e depositi delle società, non è stata minimamente presa in
considerazione.

5. A fronte di ciò il Tribunale avrebbe infatti dovuto verificare, come minimo,
se quanto affermato dalle ricorrenti rispondesse o meno alla realtà e, considerato
il contenuto dell’istanza di revoca e del conseguente provvedimento di rigetto,
accertarne la correttezza giuridica.
Risulta infatti dagli atti, l’accesso ai quali è consentito a questa Corte, in
ragione della natura della questione dedotta, che, in data 18.12.2012 veniva
inoltrata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nicosia una memoria
difensiva nell’interesse delle società «FIZTEL s.r.I.» e «COSTRUZIONI F.I. s.r.I.»,
nella quale, evidenziata la questione dell’estensione del sequestro ai conti

2

beni del FORNO e la indebita estensione della misura

correnti delle società per iniziativa delle banche cui era stato comunicato il
provvedimento applicativo della misura reale, si richiedeva di revocare, con
qualsiasi statuizione, il vincolo medesimo sulle somme delle società.
In data 21.12.2012 il Pubblico Ministero inviava la memoria al G.I.P. con
richiesta di rigetto, richiamando una nota della Guardia di Finanza, allegata, nella
quale si specificava che entrambe le società erano riconducibili alla persona
dell’indagato.

Il G.I.P., con provvedimento in data 10.1.2013, premesso un richiamo alla
equivalente di somme depositate su conto corrente bancario cointestato con
soggetto estraneo al reato e considerato il principio applicabile anche alle
somme di denaro depositate su conti correnti bancari intestati a società di
persone o di capitali le cui quote siano, in tutto o in parte, di proprietà
dell’indagato, rilevava che, nel caso sottoposto alla sua attenzione, l’indagato
risultava essere detentore del 99% e e del 50% delle quote delle due società e
rigettava, conseguentemente, la richiesta.

6. Avuto dunque riguardo al contenuto degli atti appena richiamato, risulta di
tutta evidenza che, effettivamente, la richiesta rivolta al Pubblico Ministero
aveva, quale esclusivo oggetto, la questione concernente la estensione della
misura reale sui beni delle società appellanti, senza alcun riferimento alla
legittimità genetica della misura, rispetto alla quale non emerge alcuna specifica
deduzione.
Da ciò consegue l’ammissibilità dell’impugnazione proposta, in ordine alla
quale il Tribunale avrebbe dovuto pertanto pronunciarsi, affrontando la questione
prospettata alla luce delle risultanze fattuali emergenti dagli atti del
procedimento.
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale
di Enna.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Enna.
Così deciso in data 17.1.2014

giurisprudenza in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per

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