Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5770 del 19/12/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5770 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FILIPPI RICCARDO N. IL 25/02/1957
avverso la sentenza n. 3171/2013 GIP TRIBUNALE di LUCCA, del
23/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 19/12/2014
Filippi Riccardo ricorre avverso la sentenza 23.10.13, emessa dal G.u.p. del Tribunale di Lucca ai
sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di bancarotta fraudolenta
concesse attenuanti generiche equivalenti, la pena di anni due e mesi quattro di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett. e) c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di cause di
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento alla relazione del curatore fallimentare e alle
informative di p.g.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di e 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 19 dicembre 2014
proscioglimento ex art.129 c.p.p.