Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 577 del 29/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 577 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MLOUKI HASSINE BEN MOHAMED nato il 08/05/1952 a KAIROUAN( TUNISIA)

avverso la sentenza del 24/03/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 29/11/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Ancona, con la decisione in epigrafe
indicata, in parziale riforma della decisione di primo grado,

ha

rideterminato la pena inflitta a Mlouki Hassine Ben Mohamed in anni 1 di
reclusione ed € 1.800,00 di multa, relativamente al reato di cui all’art.
73, quinto comma, T.U. stup.; commesso il 17 dicembre 2012.

distinti motivi di ricorso: mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione e violazione di legge; violazione di legge sulla
revoca della sospensione condizionale della pena (sentenza del
6/10/2010 del Tribunale di Ancona, sez. dist. Di Jesi).
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi
e per genericità, articolato in fatto; peraltro reitera i motivi di appello
senza critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata.
La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado in doppia
conforme) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste
illogicità rilevando come « la generica dichiarazione del coimputato di
aver egli acquistato la sostanza in Porto Recanati per proprio uso
personale … è scollegata dalle emergenze in atti sia per il dato ponderale
in rapporto alla condizione economica dell’ABSI che per la distanza tra i
luoghi … le modalità di occultamento della sostanza appaiono
improvvisate e frettolose (un panetto e mezzo di hashish nella biancheria
intima del passeggero, costituiscono un ingombro scomodo e facilmente
visibile .. andandosi a correlarsi … alle manovre anomale del guidatore in
previsione del controllo … rilevata la convergenza delle acquisizioni a
dimostrare che la detenzione della sostanza era condivisa dai due
all’interno della vettura condotta dall’odierno appellante …».
Il ricorso, del resto, sul punto, articolato in fatto, è estremamente
generico, e si limita a ritenere non motivata la decisione; reiterando le
motivazioni dell’appello senza critiche specifiche, di legittimità, alla
decisione impugnata.

2. Ricorre per Cassazione, l’imputato, tramite il difensore, con

È inammissibile Il ricorso per Cassazione fondato sugli stessi
motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado,
sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e
logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così
prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico
determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 – dep. 28/10/2014,
Cariolo e altri, Rv. 26060801).

trattarsi di un passaggio di cortesia o autostop; le manovre anomale del
guidatore potevano riferirsi ad un comportamento volto ad evitare
contravvenzioni al codice della strada, ecc.) non dimostrati davanti al
giudice di merito, quindi non possono essere considerati dalla Corte di
legittimità, in assenza di elementi probatori, non indicati nel ricorso e
riferibili ad atti del processo (vedi espressamente Cassazione, Sez. 5, n.
18999 del 19/02/2014 – dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 260409: «La
regola dell’«al di là di ogni ragionevole dubbio>>, secondo cu il giudice
pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi
alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone all’imputato che,
deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda
prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei
fatti, l’esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare
riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al
processo, e non meramente ipotetici o congetturali».
4. Sulla revoca della sospensione la Corte di appello ha escluso
la revoca in conformità ai principi in materia, fissati da questa Corte di
Cassazione: «Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena
prevista dall’art. 168 n. 1 cod. pen., l’identità dell’indole del reato
commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle
contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che
l’ulteriore delitto è causa automatica di revoca, indipendentemente dal
fatto che sia, o non, della stessa indole rispetto al precedente» (Sez. 1,
n. 4585 del 30/06/1999 – dep. 17/07/1999, P.M.in proc.La Penna, Rv.
21402001; vedi anche Sez. 6, n. 10349 del 06/02/2013 dep.

Il ricorrente inoltre esprime solo dei dubbi soggettivi (poteva

06/03/2013, Grassetti, Rv. 25468801 – non sussistono, del resto, motivi
validi per modificare l’orientamento in oggetto -).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di €3.000,00, e delle

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spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore il
della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/11/2017
Il Consigliere estensore

Il President”

Angelo Matteo SOCCI

Piero S

P.Q.M.

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