Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 577 del 04/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 577 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCRIVANO FRANCESCO N. IL 13/12/1965
avverso la sentenza n. 2717/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 01/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore generale in persona del ott.
che ha concluso per j/ 1

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Data Udienza: 04/10/2013

Con sentenza in data 1.10.12 la corte di Appello di Palermo confermava a carico di
SCRIVANO Francesco la sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale diel luogo,in
data 2-2-2010,con la quale l’imputato era stato dichiarato responsabile del reato di cui
agli artt.110-48-81 cpv.-477-482-61 n.2 CP.-per aver concorso nella falsificazione di
un referto medico n.203/04 contestato al capo C-apparentemente redatto da personale
dell’ospedale di Carini in data 26.1.2004- e condannato alla pena di mesi 4 di
reclusione con la diminuente del rito abbreviato-(fatto acc.in epoca successiva al
26.1.2004 e immediatamente prossima al 1-4-2008-)
Nella specie ,secondo quanto è dato desumere dalla sentenza, il procedimento
riguardava condotte di truffa,e falsi ascritte a vari imputati,compresi pubblici ufficiali
diretti alla realizzazione di indebiti risarcimenti dei danni derivanti da sinistri stradali
in pregiudizio della Milano AssicurazioniIl primo giudice aveva assolto l’imputato dalle ipotesi di reato,indicate ai capi B-D-Eperché il fatto non sussiste e dal reato di cui al capo C-per documenti diversi dal
suddetto referto,per non aver commesso il fatto,disponendo trasmettersi gli atti al PM
per l’ipotesi di truffa sub A-ritenendo il fatto diverso da quello contestato-Innanzi al giudice di appello la difesa aveva chiesto l’assoluzione dell’imputato
rappresentando che il modulo utilizzato per attestare le lesioni non era in uso
all’epoca del fatto contestato.In tal senso riteneva che potesse trovare applicazione
l’ipotesi meno grave enunciata dall’art.489 CP.La Corte di Appello aveva disatteso
tale richiesta evidenziando che la condotta inerente alla falsificazione era stata
accertata sia in base a quanto rilevato dall’ente ospedaliero,che aveva disconosciuto il
referto,sia dalla comparazione tra la sottoscrizione autografa dell’imputato indicata
nel documento e quelle apposte agli atti del procedimento.
In base a tali rilievi si era ritenuta certa la prova del fatto contestato,con riferimento
all’ipotesi di reato ascritta allo Scrivano,escludendo l’applicazione dell’art.489 CP.
Per il trattamento sanzionatorio era stata esclusa la applicazione delle richieste
attenuanti generiche,alla luce dei criteri enunciati dall’art.133 CP.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato,deducendo:
1-illogicità della motivazione,ed erronea applicazione della legge penale,rilevando
che la Corte di Appello avrebbe dovuto pronunziare l’assoluzione ,ritenendo carente
la prova della ascrivibilità del falso allo stesso imputato,in mancanza di una perizia
calligrafica-In secondo luogo censurava la decisione in riferimento alla mancata concessione
delle attenuanti generiche,e concludeva chiedendo l’annullamento della sentenza
impugnata.

RITENUTO IN FATTO

Il ricorso si rivela privo di fondamento.
Invero dal testo della sentenza impugnata si evince la chiara esposizione del fatto
ascritto all’imputato,correttamente qualificato come da epigrafe,nel quadro normativo
indicato dagli artt.110-81-477/482 e 61 n.2 CP.,e con adeguate argomentazioni risulta
vagliata la prova a carico dell’appellante per quanto attiene alla ascrivibilità al
predetto della materiale contraffazione del referto ospedaliero.
Non è invero censurabile il percorso logico seguito dal giudice di merito sul
punto,laddove osserva che ictu oculi è emersa la corrispondenza tra la sottoscrizione
autografa dell’imputato apposta sul referto oggetto di contestazione e le sottoscrizioni
che lo stesso imputato ha apposto negli atti del presente procedimento.
In tal senso deve ritenersi corretta l’esclusione dell’ipotesi di reato contemplata
dall’art.489 CP.
Né assume rilevanza il mancato espletamento di una perizia calligrafica,in presenza
di elementi di prova ritenuti esaustivi dal giudice ,in assenza di dati controversi
specificamente addotti dalla difesa,evidenziandosi che tale perizia non risultava
menzionata nei motivi di appello,e dunque deve ritenersi inammissibile il relativo
motivo di ricorso.
Infine si osserva che risulta adeguatamente motivata la decisione di diniego delle
attenuanti generiche,in riferimento ai criteri enunciati dall’art.133 CP. ,rilevando la
congruità della pena inflitta in primo grado.
Deve rilevarsi,in conclusione ,che il reato di cui si tratta risulta estinto per decorrenza
del termine di prescrizione,maturato secondo l’art.157 CP. alla data del 25 maggio
2012.
Pertanto va pronunziato l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza per
intervenuta estinzione del reato.
PQM
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per
prescrizione.
Roma,deciso in data 4 ottobre 2013.

RILEVA IN DIRITTO

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