Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5769 del 16/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5769 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
EDDGUOOGHY LARBI N. IL 18/03/1987
EL HALAOUI NABIL N. IL 01/01/1992
avverso l’ordinanza n. 627/2013 TRIB. LIBERTA’ di GENOVA, del
12/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
PEZZELLA;
lege/sentite le conclusioni del PG Dott. GQ,,,-,te, sosuna_ci. Cd)LS2_ ha.
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DEPOST,
IL

Uditi d .

sor Avv.;

CACELLERIA

– S 5:7,72 291!,

Data Udienza: 16/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12.10.2013 il Tribunale del Riesame di Genova ha
rigettato il riesame proposto da Eddguooghy Larbi e da El Haloui Nabil avverso
l’ordinanza con cui il Giudice per le Indagini Preliminari di Genova ha disposto in
data 16.9.2013 la misura della custodia in carcere per violazione della legge sugli
stupefacenti.
Quanto a Eddguooghy Larbi il gip di Genova aveva disposto la custodia
cautelare in relazione al reato contestatogli al capo N, mentre relativamente al

disposta nei suoi confronti con l’ordinanza pronunciata dal gip ai sensi dell’articolo 27 cod. proc. pen.; il tribunale del riesame di Genova rileva, inoltre, che per
errore nell’ordinanza si indicano come i fatti per i quali viene disposta la misura
anche reati di cui ai capi B, E, F, H e I, che però non sono contestati a Eddguooghy Larbi.
Al capo N viene contestato l’acquisto il trasporto di 63 chili di hashish di
pessima qualità, acquisto e trasporto coordinati da Omar dalla Spagna ed effettuati da Lahbib e da Eddguooghy (29-30 gennaio 2013).
Nei confronti di El Haloui Nabil la misura è stata invece disposta per i reati
di cui ai capi A, H e L.
Oltre alla contestazione del reato associativo di cui all’articolo 74 d.p.r.
309/90 allo stesso si contesta al capo A di avere ritirato a Milano, all’inizio del dicembre 2012, alcuni chili di hashish e di avere trasportato la droga nella zona di
Lastra in Signa; all’operazione, coordinata da Omar Omari, avrebbe partecipato
anche Omari Lahbib. Gli si contesta inoltre di aver ritirato il 27/12/2012 a Milano
30 chili di hashish che teneva Najimi Hassan e di averlo trasportato anche in
questo caso nella zona di Lastra in Signa.
All’operazione partecipavano Omar Omari e Omari Lahbib, ai quali era destinato l’hashish (e nei loro confronti per questo fatto veniva disposta la misura
cautelare con l’ordinanza pronunciata dal gip presso il tribunale di Genova ai
sensi dell’articolo 27 cod. proc. pen.).
Per entrambi gli indagati è stata ritenuta la sussistenza dei gravi indizi e
delle esigenze cautelari di cui alle lettere B) e C) dell’articolo 274 cod. proc. pen.
Gli indizi sono rappresentati da intercettazioni telefoniche, integrate da
servizi di appostamento. Le indagini hanno portato a sequestri di ingenti quantitativi di hashish uno dei quali effettuato Milano il 2-3 gennaio 2013 quando si è
avuto l’arresto di El Haloui.

2. Eddguooghy Larbi e da El Haloui Nabil, assistiti dal proprio difensore,
ricorrono per la cassazione del provvedimento deducendo:

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reato associativo e all’acquisto di stupefacenti di cui al capo L la misura è stata

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a. Mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione risultante
dal testo (pag. 2) del provvedimento impugnato, ex art. 606 lett. e) cod. proc.
pen. in relazione all’art. 273 comma 1 cod. proc. pen. quanto al capo N) della
rubrica.
Al capo N – come detto- viene contestato l’acquisto il trasporto di 63 chili
di hashish di pessima qualità, acquisto di trasporto coordinati da Omar dalla
Spagna ed effettuati da Lahbib e da Eddguooghy (29-30 gennaio 2013).
Il ricorrente ricorda come in relazione a tale episodio, per il quale il tribu-

ex articolo 80 d.p.r. 309/90, si motiva indicando che “si tratta di un acquisto di
stupefacente del quale Omari Omar , che si trova in Spagna, incarica il fratello
Lahbib, dicendogli di farsene carico con la collaborazione di Eddguooghy… da telefonate intervenute nei giorni successivi (prevalentemente tra Omar e il fratello
Omari Abdellaziz) emerge che l’acquisto è stato effettuato, che si tratta di 63
chili e che lo stupefacente è di cattiva qualità…. Tali telefonate costituiscono
gravi indizi anche carico di Eddguooghy, perché chiariscono a cosa si riferisce
Omar quando aveva incaricato Lahbib dell’acquisto da farsi in zona nei pressi di
Roma (dai tabulati risulta poi la presenza di Eddguooghy in Campania) con la
collaborazione di Eddguooghy.”
Secondo il ricorrente appare evidente il vizio logico in cui sarebbe incorso
il Tribunale del riesame in quanto non solo difetterebbe la prova della riconducibilità al ricorrente delle conversazioni che si assume prodromiche all’acquisto del
caso di specie, ma resta un mistero come possa sostenersi che dalle telefonate
occorse tra i due fratelli Omari circa il viaggio da farsi nei pressi di Roma in località (non meglio specificata) -così a pagina 26 dell’ordinanza cautelare del
16/9/2013- possa trarsi la prova di un’attività di narcotraffico avvenuta “in località imprecisata della Campania” (così il capo N della rubrica.
Sul punto il ricorrente fa rilevare come l’ordinanza impugnata a pagina 26
rilevava come “verosimilmente essi disponevano di nuove utenze che utilizzava-

nale del riesame genovese ha escluso la sussistenza dell’aggravante contestata

no per i contatti con i soggetti da incontrare, posto che sulle utenze già monitorate non venivano rilevate disposizioni circa la località dell’incontro” e che… “non
era pertanto possibile in occasione del viaggio della provincia di Napoli predisporre attività di controllo”.
Alla luce di tali considerazioni secondo il ricorrente non si vede dove possa
trarsi la prova di un’attività illecita compiuta in Campania, ove l’indicazione che si
assume essere intervenuta a monte per l’acquisto faceva riferimento alla zona di
Roma, né da dove si colga traccia che in Campania si sia effettivamente concretizzato l’acquisto con quali ruoli da parte degli interessati, infine come possa logicamente sostenersi che “da telefonate intervenute nei giorni successivi”, che

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peraltro non riguardano il ricorrente, si ricavi la prova, ora per allora, di quanto
asseritamente occorso in precedenza.
b. mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione risultante
dal testo (pag. 3) del provvedimento impugnato, ex art. 606 lett. e) cod. proc.
pen. e dalle pagg. 18, 19 e 20 dell’ordinanza cautelare in relazione all’art. 273
comma 1 cod. proc. pen. quanto al capo h) della rubrica.
Il ricorrente contesta in relazione a tale capo H, contestato El Haloui, in
concorso con altri, come l’indicazione “di un quantitativo imprecisato (comunque

prova che l’utenza 3273442130 (che poi verrà trovata in possesso del ricorrente
al momento del suo arresto del mese successivo) fosse effettivamente in uso ad
El Haloui nell’occorso, ma lo stesso giudice della cautela (che a pagina 19
dell’ordinanza ipotizza la presenza del corriere in termini di “verosimiglianza”)
deve riconoscere (pagina 20 dell’ordinanza) che “è vero che mai veniva fatto
espresso riferimento all’oggetto della trattativa”, pervenendo tuttavia, anche in
questo caso alla convinzione che si trattasse di acquisto “comunque di alcuni chilogrammi” in ragione di successivi sequestri di sostanza che sarebbero poi stati
operati in seguito.
Sul punto a rivelare secondo il ricorrente ancora di più le illogicità del rai
gionamento svolto dal tribunale del riesame nel confutare le argomentazioni difensive circa l’assenza dei due ricorrenti al momento del supposto acquisto) sono
le conversazioni valorizzate dal gip e richiamate dell’ordinanza genetica a pagina
19 (“lo stupefacente verrà materialmente ricevuto solo da Omari Lahbib, poiché
nella tarda mattinata di quel giorno Eddguooghy e il corriere ripartivano alla volta di Careggi, dove Eddguooghy doveva sottoporsi ad una visita medica (conversazioni numero 378,380 del 3/12/2012 RIT 2715/12) con argomentazione totalmente illogica (confronta pag. 3 dell’ordinanza) poiché porterebbe a ritenere anche la penale responsabilità dell’Eddguooghy rispetto all’episodio in questione,
che invece non gli viene in alcun modo contestato dall’autorità giudiziaria requirente.
c. mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione risultante
dal testo (pag. 3) del provvedimento impugnato, ex art. 606 lett. e) cod. proc.
pen. in relazione all’art. 273 comma 1 cod. proc. pen. quanto al capo I) della rubrica.
Secondo il ricorrente considerazioni analoghe valgono per le argomentazioni spese dal tribunale del riesame con riferimento al reato sopraindicato, non
ricavandosi dalle conversazioni richiamate (numeri 618, 2700 e 2702 del
27/12/2012) nè la prova della presenza dello El Haloui, né la prova dell’acquisto
di sostanza stupefacente, e meno che mai del quantitativo trattato
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di alcuni chilogrammi)” evidenzi i vizi sopra denunciati. Ed infatti non vi sarebbe

d. manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo (pag. 3) del
provvedimento impugnato, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all’art.
273 comma 1 cod. proc. pen. quanto al delitto di cui al capo A) della rubrica.
Il Tribunale del riesame richiama, condividendola, per relazionem, l’ordinanza con la quale il tribunale del riesame ha confermato a sua volta l’ordinanza
del gip presso il tribunale di Genova che aveva disposto in data 23/8/2013 la misura cautelare della custodia in carcere. Il ricorrente deduce che sul punto la motivazione sarebbe totalmente carente, siccome solo apparente. Il compendio in-

in essere da più soggetti in luoghi diversi, con contatti interscambiabili e mutanti, per un limitato arco temporale, che non consentirebbe la ricostruzione in termini associativi.
L’ordinanza richiama invece l’esistenza di mezzi idonei al trasporto della
sostanza, di luoghi idonei al deposito, di disponibilità di utenze telefoniche, senza
premurarsi di dar conto, nello specifico, di ciascuno di essi.
Sul punto peraltro secondo il ricorrente non può certo soddisfare parametri normativi l’evocazione di “un adeguato livello organizzativo, attraverso l’attribuzione a ciascuno di un proprio ruolo, con conseguenti compiti ben precisi”, che
lungi dal costituire doverosa specificazione, appunto, delle condotte dei singoli in
relazione alla fattispecie associativa, finirebbe con il rivelarsi quale affermazione
del tutto apodittica e priva di significato.
Secondo il ricorrente non può in ogni caso convenirsi con quanto sostenuto a proposito della intraneità di El Haloui, con riferimento altre trasporti contestategli, non solo in ragione di quanto rilevato sopra per ciascuno dei reati fine,
ma anche perché essi (quand’anche trovati) non provano l’esistenza di un rapporto di fiducia tale da far ritenere indispensabile l’apporto del ricorrente per le
finalità del gruppo ed ancor prima, l’adesione El Haloui al sodalizio ed alla sua
sorte, con l’immanente coscienza e volontà di farne parte di contribuire al suo illecito sviluppo.

vestigativo offre infatti, a suo dire, il quadro dì un’attività di narcotraffico posta

Il ricorrente produce in comunicazione documento da cui si evince che risulterebbe errata l’indicazione della telefonata 618 del 27/12/2012 richiamata a
pagina tre dell’ordinanza gravata, dalla quale risulterebbe “nel fatto di cui al capo
L che il denaro per l’acquisto era stato consegnato da lui”; ed infatti, dalla lettura
della conversazione risulta chiarissimo come il riferimento al pagamento sia da
riferirsi al pedaggio, giacché l’usuario dell’utenza (uomo 130) sta ricevendo informazioni sul luogo da raggiungere, ove secondo l’accusa sarebbe stata prelevata la sostanza.
I ricorrenti contestano anche quanto alle esigenze cautelari poste a sostegno della misura che ancora una volta si assisterebbe, segnatamente in materia
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di stupefacenti, alla distorsione dell’istituto della custodia cautelare non ostandovi nel caso di specie per entrambi i ricorrenti (entrambi già detenuti per altra
causa, l’El Haloui in via definitiva) alcun concreto pericolo di reiterazione del reato per cui si procede

I ricorrenti chiedono pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata,
con ogni conseguenza di legge.

1. Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto dichiarato inammissibile.

2. Questa Corte Suprema è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se
denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità
della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di
diritto, ma non anche quando (…) propone e sviluppa censure che riguardano la
ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle
circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell’8 marzo 2012,
Lupo, rv. 252178).
In altra pronuncia, che pure si condivide, si è sottolineato che, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale
del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte
Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del
giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la
gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza
della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai

CONSIDERATO IN DIRITTO

canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (sez. 4, n. 26992 del 29.5.2013, rv. 255460; conf. Sez. 4, n.
37878 del 6.7.2007, Cuccaro e altri, rv. 237475);
Spetta dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se
il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi
indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano
l’apprezzamento delle risultanze probatorie.

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Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento
impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione
degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali
delle vicende indagate.
Compete a questa Corte, dunque, esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento
impugnato. Se, cioè, in quest’ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l’uno di
carattere positivo e l’altro negativo, e cioè l’esposizione delle ragioni giuridica-

prima facie dal testo del provvedimento impugnato.
Questa Corte di legittimità, ancora di recente ha peraltro ribadito come la
nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella
che serve a qualificare il quadro indiziarlo idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (sez. 5 n. 36079 del 5.6.2012).
Al fine dell’adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare “un giudizio di qualificata
probabilità” sulla responsabilità dell’indagato» in ordine ai reati addebitati.
In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2,
cod. proc. pen.
Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l’art. 273, comma ibis, cod.
proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell’art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e
concordanza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n.
26764 del 15.3.2013, Ruga, rv. 256731; sez. 6 n. 7793 del 5.2.2013, Rossi, rv.
255053; sez. 4 n. 18859 del 14.2.2013, Superbo, rv. 255928).

3. Se questi sono i canoni ermeneutici cui questa Corte di legittimità è
ancorata, va rilevato che nel caso all’odierno esame non risulta essersi verificata

mente significative su cui si fonda e l’assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè

né violazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art. 606,
comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La motivazione del Tribunale del riesame è stata prospettata in concreto e
diffusamente in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente
giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua
adeguatezza.
L’esistenza di talune discrasie, quali l’individuazione del /ocus commissi

delicti in Campania e non nei pressi di Roma (zone peraltro contigue, tenuto anche conto che l’interlocuzione avveniva tra cittadini extracomunitari), come sembra desumersi dalle intercettazioni, l’errata indicazione della telefonata 618 o la
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possibilità di una interpretazione del contenuto della stessa, non inficiano la coerenza e la logicità della motivazione posta dal tribunale del riesame di Genova a
sostegno della conferma della misura in atto.
Quanto alla sussistenza del reato associativo il tribunale del riesame non
solo richiama per relationem la motivazione dell’ordinanza del Gip presso il tribunale di Genova del 23.8.2013, ma dà anche conto, per l’El Haloui, del fatto di
come l’aver effettuato per conto dell’organizzazione di tre trasporti di rilevanti
quantitativi di hashish nell’arco di un mese, per i quali gli era stato consegnato il

serimento nel sodalizio criminale.
Altri elementi dedotti (quale la mancata prova dell’utenza 3273442130 al
ricorrente o la mancata presenza dei due ricorrenti al momento dell’acquisto o la
diversa lettura da darsi al contenuto delle telefonate del 27.12.2012) costituiscono da parte dei ricorrenti, a fronte dell’articolata motivazione del tribunale del
riesame che valorizza soprattutto il contenuto delle conversazioni intercettate e il
riscontro degli avvenuti sequestri, l’offerta di una propria rilettura degli esiti delle
indagini preliminari, che, come si è detto, è preclusa a questa Corte di legittimità.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della
sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa
al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente a norma dell’art. 94 comma 1
ter disp. att. cpp.
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2014
Il Co

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danaro, implica un impegno e un rapporto di fiducia dai quali si desume il suo in-

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