Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5767 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5767 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BEN BARKA CEIAWKI N. IL 19/09/1982
avverso l’ordinanza n. 1087/2013 TR113. LIBERTA’ di BOLOGNA, del
16/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
194t/sentite le conclusioni del PG Dott. /9-..-j,e 4

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 09/01/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 28/8/2013,
applicava a carico di Ben Barka Chawki la custodia cautelare in carcere, in
quanto indagato del reato ex artt. 110, 81 cpv cod.pen., 73, co. 1, d.P.R.
del tipo eroina.
Il Tribunale di Bologna, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di riesame,
avanzata nell’interesse del prevenuto, con ordinanza del 16/9/2013, ha
confermato il mantenimento della restrizione massima.
Propone due ricorsi per cassazione il Ben Barka, uno personalmente,
l’altro, a mezzo del proprio difensore, con i seguenti motivi:
-violazione degli artt. 274, 275, 284 cod.proc.pen., eccependo la
immotivata applicazione della custodia cautelare in carcere in rapporto
alla lieve entità della condotta, che avrebbe dovuto determinare il
decidente a considerare quale idonea ed adeguata la restrizione
domestica;
-i giudici, in ogni caso, avrebbero dovuto ritenere grandemente scemate
le esigenze cautelari, a seguito dell’interrogatorio del prevenuto, nel
corso del quale lo stesso ha ammesso i fatti e rappresentato anche
circostanze utili alle indagini; di contro il Tribunale è pervenuto alla
presunzione di pericolosità e recidivanza in assenza di elementi probatori,
dando esclusivamente valore ai precedenti del Ben Barka e non anche al
comportamento processuale.
In sintesi con i motivi di annullamento si evidenzia la evidente
sproporzione tra la lieve entità della condotta contestata al prevenuto e

I

309/90, per detenzione illecita al fine di spaccio di sostanza stupefacente

la restrizione massima applicata; la mancata corretta valutazione
dell’ambiente indicato di sottoponibilità agli arresti domiciliari, attesa la
positività di caratteristiche degli ospitanti, nonché percorso del
ammesso i fatti e rappresentato circostanze utili alle indagini.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata ordinanza
permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in relazione alla ritenuta
persistenza delle esigenze cautelari.
Il Tribunale sul punto evidenzia come, sotto il profilo della recidiva
specifica, si ravvisino esigenze di cautela ex art. 274, lett. c),
cod.proc.pen., specificando che:
-il fatto, compiuto, peraltro in orario diurno, in zona centrale di Bologna,
pur se modesto sul piano ponderale, al punto che il Gip lo ha ritenuto di
lieve entità, appare tutt’altro che bagatellare, viste le modalità esecutive
professionali poste in essere dal Ben Barka; non trattasi di un fatto
isolato; le precedenti incarcerazioni non hanno sortito nel prevenuto
alcun effetto dissuasivo; i certificati penali, acquisiti in atti, annoverano
complessivamente tre iscrizioni pregiudizievoli specifiche ed una di esse
afferisce a ben quattro condotte di violazione della disciplina degli
stupefacenti, oltre che ex art. 495 cod.pen., e riguarda una condanna ad
anni 6 di reclusione, a seguito di rito abbreviato.

i

prevenuto, sfociato con l’interrogatorio, durante il quale lo stesso ha

Il decidente, quindi, a giusta ragione, ha ritenuto la ineludibile sussistenza
delle esigenze cautelari.

ed esente da vizi, ha rappresentato le ragioni poste a sostegno della
adeguatezza della misura custodiale in atto, con puntuali richiami alla
pericolosità del prevenuto che impone, senza alternative, l’ininterrotta
contenzione e non si presta ad essere neutralizzata mediante un regime
di vigilanza, per forza di cose, discontinuo.
Peraltro, i precedenti sono ostativi alla concessione del beneficio della
sospensione condizionale della pena.
A fronte di un così compiuto impianto giustificativo, comprovante una
corretta applicazione dei canoni normativi di cui agli artt. 274 e 275
cod.proc.pen., i motivi di impugnazione devono ritenersi del tutto
inconferenti e destituiti di fondamento.
Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte
Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il
Ben Barka abbia proposto i ricorsi senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell’art.
616 cod,proc.pen., deve, altresì, essere condannato al versamento di una
somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in
ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi e condanna

3

Conseguentemente, svolgendo un discorso giustificativo, del tutto logico

il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in
favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000,00; dispone
che a cura della cancelleria copia del presente provvedimento sia
trasmesso al Direttore dell’Istituto penitenziario competente, ex art. 94,

Così deciso in Roma il 9/1/2014.

co. 1 ter, disp. att., cod.proc.pen..

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