Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5766 del 19/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5766 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIZZO MAURIZIO N. IL 20/09/1978
avverso la sentenza n. 1298/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
30/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 19/12/2014

Rizzo Maurizio ricorre avverso la sentenza 30.9.13 della Corte di appello di Lecce con la quale, in
parziale riforma di quella in data 13.1.11 del locale tribunale, è stata ridotta la pena a mesi quattro
di reclusione per il reato di cui agli artt.110, 494 c.p.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.b) c.p.p. per avere i giudici di merito erroneamente ritenuto che la condotta di

oggettivo del reato di cui all’art.494 c.p., dal momento che da tale comportamento non derivava
alcun effetto giuridico connesso all’errore indotto nei terzi, essendo le eventuali dazioni di denaro
comunque frutto di liberalità e indipendenti dall’errore in cui possano gli stessi essere caduti.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente
infondato.
Del tutto correttamente, infatti, i giudici di merito hanno ritenuto che il comportamento del Rizzo
abbia integrato gli estremi del reato di cui all’art.494 c.p., atteso che esso si realizza anche con la
falsa attribuzione a sé di una qualità (v. Cass., sez.V, 19 giugno 2008, n.41142) ovvero di un falso
nome di persona immaginaria (v. Cass., sez.II, 1 febbraio 2012, n.4250) e nella specie — secondo la
incontestata ricostruzione fattuale dei giudici territoriali — Rizzo Maurizio è stato dai carabinieri
trovato in possesso, mentre suonava il campanello di alcune abitazioni, di tesserino con la scritta
‘Orizzonte Onlus con causale trapianto di midollo’ cui era stata apposta la sua foto ed il nome
‘Russo Giuseppe’, oltre che di denaro e di un blocchetto da cui risultavano emesse delle ricevute a
nome di ‘Russo’.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

chiedere denaro per una inesistente associazione denominata ‘Orizzonte onlus’ integri l’elemento

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 19 dicembre 2014

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