Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5766 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5766 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
EL YOUSTI OMAR N. IL 10/10/1991
avverso l’ordinanza n. 1432/2013 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del
04/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
1. 4.6./sentite le conclusioni del PG Dott. A-p. .

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 09/01/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Como, con ordinanza del 24/7/2013, ha
rigettato l’istanza proposta nell’interesse di Omar El Yousfi, indagato per il
reato di cui agli artt. 81 cod.pen., 73, co. 1 e 1 bis, 80, co. 2, d.P.R. 309/90,
tendente ad ottenere la sostituzione della misura cautelare in carcere con

La difesa del prevenuto ha proposto ricorso per cassazione, ma, nelle
more, della trattazione del giudizio di legittimità, ha inoltrato in atti
dichiarazione di rinuncia alla impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va rilevata la ritualità della rinuncia al gravame, in
quanto presentata dall’avv. Luisa Bordeaux, difensore di fiducia dell’El
Yousfi, munito di procura speciale.
La manifestazione di desistenza alla impugnazione determina la
inammissibilità della stessa, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa
delle Ammende, ex art. 616 cod.proc.pen., di una somma, liquidata in via
equitativa, pari ad euro 500,00, non avendo il ricorrente, a supporto della
manifestata desistenza, indicato alcun elemento giustificativo di
sopravvenuta carenza di interesse alla definizione giudiziale del
procedimento.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro
500,00.

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quella degli arresti domiciliari.

Così deciso in Roma il 9/1/2014.

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