Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5764 del 07/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 5764 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SARTI ROBERTO N. IL 02/01/1963
avverso la sentenza n. 1608/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del
27/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 07/12/2012

udito il PG in persona del sost.proc.gen. d.ssa E. Cesqui, che ha chiesto annullarsi con rinvio la
sentenza impugnata, limitatamente alla condanna al risarcimento del danno,
udito il difensore della parte civile, avv. V. Indelli, che, riportandosi alle conclusioni scritte, ha
chiesto rigettarsi il ricorso.

1. Il tribunale di Salerno, con sentenza del 18 novembre 2008, condannò Santoro
Generoso, sacerdote cattolico, alla pena di giustizia, riconoscendolo colpevole di truffa aggravata
al danni di Sparano Alba e dell’istituto interdiocesano per il sostentamento del clero (I.I.C.S.), per
avere il Santoro, con artifizi e raggiri, ottenuto dalla Sparano la somma complessiva di lire 910
milioni, stipulando falso contratto di mutuo tra la predetta e l’istituto di cui sopra, ma, in realtà,
accreditando le somme sul suo conto corrente personale. Secondo il capo d’imputazione, con tale
condotta, il Santoro aveva causato danno, non solo alla Sparano, ma anche all’ I.I.C.S, in quanto,
convenut2 in giudizio dalla Sparano per la restituzione della somma, il predetto istituto era stato
costrettoRsostenere spese per sua costituzione e difesa.
1.1. Sarti Roberto, con la medesima sentenza, fu, a sua volta, condannato a pena di
giustizia in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui agli articoli 81 cpv, 110 comma primo cp,
132 decreto legislativo 385 del 1993, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso, in concorso con Lizza Giovanni, giudicato separatamente, senza essere autorizzato,
operava abusiva attività finanziaria di concessione di finanziamenti, anche tramite contratti di
gestione finanziaria e patrimoniale, aventi a.oggetto valori mobiliari, solo apparentemente
effettuati con le società Remar e Banque Cortal, come desumibile anche dalle certificazioni annuali
rese ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 461 del 1997, documenti formalmente intestati
alle predette società ed esibiti all’ I.I.C.S, documenti poi rivelatesi completamente contraffatti.
2. Tanto Sarti, quanto Santoro furono condannati al risarcimento del danno in favore dell’
I.I.C.S, da liquidarsi in separata sede; fu rigettata la richiesta di provvisionale.
3. Nelle more, tra il giudizio di primo e quello di secondo grado, il Santoro decedeva; nei
suoi confronti, quindi, venne emessa sentenza di non doversi procedere.
3.1. Nei confronti del Sarti, viceversa, la corte d’appello di Salerno, con la sentenza di cui
in epigrafe, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarò non doversi procedere per essere il
reato a lui ascritto estinto per prescrizione; confermò nel resto, vale dire in riferimento alle
statuizioni civili, la sentenza impugnata, condannando l’appellante al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile nel secondo grado di giudizio.
4. Ricorre per cassazione il difensore del Sarti, articolando quattro censure, tutte incentrate
sul vizio dell’apparato motivazione della sentenza.
4.1. Con la prima censura, lamenta che la corte territoriale non ha dato risposta a
specifiche doglianze formulate con i motivi di appello, ma si è limitata a rilevare la intervenuta
prescrizione e a confermare la sentenza per quel che riguarda le statuizioni civili. Era stato
contestato che fosse configurabile il delitto di cui all’articolo 132 TULB, così com’era stata dedotta
la genericità del capo di imputazione riguardante il Sarti, atteso che detto capo non conteneva la
contestazione in forma specifica della condotta e, meno che mai, conteneva la indicazione della
sussistenza di un nesso causale tra tale condotta e il danno asseritamente provocato all’ I.I.C.S.
Invero, non risulta essere stato chiarito in qual maniera il Sarti, promotore finanziario, avrebbe
coadiuvato il Santoro nella sua operazione truffaldina. Era anche stato fatto rilevare che alcuna
autorizzazione occorreva al Sarti per tenere la condotta che in sentenza, sia pure genericamente,
gli viene attribuita; ancora era stato fatto rilevare che l’imputato aveva disconosciuto i documenti
a lui attribuiti e che in sentenza non si parla mai di contratti, ma, al massimo,di certificazioni.
L’articolo 132 sopraindicato, per altro, punisce le condotte elencate nell’articolo 306 del medesimo
testo normativo; ebbene: non si comprende in qual misura e in qual modo la condotta
concretamente ascritta al Sarti avrebbe causato danno alla parte civile. Proprio per quel che

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La previsione di cui all’art. 578 -per la quale il giudice di appello o quello di legittimità,
che dichiarino l’estinzione per amnistia o prescrizione del reato per cui sia intervenuta in primo
grado condanna, sono tenuti a decidere sulla impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi
della sentenza che concernono gli interessi civili- comporta che i motivi di impugnazione
dell’imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla
condanna (anche solo generica) al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova
dell’innocenza degli imputati, secondo quanto previsto dall’art. 129, comma secondo, cpp (ASN
200914522-RV 243343 + ASN 200421102-RV 229023).
2. Tanto premesso, le prime due censure sono fondate, atteso che il giudice di appello non ha
esaminato e valutato i motivi della impugnazione proposta dall’imputato (cfr. anche ASN
199701983-RV 208657).
2.1. La corte salernitana, infatti, avrebbe dovuto chiarire per qual motivo l’imputato doveva
rispondere del reato addebitato e, in secondo luogo, in che maniera, attraverso la commissione
del reato, lo stesso avrebbe causato danno alla parte civile. Essa, viceversa, si è limitata a rilevare
che il reato era prescritto, pur in presenza di motivi d’appello che contestavano la sussistenza del
reato.
2.2. Si tratta dunque di decisione illegittima, proprio in ragione della omessa motivazione
sul punto e quindi di esame dei motivi di gravame in funzione del giudizio di responsabilità, sia
pure ai soli riflessi civilistici afferenti alla determinazione dell’an debeatur.

riguarda il danno e la sua causazione, la sentenza d’appello non fornisce alcuna risposta, atteso
che al Sarti è contestato di aver concesso finanziamenti ed evidentemente, con tale attività, di
aver danneggiato l’I.I.C.S.
4.2. Con la seconda censura, lamenta la violazione dell’articolo 578 cpp, atteso che il
giudice di appello, in presenza di una condanna in primo grado e della intervenuta, successiva
prescrizione del reato, è tenuto a pronunciarsi sulle statuizioni civili, valutando i motivi d’appello e
scendendo nel merito, in relazione alla condotta costituente il reato attribuito all’imputato, reato la
cui sussistenza deve essere ribadita, in quanto da esso deriva la risarcibilità del preteso danno. La
corte salernitana, viceversa, si è limitata a sostenere che non ricorrono elementi per la più
favorevole pronunzia di assoluzione nel merito; ma quali siano tali elementi non ha mai chiarito.
Essa ha sostanzialmente affermato la mancanza di evidenza della prova dell’innocenza
dell’imputato, ma si è ben guardata dall’esaminare gli specifici motivi di gravame contenuti
nell’atto d’appello, così come si è ben guardata dal valutare l’effettiva colpevolezza del Sarti,
accontentandosi di rilevare l’intervenuta prescrizione del reato. In tal modo, del tutto
apoditticamente e acriticamente, è giunta alla conferma della condanna, sia pur generica, al
risarcimento dei danni nei confronti della parte civile. Si tratta di una omissione che, oltretutto, si
traduce in un vizio di carattere motivazionale della sentenza.
4.3. Con la terza censura, lamenta il travisamento del fatto. Invero il Santoro è accusato di
aver tenuto una condotta fraudolenta nei confronti della Sparano e, in tal maniera, di aver
cagionato danno, non solo alla stessa, ma anche all’ I.I.C.S, costretto a resistere in giudizio e a
sopportare le relative spese. Secondo la sentenza di appello, Santoro si sarebbe avvalso dell’opera
del Sarti. Tuttavia non è specificato in qual maniera questa cooperazione si sarebbe sviluppata.
Invero, al Sarti non è contestato il reato di truffa e ciò costituisce un ulteriore elemento di
illogicità della motivazione.
4.4. Con la quarta censura, lamenta che la corte non ha chiarito per qual motivo sarebbe
integrato il reato di cui all’articolo 132 TULB, atteso che il percorso logico seguito dei giudici di
secondo grado non appare affatto chiaro e intelligibile. Anche a concedere che Sarti sia venuto
meno ai suoi doveri professionali, nulla si dice circa l’elemento psicologico, atteso che egli ben
potrebbe aver tenuto una condotta non corretta per semplice superficialità e, dunque, con
atteggiamento colposo. Neanche viene chiarito quale tipo di danno avrebbe il Sarti causato all’
I.I.C.S, se un danno di natura patrimoniale, o un danno di natura non patrimoniale.

4. Giudice di rinvio è la corte di appello di Napoli.
5. La decisione sulla eventuale rimborso delle spese sostenute dalla parte civile va rinviata
“al definitivo”.
PQM
annulla la sentenza impugnata nel punto relativo alle statuizioni civili, con rinvio alla corte di
appello di Napoli, per nuovo giudizio su di esso.
Così deciso in Roma, il giorno 7 del mese di dicembre dell’anno 2012.

3. Rimanendo dunque assorbite le residue censure, la sentenza di cui in intestazione va
annullata con rinvio; detto rinvio va disposto al giudice penale, in quanto l’annullamento con
rinvio al giudice civile, ex art. 622 del codice di rito, postula il definitivo accertamento della
responsabilità penale -accertamento, per quel che si è detto, non sussistente nella specie, in
ragione dell’intervenuta declaratoria di prescrizione- la cui applicazione richiede soltanto che non
risulti l’evidenza di più favorevole causa di proscioglimento nel merito, ai sensi dell’art. 129,
comma secondo cpp, o l’accoglimento dell’impugnazione proposta dalla sola parte civile avverso
sentenza di proscioglimento (ASN 201142135-RV 251707).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA