Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5763 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5763 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MASTROIANNI LUCA N. IL 07/05/1970
avverso l’ordinanza n. 5210/2013 TRIB. L1BERTA’ di NAPOLI, del
19/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
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jrf< tL '112 i /. ir/dZ t YR ,/t4eleltall T1 24, Data Udienza: 09/01/2014 RITENUTO IN FATTO Il Gip presso il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 15/4/2013, applicava nei confronti di Luca Mastroianni la misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine ai reati di cui agli artt. 416 cod.pen. 8 e 2, chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione avanzata nell'interesse del prevenuto, con provvedimento del 6/5/2013. Con istanza depositata il 13/6/2013, la difesa del Mastroianni ha chiesto la revoca degli arresti domiciliari o la sostituzione degli stessi con l'obbligo di dimora. Istanza, questa, rigettata dal decidente, in data 15/6/2013. Di poi, il Tribunale, pronunciandosi sull'appello interposto avverso detta ordinanza, con provvedimento del 19/7/2013, ha rigettato il gravame. Propone ricorso per cassazione la difesa del Mastroianni, con i seguenti motivi: -vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274, lett. c), cod.proc.pen., in quanto non è ravvisabile alcun pericolo di reiterazione del reato, visto il periodo trascorso e la inoperatività delle società coinvolte nella attività criminosa. Il giudice del riesame ha, peraltro obliterato le condizioni di salute del prevenuto, messe in evidenza a mezzo di referti medici, attestanti le patologie di natura depressiva, che avevano indotto di recente lo stesso a tentare il suicidio. CONSIDERATO IN DIRITTO Preliminarmente va rilevato che alla udienza odierna l'avv. Nicoletta Piergentilini Piromallo, in sostituzione dell'avv. Massimo Krogh, difensore 4 d.Lvo 74/2000, misura confermata dal Tribunale di riesame di Napoli, di fiducia del Mastroianni, nel concludere insistendo in ricorso, ha dichiarato che al predetto Mastroianni è stata sostituita la misura restrittiva, di cui si è chiesta la revoca in questa sede, con l'obbligo di presentazione presso l'autorità giudiziaria. gravame, visto che l'interessato ha ottenuto, già, quanto invocato con il ricorso per cassazione. In ogni caso, rilevasi come la argomentazione motivazionale, posta a sostegno della impugnata ordinanza, sia logica e corretta, con esaustivo riscontro ai motivi libellati in appello: il decidente ha richiamato il discorso giustificativo, sviluppato dal giudice del riesame, in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, e ha evidenziato la mancanza di eventuali elementi nuovi in grado di mutare il giudizio in precedenza espresso dal primo giudicante. Il ricorso, pertanto, va ritenuto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma equitativamente fissata in euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000,00. Così deciso in Roma il 9/1/2013. Conseguentemente, va ritenuta la sopravvenuta carenza di interesse al

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