Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5762 del 09/01/2014
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5762 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: AMORESANO SILVIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) De Filippi Diego
nato il 7.1.1977
avverso l’ordinanza del 16.7.2013
del Tribunale di Roma
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P.G.,dr. Angelo Di Popolo, che ha
chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per rinuncia
1
Data Udienza: 09/01/2014
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 16.7.2013 il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’appello proposto
dal P.M. presso il Tribunale di Roma avverso l’ordinanza emessa il 31.5.2013 dal GIP del
medesimo Tribunale, disponeva la sostituzione della misura degli arresti domiciliari, applicata
nei confronti di De Filippi Diego, con quella della custodia cautelare in carcere.
Avverso la predetta ordinanza ricorreva per cassazione il De Filippi, a mezzo del difensore,
denunciando il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta applicabilità della misura aggravata
della custodia in carcere.
1. Con dichiarazione, pervenuta in cancelleria, l’avv. Roberto Chiari, giusta procura speciale
conferitagli dal proprio assistito, premesso che nelle more è stata revocata la misura cautelare
degli arresti domiciliari (e che quindi non vi è interesse a proseguire il procedimento) ha
comunicato di rinunciare, in nome e per conto del De Filippi, al ricorso per cassazione proposto
in data 16.7.2013 avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma.
2. Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stati
revocati gli arresti domiciliari disposti nei confronti del De Filippi.
Non vi è, conseguentemente, più interesse alla decisione in ordine alla misura cautelare
applicata.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte l’interesse che l’art.568, quarto comma, cod. proc.
pen. richiede come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve persistere,
infatti, fino al momento della decisione (cfr.Cas.sez.un.n.20/1996).
3. Poichè l’interesse alla decisione è venuto meno successivamente alla proposizione del
ricorso, alla declaratoria di inammissibilità non seguono né la condanna alle spese processuali
né quella al pagamento della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un’ipotesi di
soccombenza (cfr.Cass.Sez.Un. n.20 del 9.10.1996 cit.)
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma il 9.1.2014
CONSIDERATO IN DIRITTO