Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5761 del 07/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5761 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Teqja Halim, nato a Tirana (Albania) I’1.4.55
indagato art. 73 T.U. stup.

Data Udienza: 07/01/2014

DEPOSITATA IN CANCELLERU

IL

6 M 2314

avverso la ordinanza del Tribunale per il Riesame di Ancona del 30.8.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. dr. Pietro Gaeta, che ha chiesto una declaratoria
di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato 7 Il ricorrente è stato sottoposto a
custodia cautelare in carcere essendo stato colto in flagrante detenzione di 380 kg di
marijuana occultata in una intercapedine all’interno del semirimorchio da lui agganciato alla
motrice di cui era autista mentre si trovava nel porto di Ancona.
Il Tribunale, con il provvedimento impugnato, ha respinto la richiesta di riesame
avanzata contro la citata ordinanza.

2. Motivi del ricorso difensore, deducendo:

Avverso tale decisione, l’arrestato ha proposto ricorso, tramite

2) vizio motivazionale nella parte in cui si evocano le dichiarazioni dell’indagato
per usarle contro di lui. Riportate per esteso tali dichiarazioni, si dice che, in realtà, il
ricorrente era tornato ad Ancona a prendere il rimorchio perché rassicurato dalle parole di
Kapedani, titolare del mezzo, che gli aveva commissionato il viaggio. In pratica, si fa notare
che l’indagato si era visto costretto a lasciare il rimorchio ad Ancona prima di ripartire per
l’Albania, perché gli era stato detto che quella parte di veicolo aveva dei problemi.
Successivamente, essendogli stato detto che tali problemi erano cessati, era rientrato con la
motrice a prendere il rimorchio;
3) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione laddove si afferma
che le spiegazioni fornite dall’indagato sono inverosimili e che non è credibile che abbia
ricevuto solo istruzioni telefoniche dal Kapedani in ordine al viaggio. A tale proposito, si
richiama l’attenzione sul rinvenimento di minuziosi appunti di viaggio che erano stati forniti
all’indagato per raggiungere la Germania per il carico di fiori (l’unico di cui egli era a conoscenza) e si
fa notare, quindi, che le dichiarazioni del Teqja non sono affatto contraddittorie essendo
comunque possibile ricevere istruzioni di viaggio per telefono;
4) vizio motivazionale laddove non si tiene conto che, in base alle indicazioni
fornite dallo stesso indagato circa i suoi rapporti di lavoro in Albania, è da escludere in radice
che egli avesse un rapporto di fiducia con Kapedani, per il quale aveva lavorato solo un’altra
volta;
5) illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale non ha valutato
serenamente le dichiarazioni difensive dell’indagato e si è, invece, fatto influenzare dal
quantitativo di droga;
di esigenze cautelari visto che la
6)
vizio della motivazione in punto
pericolosità sociale del Teqja è stata affermata a dispetto della sua incensuratezza.
Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione manifestamente infondato.

Il ricorso è inammissibile perché in fatto e, comunque,

3.1. Dal momento che tutti i vizi denunciati attengono a presunti difetti della
motivazione, sembra opportuno premettere, in via generale, alcuni principi ormai consolidati
nella interpretazione di questa S.C. a proposito degli spazi di azione del giudice di legittimità
nel controllo della motivazione redatta dai giudici di merito.
Esso, infatti, è esclusivamente volto a verificare, innanzitutto, la esistenza di una valida
spiegazione del convincimento espresso ed, inoltre, la logica della chiave interpretativa usata
per apprezzare indizi e/o prove. Il risultato è che, dai poteri della Corte di Cassazione, esula
quello di una rilettura, degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione;
apprezzamento che, in via esclusiva, è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare
vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali/procedimentali (sez. VI, 8.5.09, n. 22445, Rv. 244181).

2

1) manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui afferma la gravità
indiziaria sulla base del rilievo che non è credibile che il Teqja non si fosse reso conto della
esistenza della intercapedine. Il ricorrente spiega la successione degli eventi che hanno
preceduto il rinvenimento della droga e sottolinea come, per le condizioni di luogo e di tempo
(scarsa luce) egli non fosse in condizioni di percepire il ridotto volume del vano interno del
rimorchio ed era, quindi, in totale buona fede;

3.2.
Venendo, ora ad un esame più particolareggiato delle censure che il
ricorrente muove all’ordinanza impugnata, nel primo motivo, si ha solo ulteriore conferma di
quanto appena enunciato. Ed infatti, la critica rivolta alla poca credibilità annessa dai giudici
alle affermazioni di ignoranza, da parte del Teqja della presenza dell’intercapedine e della
droga, viene ritenuta sostanzialmente non condivisibile ed errata per il solo fatto che le
condizioni di tempo e di luogo ben potevano giustificare tale sua non consapevolezza.
Si tratta, all’evidenza, di un diverso modo di analizzare la vicenda e non di una critica
specifica alla considerazione, di segno opposto, del Tribunale, che valorizza il fatto che
l’indagato sia un «esperto autista» e che fosse stato proprio lui a condurre quel rimorchio in
precedenza da Durazzo a Bari sì da potersi affermare che ben ne conosceva le dimensioni e
caratteristiche sì che non sarebbe potuto sfuggirgli, «con una semplice occhiata, che il volume
interno del semirimorchio era ridotto rispetto alle normali dimensioni».
Si tratta, all’evidenza, di una considerazione del tutto compatibile con le comuni
massime di esperienza e coerente con le emergenze investigative, non inficiata dall’argomento
difensivo.
3.3.
Altrettanto deve dirsi con riguardo al secondo motivo a sostegno del quale
il ricorrente arriva a riportare il testo delle dichiarazioni dell’indagato onde sollecitare, da parte
di questa S.C., una loro interpretazione a favore dell’indagato. Così facendo, però, si trascura
di considerare, in primis, che, come detto, non è questo il compito di questa corte di legittimità
il cui accesso agli atti è strumentale alla risoluzione di specifici problemi procedurale (ovvero di
Peraltro, il ricorrente
propone le dichiarazioni difensive dell’indagato come se la versione dei fatti da lui proposta

merito ma correlati ad un eventuale travisamento che, però, qui non viene denunciato).

fosse, di per sé stessa, dimostrativa di una differente realtà. Il punto è, per contro, che proprio
la descrizione dei fatti così come riportata dall’indagato non è stata ritenuta credibile dai giudici
del riesame sulla base di considerazioni del tutto logiche e fondate sulla evocazione delle
strane vicende vissute dal rimorchio (lasciato a Bari e trasportato da ignoti e con modalità sconosciute presso
il porto di Ancona) e sulla singolarità del fatto che, – a fronte dell’affidamento di un carico tanto
prezioso
all’indagato fossero state date «generiche indicazioni circa le modalità e la
destinazione del trasporto, da tale Kapedani, proprietario del mezzo, solo telefonicamente» e

3

Pertanto, ciò che questa S.C. deve controllare nella motivazione impugnata non è la
possibilità teorica che i medesimi fatti si prestino a differenti interpretazioni e conclusioni bensì
solo se la soluzione adottata sia aderente alle risultanze processuali e queste ultime siano state
commentate in modo logico e compatibile con il senso comune e con i limiti di una “plausibile
opinabilità di apprezzamento” ( tra le ultime, Sez. VI 17.10.06 Ouardass, Rv. 235506).
In ciò solo si esaurisce il vaglio in sede di legittimità ed è quindi fuori luogo evocare
presunti vizi motivazionali, peraltro, come qui avvenuto, in modo del tutto assertivo e sfornito
di dimostrazione alcuna.
Peraltro, deve soggiungersi che è illogica solo quella motivazione nella quale la
formazione della decisione del giudice sia costituita da un “iter” argomentativo frutto di
macroscopica violazione delle normali regole della logica, giuridica e non. In altri termini, come
asserito si ad epoca risalente (sez. I, 12.5.99, Commisso, Rv. 215132) si deve essere in presenza di una
“frattura logica evidente tra una premessa – o più premesse nel caso di sillogismo – e le
conseguenze che se ne traggono”.
Di certo, però, non ricorre alcun vizio “logico” quando, invece – come tutti i motivi di ricorso
si è solo in presenza di una interpretazione, dei dati fattuali,
qui esaminati testimoniano meramente “alternativa” ad altre possibili.
Come si vedrà meglio in dettaglio, la “lettura” della vicenda che il Tribunale ha fornito è,
in sé, del tutto compatibile con i criteri della logica e le comuni massime di esperienza mentre,
per altro verso, il ricorrente ne sostiene la illogicità solo perché essa non perviene alle diverse
conclusioni da lui auspicate.
E’ indubbio che, in natura, determinati episodi possano prestarsi a differenti letture tutte legittimamente sostenibili sul piano logico – ma il fatto di optare per una, piuttosto che
per l’altra, nella misura in cui la scelta sia avvenuta (come appunto accaduto nel caso in esame) sulla
base di argomenti razionali ed ancorati al quadro probatorio esistente – non può essere
censurabile in sede di legittimità perché non dà luogo ad alcuna illogicità manifesta.

che le giustificazioni offerte sul punto dall’indagato siano «palesemente evasive, non
riscontrabili, generiche e contraddittorie».
A fronte di tali asserzioni, la replica del ricorrente – nel suo terzo motivo – si risolve
nella mera negatoria e nell’opposta affermazione di credibilità di quelle giustificazioni.
In tal modo incorrendo anche nel vizio di genericità della doglianza.
Anche il quarto e quinto motivo presentano il medesimo difetto visto che,
lungi dal contenere critiche puntuali alle argomentazioni del Tribunale, si limitano a censurare
di illogicità e/o contraddittorietà le convinzioni – ivi espresse in modo accettabilmente
argomentato e logico – sol perché pervengono a conclusioni diverse da quelle auspicate
3.4.

(risultando, perciò, mera espressione di un punto di vista l’affermazione secondo cui i giudici si sarebbero fatti

Quanto, infine, al sesto motivo, afferente le esigenze cautelari si osserva
3.5.
che il Tribunale ha correttamente ancorato la loro ricorrenza seguendo i parametri offerti dalla
norma e, pertanto, sottolineando la (indubbbia) gravità della condotta accertata e, sul piano
soggettivo, una personalità (quella dell’indagato) non rassicurante trattandosi di un soggetto
straniero, che non ha collegamenti con il nostro Stato ed, anzi, sembra esservi qui venuto solo
per commettere il reato in contestazione. Ne consegue che – implicitamente – anche la
rilevanza della sua incensuratezza sbiadisce ed è pressoché irrilevante (considerata la non stabilità
della presenza in Italia).

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C,
nonché la comunicazione, ex art. 94, co. 1 ter,, disp. att. c.p.p. alle autorità penitenziarie.
Resta, da ultimo, da sottolineare che l’udienza odierna è stata celebrata nonostante
l’assenza del difensore di fiducia – dallo stesso giustificata mediante produzione di certificato di
ricovero – dal momento che, a tale informazione non era allegata alcuna istanza formale di
rinvio della trattazione del procedimento che riguarda soggetto sottoposto a custodia cautelare
in carcere.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C

Visto l’art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p.
Ordina che, a cura della cancelleria, sia trasmessa copia del presente provvedimento al
direttore dell’istituto penitenziario competente per gli adempimenti di cui all’art. 94 co. 1 bis
disp. att. c.p.p..

Così deciso il 7 gennaio 2014

Il C

liere estensore

influenzare dal quantitativo di droga sequestrata).

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