Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5760 del 07/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5760 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Frijia Vito, nato a Catanzaro il 9.1.66
indagato art. 2 L. 638/83

avverso la ordinanza del G.i.p. di Firenze del 19.5.11

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. dr. Pietro Gaeta, che ha chiesto l’annullamento
con rinvio del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

Con l’ordinanza oggetto di
1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato ricorso, il G.i.p. ha respinto l’istanza di rimessione in termini avanzata dall’odierno ricorrente
per proporre opposizione contro il decreto penale di condanna per violazione dell’art. 2 L.
638/83.

Data Udienza: 07/01/2014

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione – Il ricorso è fondato.
L’istituto della restituzione nel termine al fine di proporre l’impugnazione della sentenza
contumaciale ovvero opposizione al decreto penale di condanna costituisce un’innovazione
(introdotta con L. 22.4.05, n. 60) rispetto alla disciplina del codice previgente ed è preordinato a
porre un riparo alla mancata effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell’imputato.
Come, però, precisato in sede interpretativa anche da questa S.C. (Sez. V., 13.4.05, Braidic, Rv.
231698), è necessario che la mancata conoscenza del provvedimento «non sia il risultato di un
comportamento doloso» tanto è vero che la giurisprudenza si è diffusa, sul punto, per
sottolineare un peculiare dovere motivazionale del giudice laddove voglia sostenere che, da
parte dell’imputato, vi era conoscenza della sentenza o del decreto penale di condanna.
Tanto basterebbe a giustificare la doglianza qui sollevata che, giustamente, richiama
l’attenzione sul fatto che il giudice si è attestato sulla disciplina del comma 1 dell’art. 175
c.p.p. sebbene sia pacifico che si tratta di ipotesi autonoma e diversa rispetto a quella del
comma 2.
La prima, infatti, riguarda tutti i termini stabiliti a pena di decadenza e richiede la prova
che la mancata osservanza del termine sia dovuta a caso fortuito o forza maggiore.
Invece, l’ipotesi del comma 2 si riferisce esclusivamente al caso in cui l’imputato sia
decaduto dalla facoltà di proporre impugnazione e deve trovare applicazione avverso la
sentenza contumaciale, ovvero opposizione al decreto penale di condanna, nei casi in cui
risulti che l’interessato non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento svoltosi a suo
carico o del provvedimento emesso contro di lui.
Nella specie, non vi è dubbio, perciò, che la motivazione del giudice non ha affrontato il
tema della effettiva conoscenza, da parte del condannato, del decreto penale emesso, o anche
solo della esistenza di un procedimento a suo carico (ipotesi, quest’ultima, che, tra l’altro, sembrerebbe
esclusa da quanto riferisce l’imputato).

2

2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorso,
tramite difensore, deducendo erronea applicazione della legge orocessuale e motivazione
contraddittoria.
Innanzitutto, si fa notare che il provvedimento di reiezione è basato solo sul richiamo al
caso fortuito ed alla forza maggiore ma, tali condizioni, rientrano nella previsione del comma 1
dell’art. 175 c.p.p. mentre, nella specie, si sarebbe dovuto applicare il comma 2.
Si fa, altresì, notare che l’imputato aveva lasciato l’indirizzo ove il decreto penale è
stato notificato da almeno due anni e che l’appartamento era stato locato a degli studenti. Del
tutto casualmente egli era venuto a conoscenza della esistenza di un avviso di raccomandata
che aveva, poi, ritirato presso l’ufficio postale quando, ormai, il termine per proporre
opposizione era scaduto.
Il giudice ha addebitato all’imputato di non avere attivato il servizio postale di
deviazione della corrispondenza al nuovo indirizzo ma, si obietta, tale omissione non può
essere ascritta a titolo di negligenza trattandosi di condotta, forse, opportuna ma di certo non
doverosa.
Anche il controllo periodico presso il vecchio indirizzo è comportamento da suggerire
nei primi tempi successivi al trasloco non certo dopo due anni dallo stesso.
In ogni caso, si rileva che il Frijia non aveva mai ricevuto alcuna notizia in precedenza
circa la esistenza del procedimento a suo carico e non vi è alcuna relazione logica tra la notifica
del decreto e l’eventuale aggiornamento della posizione INPS che riguarda, semmai, la sede
della società non quella di residenza delle persone fisiche.
Infine, si sottolinea l’indubbio interesse del ricorrente all’accoglimento del ricorso onde
provare che l’omesso versamento addebitatogli si riferisce ad un periodo nel quale il Frijia
aveva solo il ruolo di socio accomandante.

Si tratta, comunque, di accertamento che spetta al giudice di merito cui gli atti vanno
restituiti per nuovo esame della questione alla luce dei rilievi fin qui mossi.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.

Così deciso il 7 gennaio 2014
Il Presidente

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze.

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