Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 576 del 29/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 576 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COSTANTINI FRANCESCO nato il 05/12/1977 a BRINDISI
avverso la sentenza del 20/04/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 29/11/2017

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Ancona, in parziale
riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ancona del
2/12/2013, ha ridotto la pena inflitta a Francesco Costantini in relazione al reato di cui
all’art. 73 d.P.R. 309/90 (ascrittogli per avere detenuto a fine di spaccio grammi 951,28
di sostanza stupefacente del tipo hashish, con una percentuale di principio attivo del
6,88%, da cui erano ricavabili 2618 dosi medie) ad anni due e mesi otto di reclusione ed

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando
violazione dell’art. 73 d.P.R. 309/90 e illogicità e carenza della motivazione, in
riferimento alla esclusione della configurabilità della ipotesi attenuata di cui al quinto
comma della disposizione denunciata, fondata esclusivamente sul dato ponderale della
sostanza stupefacente sequestrata, omettendo di tenere conto della occasionalità della
condotta e dell’esito negativo delle perquisizioni eseguite nella abitazione e
sull’automobile dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, peraltro riproduttivo di identica censura già esaminata e disattesa dai
giudici di secondo grado, è manifestamente infondato.
La Corte territoriale, applicando correttamente il consolidato orientamento
interpretativo di questa Corte, secondo cui il riconoscimento della ipotesi di minore
gravità di cui al quinto comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90 deve essere esclusa quando
anche uno solo degli elementi da considerare (quantità e qualità della sostanza, mezzi,
modalità e circostanze dell’azione) induca a ritenere che la lesione al bene giuridico
protetto non sia di lieve entità, ha escluso la configurabilità di tale ipotesi, sottolineando il
dato ponderale della sostanza, la suddivisione della stessa in dieci panetti e l’affidamento
della stessa all’imputato per il trasporto, sintomatico del suo coinvolgimento in una
struttura criminale organizzata.
Tali considerazioni, conformi a un consolidato e univoco orientamento
interpretativo, sono immuni da vizi logici, con la conseguente evidente insussistenza della
violazione di legge penale e del vizio di motivazione denunciati dal ricorrente, il cui
ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00.

1

7′

euro 10.000,00 di multa.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2017
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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