Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5758 del 17/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5758 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TUGNOLO FRANCO N. IL 18/03/1967
avverso la sentenza n. 233/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
13/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.geOciO ctF«
che ha concluso per

Udito, per l sarte civile, l’Avv
Udi

ifensor Avv.

Data Udienza: 17/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1.

La Corte di Appello di Milano, pronunciando nei confronti dell’ odierno ri-

corrente TUGNOLO FRANCO con sentenza del 13/3/2013 depositata il
18/3/2013, confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Varese
in data 12/10/2012.
Il giudice di prime cure, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato continuato di cui

“Tugnolo & C. TR & F., omesso di versare all’INPS le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti per complessivi euro 1.280,00
dal mese di ottobre 2005 al mese di novembre 2005 e nel mese di giugno 2006,
condannandolo, con i doppi benefici di legge, alla pena minima di gg.15 di reclusione ed € 100,00 di multa.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, con
l’ausilio del proprio difensore, l’imputato, deducendo un unico motivo di seguito
enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto
dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
– violazione dell’art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale; per inosservanza delle norme processuali e per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Deduce il ricorrente che il Giudice ha confermato la sentenza di condanna di
primo grado sull’erroneo presupposto della mancata contestazione dell’effettiva
erogazione delle retribuzioni. Detta contestazione, invece, sarebbe stata fatta sia
in primo grado che in grado di appello. L’appello, anzi, è stato fondato proprio su
tale punto.
Ancora, il ricorrente lamenta l’omesso accertamento delle modalità di notifica dell’avviso di accertamento. L’omessa notifica di tale avviso avrebbe comportato per l’imputato l’impossibilità di usufruire della causa di non punibilità a seguito dell’avvenuto pagamento nel termine di tre mesi dalla notifica.
Anche tale circostanza ha costituito motivo di appello, ma la Corte ha ritenuto che l’appellante non abbia contestato di aver ricevuto l’atto di accertamento.
Chiedeva, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il proposto ricorso è fondato e pertanto va accolto, con il conseguente
annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

2

all’art. 2 I. 638/1983 per avere, nella qualità di legale rappresentante della ditta

t

2. In particolare, mentre appare esservi nel provvedimento impugnato
motivazione coerente e logica sulla notifica dell’accertamento, fondato è il motivo
di ricorso che riguarda la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla contestazione operata dall’imputato circa l’effettiva erogazione delle retribuzioni.
Come si evince ex actis l’imputato, con l’appello datato 19.11.2012 a firma del proprio difensore, aveva censurato la scarna sentenza di primo grado deducendo come l’espletata istruttoria dibattimentale non avesse accertato se le

doglianza facesse parte dei motivi di appello veniva anche indicato dai giudici
della Corte territoriale nello “svolgimento del processo” della sentenza impugnata.
Tuttavia, qualche rigo più sotto, allorquando si enunciano i motivi della
decisione, si legge. “Va osservato però che l’appellante non contesta che le retribuzioni siano state erogate…”.
La palese contraddizione impone, pertanto, la pronuncia nel senso sopra
indicato, dovendo mandarsi ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano perché giudichi sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte
d’Appello di Milano.
Così deciso in Roma il 17 gennaio 2014.

retribuzioni fossero mai state effettivamente corrisposte ai lavoratori. E che tale

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