Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 57571 del 31/10/2017

Penale Sent. Sez. 5 Num. 57571 Anno 2017
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: CATENA ROSSELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
A.A.
B.B.
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, emessa in data
11/10/2016;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Stefano Tocci, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza
emessa in data 13/05/2016 dal Tribunale di Reggio Emilia in composizione
monocratica, con cui A.A. e B.B. erano stati condannata a pena di
1

Data Udienza: 31/10/2017

giustizia in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen.,
perché, in concorso tra loro, al fine di trarne profitto, mediante effrazione della
serratura di uno sportello dell’autovettura Daewoo Matiz targata DT724FZ,
parcheggiata sulla pubblica via Cartoccio, si impossessavano di una borsetta,
contenente euro 260,00, ed altri effetti personali, sottraendola alla proprietaria
Di Domenico Giovanna; in Novellara, il 02/05/2016.
2. Con ricorso depositato il 23/11/2016 A.A. e B.B. ricorrono, a
mezzo del difensore di fiducia, Avv.to Liborio Cataliotti, per vizio di motivazione,
ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla carenza dell’impianto
probatorio circa la individuazione degli imputati, atteso che il C.C.,
che vide due soggetti avvicinarsi alla vettura della persona offesa, aveva
dichiarato di non essere in grado di procedere a ricognizione personale, per cui
l’azione dell’impossessamento, in realtà, non sarebbe stata vista da alcuno; in
ogni caso, eccessiva sarebbe la pena, dovendosi escludere l’aggravante
dell’esposizione alla pubblica fede, in quanto la borsetta era stata
deliberatamente lasciata nell’auto dalla proprietaria, mentre ingiustificata
sarebbe la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4, cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Va ricordato, quanto alla motivazione circa la ricostruzione del fatto, come
descritta nella sentenza impugnata, che il teste C.C. aveva notato una
vettura marca Seat di colore nero, con due persone a bordo, delle cui fattezze e
del cui abbigliamento aveva fornito la descrizione, fermarsi accanto alla vettura
della persona offesa, parcheggiata nella pubblica via; la Di Domenico, una volta
ritornata presso la sua vettura, constatava la rottura della serratura e
l’asportazione della borsa, posta sul sedile dell’auto. I fotogrammi estrapolati
dalle telecamere di sorveglianza riscontravano la descrizione dei due occupanti
della Seat nera fornita dal teste C.C., e, all’esito delle ricerche, gli imputati, la
cui descrizione corrispondeva a quanto indicato dal teste, erano stati rinvenuti in
possesso della stessa tipologia di vettura Seat, nonché della somma sottratta
alla Di Domenico, corrispondente anche nel taglio delle banconote. Entrambi gli
imputati, inoltre, ammettevano il fatto.
La sentenza impugnata ha, inoltre, chiarito che l’aggravante di cui all’art. 625 n.
7 cod. pen. non era . mai stata contestata, ed ha escluso la configurabilità del
danno patrimoniale di speciale tenuità in considerazione del valore della somma
sottratta.

2

t

Il ricorso, quindi, si palesa come del tutto generico ed aspecifico, non solo in
T.

quanto ripropone le stesse doglianze poste a fondamento del gravame, ma
anche in quanto non si confronta affatto con la motivazione della sentenza
impugnata, omettendo del tutto di considerare la circostanza – sicuramente
determinante – della confessione resa da entrambi gli imputati.
Dalla inammissibilità dei ricorso discende, ex art. 616 cod. proc. pen., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, oltre che di
ciascuno di essi della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

forma semplificata.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
del procedimento e ciascuno alla somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende. Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 31/10/2017

Il Consigliere estensore

Il Presidente

La natura delle questioni trattate consente la redazione della motivazione in

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