Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5756 del 19/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5756 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERETTA GUGLIELMO N. IL 26/09/1966
avverso la sentenza n. 787/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
10/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 19/12/2014

Beretta Guglielmo ricorre avverso la sentenza 10.12.13 della Corte di appello di Milano che ha
confermato quella in data 4.4.09 del Tribunale di Monza con la quale è stato condannato, per il
reato di cui agli artt.81,455 c.p., alla pena di anni uno di reclusione ed € 600,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’ art.606,
comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per avere i giudici di merito erroneamente ritenuto false le monete in

senza procedere alla perizia nurnmaria prevista dall’art.74 disp. att. c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente
infondato.
Del tutto correttamente, infatti, i giudici di merito hanno ritenuto irrilevante la richiesta perizia da
parte di un tecnico della Banca d’Italia, evidenziando come lo stesso imputato, nel consegnare ai
verbalizzanti le 1244 monete false di cui era in possesso, le avesse indicate come tali e le stesse
fossero state poi rifiutate dalla strumentazione dell’Istituto Sanpaolo, per cui non potevano
sussistere dubbi sulla realizzazione del reato in esame, essendo peraltro la perizia un mezzo di prova
essenzialmente discrezionale, rimesso alla discrezionalità del giudice e che, per il suo carattere
neutro, non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, per cui il relativo provvedimento di
diniego non è sanzionabile ai sensi della lett.d) dell’art.606 c.p.p. in quanto giudizio di fatto che ove
sorretto —come nella specie — da adeguata motivazione è insindacabile in cassazione (v. Cass.,
sez.VI, 3 ottobre 2012, n.43526).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

sequestro, come tali invece solo ‘sospette’ secondo la comunicazione della Banca Intesa Sanpaolo,

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 19 dicembre 2014

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