Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5755 del 17/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5755 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MORINI ENRICO N. IL 26/10/1946
avverso la sentenza n. 2287/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
02/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ta96,0 trs’ec~
che ha concluso per
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e,

Udito,

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la parte civile, l’Avv

it i difensor Avv.

2._

Data Udienza: 17/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28.11.2011 il Tribunale di Milano dichiarava MORINI
ENRICO colpevole del reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 bis per
non avere versato, entro il termine previsto per la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta del 30 settembre 2005, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti per l’ammontare di complessivi C 229.682,00 relativamente
al periodo di imposta dell’anno 2004, condannandolo alla pena 9jiip,da di mesi

sione condizionale della pena non essendo stata operata una prognosi favorevole
in ordine alla commissione di nuovi reati. Venivano, invece, concesse le circostanze attenuanti generiche, in ragione dell’incensuratezza.
2. La Corte d’appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, confermava la
sentenza di primo grado, ritenendo in sostanza che la nuova norma penale introdotta dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 bis ed in vigore dal 1 gennaio
2005 si applicasse anche ai versamenti che non erano stati effettuati nel 2004,
nelle scadenze mensili allora prescritte, in quanto la norma stessa prevede una
diversa condotta omissiva ed un diverso termine per l’adempimento (30 settembre 2005), termine quest’ultimo non ancora scaduto alla data di entrata in vigore
della nuova norma penale.
3.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione

l’imputato, con l’ausilio, del proprio difensore, deducendo i motivi di seguito
enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto
dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
a. nullità ex art. 606 lett.b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione di legge e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione: violazione degli artt.125, 3 0 comma, e 350 comma 2°
cod.proc.pen. in relazione all’art.2 cod.pen. ed art.10 bis D.L.vo n.74/2000.
Il ricorrente deduce che la Corte nel motivare la sentenza di condanna
avrebbe aderito, acriticamente, ad un orientamento giurisprudenziale della nostra Corte ormai superato, in quanto è stata ormai ritenuta superata
l’applicabilità della norma che prevede la fattispecie come reato alle condotte
realizzatesi nel corso del 2004.
Ritiene il ricorrente che il momento di commissione del reato non vada identificato nel termine previsto per la dichiarazione annuale dei redditi, ma nei termini previsti per i singoli versamenti mensili. Ritiene altresì che la condotta prevista come reato si concretizzi anche in una condotta attiva, rappresentata dalla
certificazione delle ritenute e dal rilascio delle stesse ai sostituiti. Tale condotta
attiva si sarebbe realizzata tutta nel corso dell’anno 2004, prima dell’entrata in

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10 di reclusione ed alle pene accessorie di legge. Non veniva concessa la sospen-

vigore della noma incriminatrice. La Corte di Appello ha riconosciuto la presenza
del contrasto giurisprudenziale, ma piuttosto che motivare il proprio orientamento ha semplicemente auspicato una pronuncia a Sezioni Unite.
b. nullità ex art.606 lett.b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione di legge e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione
in relazione alla mancata pronuncia assolutoria, quanto meno nella forma dubitativa; violazione cioè degli artt. 125, comma 3° e 530, comma 2° cod. proc. pen.
L’imputato lamenta l’estrema genericità della sentenza impugnata che non

dall’imputato, quali la documentazione del sequestro conservativo del
28/9/2005, lo stato di insolvenza delle società controllate che ha, poi, travolto la
società amministrata dall’imputato.
Lamenta, altresì, il mancato esame dei motivi di appello.

c. nullità ex art.606 lett.b) e e) cod.proc.pen. per inosservanza ed erronea
applicazione di legge e per mancata e manifesta illogicità della motivazione in
merito al diniego del riconoscimento del minimo edittale; violazione quindi
dell’art.125, comma 3 cod. proc. pen. e art. 133 cod. pen.
Il ricorrente rileva che la Corte non ha ritenuto di valutare le doglianze relative al calcolo della pena, in quanto non solo non ha valutato l’incensuratezza
dell’imputato, ma non spiega neanche il motivo per cui non viene concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Chiede, pertanto, l’accoglimento del gravame con o senza rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto va dichiarato inammissibile.
2. Quanto al primo motivo d’impugnazione, riguardante l’applicabilità al caso
concreto della fattispecie prevista come reato dall’art. 10 bis D.L.vo 74/2000,
entrata in vigore dal 1 gennaio 2005, sono intervenute di recente le Sezioni Unite di questa Corte. Occorreva, infatti, dirimere il contrasto precedentemente intervenuto anche in seno a questa Sezione, e quindi 41 verificare se l’art. 10-bis
d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, inserito dall’art. 1, comma 414, legge 30 dicembre
2004, n. 311, ed entrato in vigore in data 10 gennaio 2005 — il quale punisce
con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine
previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta,
ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare
superiore a cinquantamila Euro per ciascun periodo di imposta —, si applicasse
anche alla omissione, entro la scadenza del 31 ottobre 2005 (prevista quale

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farebbe alcun cenno alle specifiche risultanze processuali ed alle prove fornite

o

termine per la presentazione della dichiarazione mod. 770/2005 ordinario), dei
versamenti delle ritenute relative all’anno 2004, che dovevano essere, sotto
comminatoria di sanzione amministrativa, e non sono stati, effettuati nel corso
del 2004 alle singole scadenze mensili previste; ovvero se, in alternativa, dovesse ritenersi che l’illecito consumatosi alla data delle singole scadenze mensili del
2004, punibile solo con la sanzione amministrativa vigente all’epoca della sua
consumazione, precludesse l’applicazione, in relazione ai fatti che ne costituiscono oggetto, della nuova norma penale.

reato di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis D.Lgs. n. 74 del
2000), entrato in vigore il 1 gennaio 2005, che punisce il mancato adempimento
dell’obbligazione tributaria entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta relativa all’esercizio precedente, è applicabile anche alle omissioni dei versamenti relativi all’anno 2004, senza che ciò
comporti violazione del principio di irretroattività della norma penale (così Sez. U,
n. 37425 del 28/03/2013, Favellato,Rv. 255760).
3. Nel resto il ricorso appare pure manifestamente infondato.
La Corte territoriale risponde, nella sentenza impugnata, con una motivazione logica e coerente, in primis, alla dedotta inesigibilità della condotta, ricordando come al riguardo i motivi di appello -come oggi quelli di ricorso per Cassazione- si fossero sostanzialmente limitati a ribadire circostanze generiche già dedotte in primo grado ed alle quali era stata fornita adeguata risposta.
E’ stato evidenziato come nessun elemento desunto da bilanci, richieste di
accessi a finanziamenti personali e urgenti fosse stato dedotto e come le ritenute
fossero state operate nel 2004, quando ancora non c’era stato alcun asserito
blocco di afflusso di danaro alla società né indici concreti di illiquidità.
La Corte d’Appello ricorda, peraltro, la giurisprudenza di questa Sezione secondo cui il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art 2, D.L. 12 settembre
1983, n. 433, conv. con modd. in legge 11 novembre 1983, n. 638) è integrato,
siccome è a dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, non rilevando la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti (Sez.
3, n. 13100 del 19.1.2011, Biglia, Rv. 249917; conf. Sez. 3, n. 29616 del
14.6.2011, Vescovi, rv. 250529).

4. La sentenza impugnata, quanto alla pena irrogata, ricorda come il giudice
di prime cure già abbia concesso le circostanze attenuanti generiche e come la
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Ebbene le SS.UU. hanno affermato il principio di diritto secondo cui il

misura della pena, non discostatasi in modo rilevante dal minimo edittale, risulti
adeguata, considerato l’importo elevato delle ritenute operate e non versato e
come la difesa non avesse fatto questione nei motivi di appello della mancata
concessione da parte del giudice di primo grado della sospensione condizionale
della pena, peraltro non richiesta.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis-

pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della
sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 17 gennaio 2014.

sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al

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