Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5754 del 19/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5754 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TOFFOLETTI ORONZO N. IL 21/07/1965
avverso la sentenza n. 317/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del
16/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 19/12/2014

Toffoletti Oronzo ricorre avverso la sentenza 16.1.14 della Corte di appello di Lecce con la quale,
in parziale riforma di quella in data 12.7.12 del locale tribunale, è stata ridotta la pena a quattro
mesi di reclusione ed e 400,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.e) c.p.p. per avere i giudici adottato una motivazione apparente pervenendo

cause di non punibilità ex art.129 c.p.p., pur risultando evidente la grossolanità del falso, secondo le
stesse dichiarazioni dei verbalizzanti.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché del tutto generico,
atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati
i capi o i punti oggetto di doglianza, sia perché manifestamente infondato, avendo i giudici di
merito correttamente evidenziato come l’art.474 c.p. tuteli la fede pubblica , di talchè non può
parlarsi di reato impossibile per il solo fatto della asserita grossolanità della contraffazione e per le
condizioni di vendita tali da escludere la possibilità di inganno per l’acquirente.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di e 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 19 dicembre 2014

all’applicazione della pena in maniera del tutto acritica, senza motivare circa l’insussistenza di

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