Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5749 del 09/01/2014


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 5749 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: CONTI GIOVANNI

ORDINANZA

sulla istanza proposta da
Homm Florian Wilhelm Jurgen, nato a Bad Homburg (Germania) il 07/10/1959

diretta ad ottenere la sostituzione della misura della custodia cautelare in
carcere, applicatagli nell’ambito di un procedimento di estradizione dalla Corte di
appello di Firenze con ordinanza dell’Il marzo 2013, con la misura degli arresti
domiciliari presso una struttura ospedaliera specializzata

visti gli atti;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Eugenio
Selvaggi, che ha concluso per il rigetto della istanza;
uditi i difensori avvocati Mario Zanchetti e Gabriele Zanobini, che hanno concluso
per l’accoglimento della istanza.

Data Udienza: 09/01/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 11 marzo 2013, il Consigliere delegato della Corte
di appello di Firenze, nell’ambito del procedimento per l’estradizione verso gli
Stati Uniti d’America del cittadino tedesco Florian Wilhelm Júrgen Homm, nei cui
confronti erano stati emessi dall’a.g. statunitense mandati di arresto per i reati di
associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi in titoli, di vari
fatti di frode in titoli e di frode tramite comunicazione via cavo, convalidava

Mobile della Questura di Firenze ed applicava al medesimo la misura della
custodia cautelare in carcere ricorrendo il pericolo di fuga in considerazione degli
accertati collegamenti internazionale dell’estradando e dell’assenza di residenza
o di stabile dimora in Italia.
Con sentenza in data 14 giugno 2013 la Corte di appello di Firenze ha
dichiarato sussistenti le condizioni per l’estradizione verso gli Stati Uniti
d’America dello Homm, contro la quale è stato proposto dall’interessato ricorso
per cassazione.

2. I difensori dell’estradando, avvocati Mario Zanchetti e Gabriele Zanobini,
hanno in data 25 ottobre 2013 presentato richiesta di sostituzione della misura
della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari presso una
struttura ospedaliera specializzata, evidenziando che le gravi condizioni di salute
dello Homm, affetto da sclerosi multipla, in soggetto privo di milza e del lobo
inferiore del polmone sinistro a seguito di pregresso intervento chirurgico, si
sono pesantemente aggravate nel corso dei sette mesi di detenzione, tanto da
essere incompatibili con il regime carcerario, come si evince dalle relazioni
medico-legali di parte esibite, secondo le quali, ove permanesse l’attuale stato di
detenzione, pur se nell’ambito del centro clinico della casa circondariale di Pisa
dove lo Homm è attualmente ristretto, tali condizioni di salute, richiedendo un
urgente trattamento di fondo con farmaci immunomodulatori e un programma
fisioterapico neuro-riabilitativo continuativo, nonché un regime dietetico
appropriato, non praticabili in ambito carcerario, sarebbero destinate ad
aggravarsi ulteriormente, con concreto pericolo di un serissimo danno fisico
anche di tipo letale.

3. Alla udienza del 12 novembre 2013 questa Corte, tenuto conto di quanto
emergeva dalle nuove consulenze di parte e considerato che la relazione
sanitaria redatta il 24 giugno 2013 dalla dott.ssa Emanuela De Franco del Centro

l’arresto eseguito in data 8 marzo 2013 da personale di p.g. della Squadra

Diagnostico Terapeutico della Casa circondariale di Pisa attestava che la
patologia neurologica di cui è affetto lo Homm, di tipo cronico-evolutivo,
attualmente in fase di relativo compenso, necessitava di continui monitoraggi
specialistici e di continui cicli di fisioterapia al fine di mantenere il più possibile
l’autonomia fisica, non esprimendo peraltro una chiara valutazione circa la
praticabilità di detti monitoraggi e di dette terapie presso un centro clinico
carcerario, quale quello della Casa circondariale di Pisa, rinviava il procedimento
a nuovo ruolo, richiedendo alla direzione sanitaria della Casa circondariale di Pisa

avuto riguardo all’evoluzione dello stato di salute del detenuto, esprimesse un
giudizio di compatibilità di esso con un regime carcerario nell’ambito di un idoneo
centro clinico.

4. Alla udienza del 12 dicembre 2013, la Corte, preso atto che neppure nella
nuova relazione della direzione sanitaria della Casa circondariale di Pisa, in data
21 novembre 2013, sostanzialmente confermativa del quadro clinico già
illustrato, si esprimeva una chiara valutazione circa la compatibilità delle
condizioni di salute dello Homm con il regime carcerario, e considerate le
ulteriori produzioni medico-legali della difesa, disponeva, a norma degli artt. 221
e segg., 275, comma

4-bis,

299, comma

4-ter,

718 cod. proc. pen.

l’espletamento, perizia medico-legale, conferendo al perito contestualmente
nominato, Prof. Giuseppe Meco, del Dipartimento di Neurologia e Psichiatria
dell’Università “La Sapienza” di Roma, il seguente incarico:

Valuti il perito le

condizioni di salute del ricorrente con particolare riferimento alla prospettata
patologia di sclerosi multipla e dica se dette condizioni siano compatibili con il
trattamento carcerario anche presso centri specializzati della Amministazione
Penitenziaria e se in tale ambito possano essere assicurate le cure del caso.
La difesa nominava un consulente tecnico di parte in persona del Dott.
Sandro Maurri, medico specialista in neurologia e psichiatria.
In data 7 gennaio 2013, il perito depositava la relazione, in cui, datosi atto
degli accertamenti espletati e della documentazione acquisita, si concludeva nel
senso che le attuali condizioni di salute dello Homm sono compatibili con il
trattamento carcerario anche presso i centri specializzati dell’amministrazione
penitenziaria.
Alla odierna udienza la difesa depositava considerazioni critiche sulle
conclusioni peritali redatte dal consulente tecnico di parte Dott. Maurri.

una nuova relazione da parte del responsabile di detto centro sanitario, che,

5. Alla luce delle conclusioni cui è pervenuto il perito Prof. Meco, la Corte
ritiene che la condizioni di salute dello Homm, pur se necessitanti di costanti cure
e di assistenza, di tipo prevalentemente psicologico e fisioterapico, e solo in
parte di tipo farmacologico antidepressivo, soddisfacentemente praticate
nell’attuale struttura detentiva, non siano allo stato incompatibili con il regime
carcerario nel contesto di un centro clinico dell’Amministrazione penitenziario
quale quello della Casa Circondariale di Pisa ove egli si trova ora ristretto.
Nella relazione peritale, invero, si esprime l’avviso, adeguatamente esposto

nonché dalla consultazione delle cartelle cliniche, dei referti delle quattro visite
neurologiche precedentemente espletate sia nel carcere di Sollicciano sia in
quello di Pisa:
– che un trasferimento in un centro specializzato per la instaurazione di una
terapia disease modifying non trova giustificazione nel quadro clinico, definito
come “Sclerosi Multipla Primaria Progressiva”, sindrome per la quale
nell’opinione concorde della comunità scientifica non sono conosciuti rimedi di
tipo farmacologico idonei a interromperne o anche solo a rallentarne
significativamente il decorso;
– che non vi è allo stato necessità di terapie specialistiche neurologiche tali
da non potere essere praticate presso centri clinici dell’Amministrazione
penitenziaria;
– che lo Homm viene soddisfacentemente seguito sia dal punto di vista
psichiatrico sia con terapia farmacologica, che bene potrà essere dosata in
relazione all’andamento del suo stato depressivo, con monitorizzazione della
sintomatologia neurologica con cadenza bimensile, non diversamente da come
avvenuto in passato a far tempo dal suo ingresso in carcere.
A fronte di tali conclusioni, i rilievi critici del consulente di parte non
appaiono avere pregio, e comunque non risultano idonei a scalfire le valutazioni
e conclusioni assunte dal perito.
L’affermazione secondo cui lo Homm sarebbe affetto dalla diversa (e più
grave) patologia definita come “Sclerosi Multipla Recidivante Remittente” non
appare sorretta da argomentazioni inoppugnabili, basandosi su dati anamnestici
e clinici tutt’altro che inconfutabili e del resto ben considerati dal perito, alla cui
valutazione il Collegio non può che affidarsi, dovendo essere ribadito che non è
compito del giudice fornire un’autonoma dimostrazione dell’esattezza scientifica
delle conclusioni cui è pervenuto il perito e della erroneità di quelle del
consulente di parte, ma solo quello di non ignorare le argomentazioni di
quest’ultimo e di valutare quelle del primo in termini di affidabilità e completezza

e sorretto dalla esposizione dei risultati della visita e dell’anamnesi del paziente,

(ex plurimis, Sez. 1, n. 25183 del 17/02/2009, Panini, Rv. 243791; Sez. 4, n.
34379 del 12/07/2004, Spapperi, Rv. 229279; Sez. 4, n. 4803 del 27/11/2002,
Carrara, Rv. 223512).
Al di là di queste considerazioni, che pur dovrebbero considerarsi decisive,
sta la constatazione che da nessun obiettivo elemento si ricava che lo Homm
corra apprezzabili rischi per la sua salute continuando a essere curato e
controllato in un centro clinico carcerario; fermo restando che la condizione
carceraria certamente non è ideale per chi soffre di problemi fisici e in particolare

al giudice nella valutazione di non incompatibilità delle condizioni di salute con lo
stato di detenzione a norma dell’art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen.

6. L’istanza deve dunque essere rigettata, con condanna al pagamento delle
spese processuali.
La Cancelleria provvederà a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.
proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta l’istanza e condanna lo Homm al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,
disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 09/01/2014.

di tipo depressivo. Ma questa ovvia considerazione va al di là dell’ambito rimesso

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