Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5748 del 09/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 6 Num. 5748 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: CONTI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da
Lushaj Armand, nato in Albania il 29/05/1988

avverso la ordinanza del 24/07/2013 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Pisa

visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Eugenio
Selvaggi, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

Ritenuto che con la ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Pisa ha rigettato la istanza di declaratoria di
inefficacia della misura coercitiva della custodia in carcere applicata nei confronti
di Armand Lushaj, basata sulla incompetenza funzionale di detto Tribunale,
trattandosi di reato (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990) appartenente secondo
l’interessato alla competenza del Tribunale distrettuale di Firenze
comma 3-bis, cod. proc. pen;

ex art. 51,

Data Udienza: 09/01/2014

che ha proposto ricorso per cassazione il Lushaj, con atto personalmente
sottoscritto, denunciando la violazione degli artt. 380, 51, comma

3-bis e 21

cod. proc. pen., e deducendo essere pacifico che il reato per cui si procedeva era
di appartenenza della Procura e del G.i.p. del Tribunale distrettuale (nella specie
il Tribunale di Firenze), nulla rilevando che il fermo fosse avvenuto in area
territoriale appartenente alla circoscrizione del Tribunale di Pisa.

Considerato che avverso detto provvedimento non è proponibile ricorso

proc. pen., e che, trattandosi di provvedimento appellabile, a norma dell’ad. 310
cod. proc. pen., l’impugnazione va qualificata come appello, con conseguente
trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze, ai sensi dell’ad. 568, comma 5,
cod. proc. pen.

P.Q.M.

Qualificata l’impugnazione come appello ex art. 310 cod. proc. pen., dispone
trasmettersi gli atti al Tribunale di Firenze.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti cui all’ad. 94, comma
disp. att. cod. pro. pen.
Così deciso il 09/01/2014

1-ter,

diretto per cassazione, non vedendosi nel caso contemplato dall’ad. 309 cod.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA