Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5747 del 09/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 5747 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: CONTI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Homm Florian Wilhelm Jurgen, nato a Bad Homburg (Germania) il 07/10/1959

avverso la sentenza del 14/06/2013 della Corte di appello di Firenze

visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Eugenio
Selvaggi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il Governo degli Stati Uniti d’America l’addetto all’ambasciata William
Na rd in i;
uditi per il ricorrente gli avvocati Mario Zanchetti e Gabriele Zanobini, che hanno
concluso per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 09/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze dichiarava
sussistenti le condizioni per l’estradizione verso gli Stati Uniti d’America del
cittadino tedesco Florian Wilhelm Jiirgen Homm, nei cui confronti erano stati
emessi dall’a.g. statunitense mandati di arresto (il primo in data 6 marzo 2013 e
il secondo in data 19 marzo 2013 per i reati di associazione per delinquere
finalizzata alla commissione di frodi in titoli (punto 1), di frode in titoli, in otto

Secondo gli atti trasmessi dall’a.g. americana, risultava che lo Homm,
approfittando della sua qualità di dirigente della società di fondi internazionali
“Absolute Capital Management Holding Limited”, gestore di otto società di hedge

fund, si era associato per realizzare una serie di frodi ai danni degli investitori
mediante la fraudolenta manipolazione sul mercato di titoli speculativi (emessi
da varie società), così lucrando illeciti guadagni per sé e gli altri associati. Con
riferimento all’ultimo capo di accusa, risultava che il medesimo si era appropriato
indebitamente della somma di un milione di dollari, trasferita tramite bonifico dal
conto Wells Fargo su un conto a lui intestato acceso presso la SCS Bank Alliance
di Ginevra.
Riteneva la Corte di appello:
– che, tenuto conto di quanto previsto dal Trattato di estradizione Italia-Usa
del 13 ottobre 1983, (art. X, comma 3, lett. b), l’a.g. statunitense aveva, sulla
base di una domanda di estradizione regolarmente proposta dal competente
Dipartimento di giustizia, rappresentato un idoneo quadro indiziario a carico dello
Homm;
– che in ordine ai reati oggetto della domanda di estradizione sussisteva il
requisito della doppia incriminabilità;
– che nessuno dei reati poteva dirsi prescritto, dovendosi tenere conto, in
forza dell’art. VIII del predetto Trattato di estradizione, esclusivamente del
termine di prescrizione stabilito dalla legge dello Stato richiedente, il quale, a
seguito di modifica legislativa del luglio 2010, con riferimento a fattispecie
criminose in cui rientravano i reati oggetto della domanda di estradizione, era
stato elevato a sei anni, prima ancora che scadesse il termine di cinque anni
considerato dalla precedente normativa statunitense;
– che non ostavano alla estradizione, le allegate condizioni di salute dello
Homm, che bene avrebbero potuto essere fronteggiate con adeguate misure
terapeutiche nell’ambito degli istituti detentivi americani.

episodi (punti da 2 a 9) e di frode tramite comunicazione via cavo (punto 10).

2. Ricorre per cassazione lo Homm, a mezzo dei difensori avvocati Mario
Zanchetti e Gabriele Zanobini, che deducono i seguenti motivi.
2.1. Violazione dell’art. 704, comma 2, cod. proc. pen., per mancata
traduzione dello Homm alla udienza davanti alla Corte di appello, essendo stata
erroneamente interpretata una dichiarazione resa in carcere dal medesimo, che
non comprende la lingua italiana, con la quale egli voleva solo insistere affinché
la udienza fosse trattata il giorno 21 giugno 2013 e non anticipata, come
inopinatamente deciso dalla Corte di appello, al 14 giugno.

della domanda di estradizione da parte del Governo degli Stati Uniti, essendo
stati trasmessi esclusivamente documenti, con attestazione di conformità, a
supporto di essa.
2.3. Decorso del termine di prescrizione di cinque anni previsto dalla legge
statunitense per i reati compresi nei primi due gruppi dei capi di accusa (punti da
1 a 9), pur se si ritenessero commessi fino al febbraio 2008 (ma in contrasto con
il dato di fatto rappresentato dalle dimissioni date dallo Homm da tutte le cariche
rivestite nei fondi Absolute in data 18 settembre 2007); decorso avvenuto prima
che fosse presentata la formale contestazione (indictment), avvenuta solo il 19
marzo 2013; nulla rilevando la elevazione del termine prescrizionale a sei anni
ad opera della legge del luglio 2010, modificativa della sezione 3301 del Titolo 18
U.S. Code, successiva ai fatti, ostandovi il divieto di retroattività della legge
penale, pacificamente estensibile alla materia della prescrizione, di cui all’art. 25
Cost.; il tutto in mancanza di una formale trasmissione dei relativi testi di legge
da parte dell’autorità statunitense, in violazione dell’art. X, comma 2, lett. e), del
Trattato di estradizione Italia-USA.
2.4. Intervenuta prescrizione e difetto del requisito della doppia
incriminabilità con riferimento al capo relativo alla contestazione di

wire fraud

(punto 10): quanto al primo aspetto perché si tratta di condotta posta in essere
il 21 settembre 2007, per la quale era trascorso il termine di cinque anni prima
dell’indictment, senza che potesse farsi riferimento alla sospensione del corso
della prescrizione avente causa in una richiesta internazionale di assistenza
giudiziaria di cui non vi è traccia nella documentazione trasmessa; quanto al
secondo aspetto, perché la condotta sarebbe consistita in un bonifico operato
dallo Homm concernente una somma (un milione di dollari) riveniente dalle frodi
contestate nei precedenti punti da 2 a 9, e quindi configurabile come un auto
riciclaggio o auto favoreggiamento non punibile per la legge italiana.
2.5. Mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, richiesti, sia pure con
l’espressione “base ragionevole per ritenere che la persona richiesta abbia

2.2. Violazione dell’art. 703, comma 5, cod. proc. pen., per omesso deposito

commesso il reato”, dall’art. X, comma 3, lett.

b), del Trattato Italia-Usa,

considerato che dalla documentazione prodotta dall’autorità statunitense, e in
particolare

dall’affidavit dell’Assistente Procuratore Cazeres, risulta che gli

elementi a carico dell’estradando sarebbero da rinvenire in future testimonianze,
e, quanto all’affidavit dell’Agente Speciale Manegold, in esso ci si limita a dare
conto che testimoni non meglio precisati avevano riferito sull’attività illecita dello
Homm, senza peraltro alcun dettaglio sulla concreta condotta al medesimo
addebitabile. Nemmeno la documentazione prodotta, consistente in bonifici

alcuni hedge fund gestiti dallo Homm, era indicativa della sussistenza di un
quadro indiziario.
2.6. Rischio concreto di sottoposizione dello Homm a trattamenti disumani e
degradanti (artt. 698, comma 1, e 705, comma 2, lett.

c, cod. proc. pen.) in

relazione al suo grave stato di salute diagnosticato come sclerosi multipla nella
forma cronica progressiva con compromissione di numerosi sistemi funzionali,
tale da far ritenere una incompatibilità con un regime carcerario che non assicuri
un trattamento sanitario idoneo; aspetto sul quale le autorità statunitensi non
hanno fornito alcuna garanzia.
2.7. Inumanità della pena anche in relazione alla prospettiva di una
detenzione a vita, concretamente ipotizzabile sulla base delle previsioni punitive
della legge penale federale statunitense per i reati contestati, che non consente
di fatto per essi alcuna possibilità di liberazione anticipata, vietata per reati per i
quali, come quelli in esame, è applicabile una pena di 25 anni di reclusione.
2.8. Incompletezza della documentazione trasmessa, con riferimento:
a) ai testi di legge che disciplinano la prescrizione e i casi di sospensione del
suo corso nonché alla documentazione circa la richiesta di assistenza giudiziaria
inviata a uno stato straniero addotta con riferimento al reato di wire fraud;
b) alle previsioni normative applicabili ai detenuti affetti da gravi malattie
degenerative;
c) alla misura della pena concretamente applicabile in caso di condanna e a
istituti che consentano forme di liberazione anticipata o comunque di
reinserimento sociale.

3. I medesimi difensori hanno poi presentato i seguenti motivi nuovi.
3.1. Violazione degli artt. 143 e 704, comma 2, cod. proc. pen.. in relazione
alla omessa assistenza di un interprete in relazione alla volontà dello Homm di
essere tradotto davanti alla Corte di appello per la udienza in cui sarebbe stato
trattato il suo caso.
21-1.

bancari, attestanti al più una situazione di conflitto di interesse in relazione ad

3.2. Violazione degli artt. 143 e 704, comma 2, cod. proc. pen., in relazione
alla omessa traduzione dell’avviso di anticipazione della udienza davanti alla
Corte di appello.
3.3. Violazione degli artt. 698 e 705 cod. proc. pen., in relazione alla
concreta possibilità che lo Homm sia condannato dall’a.g. statunitense alla pena
della reclusione carceraria a vita, non superabile dalla previsione di istituti del
tutto eccezionali e discrezionali adottabili dall’autorità politica quali la grazia
(pardon), il differimento della pena (reprieve) e della commutazione della pena

enunciati dalla Grande Camera della Corte EDU nella recente sentenza 9 luglio
2013 nella causa Vinter e altri c. Regno Unito.

4. Alla udienza del 12 novembre 2013 il procedimento è stato rinviato a
nuovo ruolo, per l’acquisizione da parte del Ministero della giustizia della
domanda di estradizione e, con relativo interpello al Governo degli Stati Uniti
d’America, del testo della normativa applicabile in quel Paese ai fini della
prescrizione relativamente ai reati oggetto della domanda di estradizione, di
eventuali atti o fatti interruttivi del corso della prescrizione rilevanti, e dei
riferimenti utili al fine di stabilire la previsione in quell’ordinamento di forme di
liberazione anticipata o di misure alternative alla detenzione in caso di pene a
vita o equiparabili a detenzione a vita.

5.

Il Ministero della giustizia ha trasmesso le informazioni e la

documentazione richiesta tra il 4 e il 23 dicembre 2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, in tutti i suoi aspetti, appare infondato.

2. La deduzione circa l’erronea interpretazione da parte dello Homm del
senso dell’atto di avviso della udienza, anticipata dalla Corte di appello al 14
giugno 2013, è frutto di una mera illazione, che non trova alcun conforto negli
atti. Se vi fosse stata alcuna incertezza sul significato dell’avviso, il quale
peraltro recava a grandi lettere e in posizione evidenziata la data della udienza,
agevolmente percepibile anche da un alloglotta (o meglio, come nella specie, da
un poliglotta di elevata cultura), lo Homm avrebbe potuto farlo presente
all’amministrazione carceraria, la quale avrebbe potuto agevolmente provvedere
alla illustrazione del contenuto dell’atto; ma egli ha rilasciato una dichiarazione di

(commutation), avuto riguardo alla previsione dell’art. 3 CEDU e dei principi

non intendere presenziare alla udienza, che è stata debitamente comunicata
all’a.g. nei termini in cui essa è stata resa; né la difesa ha ritenuto di prospettare
alla Corte di appello un (ipotetico) intendimento dell’estradando di presenziare
alla udienza.
Ne deriva, che in mancanza del più tenue indizio circa il dedotto
fraintendimento, deve ritenersi che la dichiarazione rilasciata dallo Homm sia
stata rilasciata nei termini in cui è stata riportata dall’amministrazione e che essa

3. L’originale della domanda di estradizione, in effetti, non è rinvenibile nel
fascicolo trasmesso a questa Corte dalla Corte di appello di Firenze, ma che la
domanda sia stata formalmente presentata dal Governo degli Stati Uniti
d’America non è revocabile in dubbio, dato che essa, come risulta dagli atti,
venne dall’Ambasciata degli Stati Uniti consegnata al Ministero degli affari esteri
in data 19 aprile 2013 e in pari data trasmessa al Ministero della giustizia, tanto
che copia di essa, su richiesta di questa Corte, è stata trasmessa dal Ministero ed
acquisita agli atti del presente procedimento; e non produce alcuna conseguenza
invalidante della procedura, una volta resa certa la corrispondenza della copia
all’originale, che quest’ultimo sia andato disperso.
La difesa, è vero, già nel corso della procedura davanti alla Corte di appello
di Firenze, aveva lamentato l’assenza nel fascicolo della domanda di
estradizione; ma copia di essa venne prodotta dal Procuratore Generale nel corso
della discussione finale, e si tratta di copia esattamente corrispondente a quella
da ultimo trasmessa dal Ministero. Se la difesa avesse avuto esigenza di
esaminare detta copia con il tempo ritenuto adeguato, avrebbe dovuto farne
richiesta espressa alla Corte di appello; ma ciò deve ritenersi non essere
avvenuto, non essendone fatta menzione nel verbale di udienza o in qualsiasi
atto formalmente allegato a questo.
Non è dunque fondata l’eccezione di violazione dell’art. 703, comma 5, cod.
proc. pen., posto che, per quello che si è detto, deve ritenersi che la domanda di
estradizione sia stata effettivamente proposta e che di essa sia solo andato
smarrito l’originale, supplito dalla copia che il Ministero ha formalmente
trasmesso e che quindi deve ritenersi conforme all’originale; e inoltre che la
mancata allegazione della domanda di estradizione agli atti depositati nella fase
preliminare alla udienza davanti alla Corte di appello sia stata sanata dalla
successiva produzione di tale documento, sia pure in copia, in esito alla udienza,
in mancanza di una richiesta da parte della difesa di differimento della decisione.

corrisponda alla effettiva volontà dello Homm.

4. La prescrizione, che va ragguagliata esclusivamente alla normativa dello
Stato richiedente, in forza dell’art. VIII di Trattato Italia-Usa (v. da ultimo Sez.
6, n. 15018 del 27/02/2010, Macy, Rv. 255041) – previsione non derogata
dall’Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione Europea del 25
giugno 2003, ratificato dal’Italia con legge 16 marzo 2009, n. 25 -. non si è
verificata per alcuno dei reati considerati nella domanda di estradizione.
4.1. Quanto ai reati contestati ai punti da 1 a 9, il termine di prescrizione,
come risulta incontrovertibilmente dalla documentazione da ultimo acquisita, è

alla formulazione dell’accusa (indictment) avvenuta il 19 marzo 2013, a tale data
esso non era trascorso, a far capo dalla commissione dei fatti, perpetrati quanto
meno sino al mese di settembre 2007.
Non costituisce divieto del principio di irretroattività della norma penale il
fatto che il termine di prescrizione sia stato elevato, durante il suo corso, da
cinque a sei anni per effetto di un provvedimento legislativo adottato dal
legislatore nordamericano il 22 luglio 2010.
La deduzione del ricorrente sarebbe fondata solo se la prescrizione fosse
concepita in quell’ordinamento come in istituto di diritto penale sostanziale,
come è da dirsi per l’ordinamento italiano. Ma ciò è da escludere, perché la
prescrizione, come attestano i dati normativi e la giurisprudenza della Corte
Suprema degli Stati Uniti richiamati dall’autorità dello Stato richiedente, è ivi
prevista solo come termine per l’esercizio dell’azione penale. Essa ha dunque una
natura e una finalità meramente processuale, che, in forza di principio

tempus

regit actum, pacificamente applicabile in quell’ordinamento, bene può tenere
conto di interventi normativi che modifichino, prima del termine finale, la durata
legale del suo corso (come del resto riconosciuto, nell’ambito della
giurisprudenza della Corte EDU, dalla sentenza del 22 giugno 2000, Cohéme c.
Belgio, in particolare, par. 149). Ed è appunto alla natura della prescrizione
concepita dall’ordinamento statunitense che deve farsi riferimento, stante la
ricordata disposizione dell’art. VIII del Trattato bilaterale, secondo cui ostano alla
estradizione esclusivamente i casi in cui «l’azione penale o l’esecuzione della
pena sono prescritte secondo le leggi della Parte richiedente».
4.3. Quanto al reato contestato al punto 10 (c.d.

wire fraud), valendo le

stesse considerazioni sopra svolte, deve ritenersi che essendo esso stato
commesso (secondo la contestazione) sino al febbraio 2008, alla data
dell’indictment (19 marzo 2013) non era decorso il termine di sei anni fissato
dalla ricordata legge del luglio 2010; con ciò venendosi a superare ogni
questione sulla mancata allegazione da parte dello Stato richiedente della

9,9

stabilito dalla legge statunitense in sei anni, sicché, essendo il termine correlato

documentazione circa la procedura di richiesta di assistenza giudiziaria
internazionale idonea a sospendere il corso della prescrizione.

5. Gli indizi di colpevolezza – come ritenuto dalla sentenza di questa Sesta
sezione, n. 23861 del 14 maggio 2013, che rigettò il ricorso proposto contro il
provvedimento cautelare – risultano adeguatamente rappresentati, dato che nella
documentazione allegata alla domanda di estradizione si fa riferimento a
numerose e concordi dichiarazioni di persone offese, attestati negli affida vit degli

non siano stati ancora pienamente identificati o, ancor più, assunti a verbale.
Occorre infatti ribadire che in forza dell’art. X, comma 3, lett.

b), del

richiamato Trattato di estradizione bilaterale, l’autorità giudiziaria italiana è
tenuta solo ad accertare che nella relazione sommaria dei fatti risultino evocate
le ragioni (“base ragionevole”) per ritenere, nella prospettiva processuale dello
Stato richiedente, che l’estradando abbia commesso il reato o i reati oggetto
della domanda (v., tra le altre, Sez. 6, n. 5760 del 04/02/2011, Anokhin, Rv.
249455).

6. Il motivo che fa leva sul pericolo che lo Homm, una volta estradato, sia
sottoposto negli istituti carcerari statunitensi a un regime “inumano e
degradante”, e cioè che non assicuri al detenuto le necessarie cure mediche in
relazione alla sua grave malattia, appare fondato su una pura illazione, destituita
del benché minimo oggettivo elemento; e nessun onere poteva ritenersi imposto
alla Parte richiedente di dare assicurazioni in proposito, in mancanza di fatti
notori (neppure dedotti in sede di ricorso) che avallassero una simile prospettiva.

7. La documentazione da ultimo prodotta dall’autorità dello Stato richiedente
circa l’esistenza nell’ordinamento federale nordamericano di istituti che
scongiurino una indefettibile prospettiva di una detenzione a vita consente di
ritenere infondato anche l’ultimo motivo di ricorso.
In primo luogo, ove lo Homm dovesse essere riconosciuto colpevole di tutti
o di parte dei reati contestatigli, l’inflizione di una pena detentiva che per durata
sia paragonabile a quella a vita appare essere una mera eventualità, dato che la
legislazione americana (in particolare Sezione 5G1 del Sentencing Guidelines
Manual) rimette alla discrezionalità del giudice la irrogazione di una pena per più
reati di analoga tipologia commessi dallo stesso soggetto commisurata al criterio
del cumulo materiale (c.d. espiazione “consecutiva”) o a quello del cumulo
giuridico (c.d. espiazione “simultanea”).

agenti federali, che avallano la tesi accusatoria, nulla rilevando che i testimoni

Ma, anche ammettendo una prospettiva di condanna a vita, che certamente
nel caso in esame non può essere senz’altro esclusa (dato che per ogni reato in
contestazione è irrogabile una pena detentiva fino a 25 anni), va considerato che
esistono nell’ordinamento statunitense istituti che, in relazione alla condotta del
detenuto, consentono, sia pure sulla base di valutazioni discrezionali di varie
autorità pubbliche, una liberazione anticipata del condannato raggiunto da una
“sentenza a vita”: commutazione della pena da parte del Presidente degli Stati
Uniti (c.d. “grazia esecutiva”: Sezioni 1.1-1.11 Parte 28 del Code of Federa!

proposta del Direttore del Bureau of Prisons, se “straordinari e convincenti
motivi” la giustificano: art. 3582(c)(1)(A)(1) del Titolo 18 del Codice degli Stati
Uniti ovvero Sezioni 571.60-571.64 Parte 28 del Code of Federal Regulations;
riduzione di pena in caso di condotta collaborativa a fini di indagini da parte del
condannato: Regola 35(b) delle Federa! Rules of Criminal Procedure e art.
3582(c)(1)(B) del Titolo 18 del Codice degli Stati Uniti; forme di “sconto di pena”
in ragione di 54 giorni ogni anno in caso di condotta conforme alle norme
disciplinari dell’istituto carcerario (art. 3624(b)(1) del Titolo 18 del Codice degli
Stati Uniti) o di liberazione condizionale per l’ultimo 10 per cento del periodo
detentivo (art. 3624(c) del predetto Titolo 18).
Il ricorrente, in uno dei “motivi nuovi”, richiama in particolare la recente
sentenza della Corte EDU, GC, 09/07/2013, Vinter e altri c. Regno Unito,
rimarcando che essa è pervenuta alla conclusione che integra una violazione
dell’art. 3 CEDU l’applicazione della pena della reclusione perpetua a meno che la
legislazione nazionale non preveda meccanismi di revisione della effettiva
necessità della prosecuzione della pena che tenga conto degli eventuali
mutamenti verificatisi nella persona del condannato e dei progressi da questo
compiuti nel percorso riabilitativo, così da offrire al condannato una concreta
prospettiva di liberazione una volta decorso un periodo minimo di detenzione.
Questa decisione rappresenta indubbiamente una evoluzione della
giurisprudenza di Strasburgo, che aveva già in passato affermato che l’art. 3
della Convenzione impone allo Stato di vigilare affinché ogni persona privata
della libertà sia detenuta in condizioni compatibili con il rispetto della dignità
umana e che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano
l’interessato a pericoli o a prove di una intensità che oltrepassi l’inevitabile livello
di sofferenza inerente alla detenzione; e, in particolare, che la condanna
all’ergastolo può ritenersi di per sé non proibita dall’articolo 3 o da qualsiasi altra
disposizione della Convenzione, ove il diritto nazionale offra la possibilità di
rivedere la pena per commutarla, sospenderla o di porvi fine o ancora per

Regulations); riduzione del termine di carcerazione ad opera del giudice su

liberare il detenuto condizionalmente (v. ex aliis sent. del 12/02/2008, Kafkaris
c. Cipro; sent. del 11/10/2011, Schuchter c. Italia).
Peraltro, la sentenza Vinter ha cura di affermare (v. par. 120) che non può
essere ritenuta imprescindibile ai fini dell’adozione di provvedimenti di
liberazione anticipata del condannato a una pena potenzialmente perpetua la
forma (giudiziaria piuttosto che amministrativa) che un tale esame deve
assumere; sicché non costituisce argomento dirimente (come invece mostra di
ritenere il ricorrente) il fatto che alcuni dei provvedimenti previsti

dall’autorità politica, amministrativa o giudiziaria.
Inoltre, la principale ratio decidendi della sentenza Vinter riposa sul fatto che
l’ordinamento del Regno Unito contempla forme di liberazione anticipata del
condannato a una pena perpetua, adottabili dal ministro, solo in casi di
circostanze eccezionali che giustifichino tale misura per motivi umanitari,
specificati nel senso che il detenuto sia affetto da malattia incurabile in fase
terminale ovvero sia costretto a letto o affetto da grave invalidità; mentre
l’ordinamento nordamericano richiede genericamente l’esistenza di “straordinari
e convincenti motivi” ai fini della riduzione del termine di carcerazione ad opera
del giudice su proposta del Direttore del

Bureau of Prisons, un potere di

commutazione della pena da parte del Presidente degli Stati Uniti non fondato su
presupposti determinati tassativamente e ancora un potere di riduzione di pena
in caso di condotta collaborativa a fini di indagini da parte del condannato.
Costituisce solo un auspicio espresso nella detta sentenza (peraltro basato
sulla percezione di una “netta tendenza” colta dagli ordinamenti degli Stati
appartenenti al Consiglio d’Europa: v. il medesimo par. 120), quello della
esistenza di un meccanismo di riesame che garantisca al condannato, dopo un
termine tendenzialmente fissato in venticinque anni, una valutazione circa il suo
reinserimento nella società
Resta naturalmente la constatazione che negli Stati Uniti d’America vige
(almeno a livello federale) un sistema punitivo caratterizzato da criteri di
severità e rigidità sempre più lontani dagli approdi cui è pervenuta l’evoluzione
del corrispondente sistema europeo (fatta eccezione, forse, di quello del Regno
Unito), improntato sempre più marcatamente all’affermazione della finalità
rieducativa e risocializzante della pena e a metodologie applicative flessibili che
tengano conto del percorso umano, fisico e psichico del condannato.
Questa diversa filosofia dello scopo e della funzione della pena, se non si
traduce, avuto riguardo all’obbiettivo stato dell’ordinamento positivo
statunitense, in un palese contrasto con i principi desumibili dall’art. 3 CEDU (e,

dall’ordinamento statunitense possano essere emessi a seconda dei casi

per quanto concerne l’Italia, dall’art. 27, terzo comma, Cost., come interpretato
dal diritto vivente e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale), certamente
rimanda a valutazioni di carattere politico, che ben potranno esse assunte, in
sede di decisione sull’ari e sul

quomodo dell’eventuale provvedimento di

estradizione, dal Ministro della giustizia, a norma dell’art. 708 cod. proc. pen.

8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod.
proc. pen.
Così deciso il 09/01/2014.

La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA