Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5746 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 5746 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: CONTI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Giuliani Giovanni, nato a Napoli il 12/10/1994

avverso la ordinanza del 05/04/2013 del Tribunale di Napoli

visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Eugenio
Selvaggi , che ha concluso per il rigetto del ricorso;
T-olvor)
Barresi, in sostituzione dell’avv. Giuseppe
udito per il ricorrente l’avv.
Pellegrino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, adito ex art. 310 cod.
proc. pen., confermava l’ordinanza in data 9 novembre 2012 del Giudice per le
indagini preliminari in sede, con la quale era stata rigettata la richiesta di
Giovanni Giuliani di restituzione delle quote della RE.GI . s.n.c. e G.R.

Data Udienza: 09/01/2014

I
Immobiliare s.r.l. ricevute in successione testamentaria dallo zio Giuseppe Cirri
Rescigno, morto il 23 novembre 2009, oggetto di un provvedimento di sequestro
ex art. 321 cod. proc. pen., finalizzato alla confisca, in relazione all’art. 416-bis,
comma settimo, cod. pen., emesso dal medesimo G.i.p. in data 27 gennaio
2012, in quanto ritenute nella reale disponibilità di Raffaele Giuliani, padre di
Giovanni, indagato in ordine al riferito reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e
altro.

implicanti una contiguità con il clan dei Casalesi e il conseguente appoggio
ricevuto nella realizzazione di strutture edilizie fittiziamente intestate a terzi, si
ricavava dalla ordinanza cautelare emessa a carico del medesimo dal G.i.p. di
Napoli, confermata in sede di riesame, e divenuta definitiva a seguito della
dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione in data 29 gennaio
2013.
In particolare, sottolineava essere stato accertato che della società RE.GI .
era inizialmente presidente e legale rappresentante proprio Raffaele Giuliani, il
quale aveva mantenuto tali cariche fino al 2001, quando era subentrato lo zio
Giuseppe Cirri Rescigno, senza peraltro che il predetto Giuliani cessasse di
interessarsi della gestione societaria.
Quanto all’altra società G.R. Immobiliare, era stato parimenti accertato, in
particolare attraverso numerose conversazioni intercettate, che della gestione di
essa era Raffaele Giuliani a interessarsi, attraverso il prestanome Antonio
Pan niello.

3. Ricorre per cassazione il terzo interessato Giovanni Giuliani, a mezzo del
difensore avv. Giuseppe Pellegrino che deduce i seguenti motivi:
3.1. Violazione degli artt. 587 cod. proc. pen. e 12-quinquies d.l. n. 306 del
1992: contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato,
entrambe le società in sequestro erano state costituite dai fratelli Giuseppe e
Lucia Cirri Rescigno al fine di meglio amministrare il patrimonio immobiliare a
seguito della successione materna apertasi nel 1967.
Il ricorrente Giovanni Giuliani, che lo stesso Tribunale riconosce essere
legittimo intestatario delle società, è stato colpito dalla cautela reale solo in
quanto erede di Giuseppe Cirri Rescigno, a suo tempo indagato per il reato di cui
all’art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992, e le quote societarie non sono mai
transitate nel patrimonio di Raffaele Giuliani, che quindi non può considerarsi
intestatario delle stesse.

2. Osservava il Tribunale che gli indizi di reato a carico di Raffaele Giuliani,

3.2. Violazione dell’art.

12-sexies d.l. n. 306 del 1992, dato che il

presupposto per la confisca prevista da tale articolo consiste in una condanna
per uno dei delitti previsti da tale articolo, che nella specie è stato ravvisato in
quello di cui all’art. 12-quinquies del medesimo d.l. contestato a Giuseppe Cirri
Rescigno, nei cui confronti tuttavia è stata pronunciata sentenza di
proscioglimento stante la intervenuta morte, con conseguente definitiva
impossibilità di accertamento del delitto presupposto.

1.

Il ricorso appare manifestamente infondato o per altro verso

inammissibile.

2. Contrariamente a quanto dedotto, il reato presupposto rispetto all’art. 12sexies d.l. n. 306 del 1992 su cui si fonda il provvedimento di sequestro non è
quello di cui all’art.

12-quinquies del medesimo d.I., contestato, secondo il

ricorrente, al de cuius, suo zio, Giuseppe Cirri Rescigno, dal quale egli aveva
ricevuto l’immobile per successione testamentaria, ma quello di cui all’art. 416bis cod. pen., contestato al padre Raffaele Giuliani, appartenere al “clan
Belforte”, e reale dominus delle società “RE.GI ” s.n.c. e “G.R. Immobiliare” s.r.l.
Ciò emerge incontestabilmente dal provvedimento applicativo della custodia
cautelare in carcere e dal contestuale decreto di sequestro, in data 27 gennaio
2012, acquisito agli atti, in cui gli elementi su cui si fonda il convincimento della
reale riconducibilità di dette società a Raffaele Giuliani (solo fittiziamente
intestate a terzi) risultano diffusamente esposti nel paragrafo 10.2. (p. 482 e s.).
Le contrarie deduzioni del ricorrente, fondate su presupposti errati e
comunque attinenti a profili di apprezzamento di fatto, non possono trovare
ingresso in sede di legittimità, a fronte di un provvedimento genetico
approfondito e coerente.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in
euro mille.

CONSIDERATO IN DIRITTO

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso il 09/01/2014

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