Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5745 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 5745 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: CONTI GIOVANNI

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1. Falcetti Costanza, nata a Roma il 23/11/1959
2. Mazzola Giuseppe, nato a Tropea il 29/071984
3. Mazzola Elio, nato a Tropea il 27/08/1985

avverso la ordinanza del 21/03/2013 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Tivoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Conti;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Vito D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio
del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 21 marzo 2013, il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Tivoli convalidava l’arresto in flagranza eseguito in

Data Udienza: 09/01/2014

data 15 settembre 2012 nei confronti delle persone indicate in epigrafe,
precedentemente rimesse in libertà dal P.m., in data 17 settembre 2012, a
norma dell’art. 121 disp. att. cod. proc. pen.

2. Ricorrono per cassazione gli interessati di persona denunciando con un
unico motivo la violazione dell’art. 391, comma 7, cod. proc. pen., non essendo
la convalida intervenuta nel prescritto termine perentorio di 48 ore dal momento

3. I ricorsi sono manifestamente infondati.
Va infatti ribadito che nel caso di avvenuta liberazione dell’arrestato ai sensi
dell’art. 121 cod. proc. pen. la richiesta di convalida dell’arresto non è soggetta
ai termini tassativi di cui all’art. 390 primo e terzo comma cod. proc. pen., dato
che come puntualizzato, da ultimo, da Sez. 6, n. 45891 del 21/11/2012, Ben Ali,
Rv. 253817, «la necessità di fissare l’udienza di convalida dell’arresto nel caso di
liberazione ex art. 121 disp. att. cod. proc. pen. si evince dall’espressa
previsione del comma 2 di tale articolo»; e conseguentemente «l’inciso che
introduce l’eccezione “qualora non debba ordinare la immediata liberazione
dell’arrestato”, contenuto nell’art. 390, comma 1, cod. proc. pen., non può che
riguardare proprio il successivo termine di 48 ore, posto che, in presenza
necessaria di un’udienza di convalida, la quale, appunto, non può che essere
richiesta dal pubblico ministero, l’eccezione certamente non riguarda la richiesta
ma il termine entro il quale quella deve essere proposta in tal senso integrandosi
le argomentazioni che già hanno fondato l’insegnamento generale, per cui nel
caso di avvenuta liberazione viene meno l’esigenza del rispetto di termini
perentori di richiesta e svolgimento».

4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si ritiene equo
determinare in euro mille ciascuno,

v-i

in cui gli arrestati erano stati posti a disposizione del giudice.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e di euro mille ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 09/01/2014.

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