Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5744 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 5744 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: CONTI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Eguabor Henry, nato a Uromi (Nigeria) il 17/05/1975

avverso la ordinanza del 28/03/2013 della Corte di appello di Ancona

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Conti;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona rigettava la
richiesta di restituzione in termini per proporre impugnazione avverso la
sentenza di condanna in data 29 febbraio 2008 del Tribunale di Ancona, sez.
dist. di Civitanova Marche, parzialmente riformata con sentenza in data 14

Data Udienza: 09/01/2014

ottobre 2011, da cui era derivata la condanna a sei anni di reclusione e 26.000
euro di multa in ordine al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Osservava la Corte di appello che l’Eguabor era stato tratto in arresto il 13
maggio 2004, e dopo l’udienza di convalida dell’arresto, in data 17 maggio 2004,
era stato rimesso in libertà, avendo egli in tale occasione nominato quale
difensore di fiducia l’avv. Umberto Gramenzi del Foro di Ascoli, presso il quale
eleggeva domicilio. Tutti gli avvisi erano stati notificati presso il difensore
domiciliatario, che peraltro non aveva partecipato ad alcuna delle udienze

d’ufficio quale sostituto l’avv. Maria Cristina Tasselli, poi nominata d’ufficio
avendo il difensore fiduciario rinunciato al mandato in data 20 settembre 2011,
prima della pronuncia della sentenza di appello. L’estratto della sentenza
contumaciale di appello era stato notificato a mani dell’avv. Gramenzi, in qualità
di domiciliatario.
Ne derivava, secondo la Corte di appello, che l’Equabor aveva avuto
effettiva conoscenza sia del procedimento sia del provvedimento di condanna.
D’altro canto, dal momento che l’imputato aveva volontariamente interrotto i
rapporti con il difensore domiciliatario, egli aveva realizzato una situazione
equivalente alla rinuncia a comparire e a proporre impugnazione.

2. Ricorre per cassazione avverso tale ordinanza l’Eguabor, a mezzo del
difensore di fiducia avv. Giampaolo Cazzola, il quale ne denuncia la violazione di
legge e il vizio di motivazione, osservando che il difensore di fiducia e
domiciliatario, avv. Umberto Gramenzi, si era totalmente disinteressato del
procedimento, non partecipando ad alcuna delle udienze del dibattimento di
primo grado e rinunciando al mandato pochi giorni prima della udienza fissata
per il giudizio di appello; dovendosene ricavare che l’Eguabor non sia stato
messo al corrente né delle date delle udienze di primo grado né della pronuncia
di condanna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Non ricorre alcuno dei presupposti considerati, ai fini della restituzione in
termini a favore dell’imputato condannato in contumacia, dall’art. 175, comma 2,
cod. proc. pen., ricavandosi dagli atti che il ricorrente venne rimesso in libertà
dopo l’arresto in flagranza, provvedendo egli in tale occasione a nominare quale

dibattimentali sia di primo sia di secondo grado, tanto che era stato nominato

difensore di fiducia e domiciliatario l’avv. Umberto Gramenzi, e dunque che egli
abbia volontariamente rinunciato a comparire nel processo a suo carico, di cui
aveva perfetta conoscenza, e a proporre impugnazione avverso la sentenza di
condanna.
Il ricorrente deduce che il suo difensore di fiducia si era disinteressato del
procedimento, tanto da avere rinunciato al mandato alcuni giorni prima della
udienza fissata per il giudizio di appello, ma pur ammettendo che ciò si sia
verificato, va ribadito che è onere dell’imputato mantenere i contatti con il

questo incombenti, salvo il caso-limite di imprevedibile ignoranza da parte del
difensore delle legge processuale o di una sua marchiana ed evidente
trascuratezza (v. per tutte Sez. 6, n. 35149 del 26/06/2009, A., Rv. 244871),
ipotesi che non ricorre nel caso in esame.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 09/01/2014.

difensore di fiducia, vigilando sulla osservanza dei doveri di informazione su

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