Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5741 del 20/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 5741 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
BERTOLINO Stanislao, nato a Palermo il 28/07/1966,
avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Palermo n. 115/2013.

Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2014, la relazione svolta dal
consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero presso questa corte di cassazione, in
persona del sostituto procuratore generale, Paolo Canevelli, il quale ha chiesto la
riqualificazione del ricorso come opposizione e la trasmissione degli atti al
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo per l’ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, investito della
richiesta di Bertolino Stanislao di applicazione dell’indulto sulla pena a lui
irrogata con sentenza in data 2 aprile 2009 (irrevocabile il 25 ottobre 2012)
emessa dello stesso giudice, ha respinto la domanda, all’esito di udienza

i

9PL–

Data Udienza: 20/01/2014

partecipata in camera di consiglio, poiché il Bertolino risultava condannato per il
delitto previsto dall’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso tra il gennaio e
l’agosto 2006, sicché, ricorrendo una causa di revoca del beneficio per condanna
relativa a fatto commesso dopo il 2 maggio 2006, l’indulto non poteva essere
applicato alla parte di pena riferibile ai reati commessi prima della suddetta data

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Bertolino tramite il suo difensore di fiducia, avvocato Raffaele Bonsignore del
foro di Palermo, il quale denuncia tre motivi.
2.1. Il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e),
la violazione degli artt. 666, 667, comma 4, e 672 cod. proc. pen.
Il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto decidere sulla richiesta di
applicazione dell’indulto de plano, a norma dell’art. 672, comma 1, cod. proc.
pen. che richiama l’art. 667, comma 4, dello stesso codice, senza fissare e
tenere l’udienza camerale ai sensi dell’art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
L’inosservanza della detta procedura avrebbe privato il ricorrente di un
grado di esame del merito e, pertanto, il Bertolino espressamente richiede la
qualificazione della sua impugnazione come opposizione e la conseguente
trasmissione degli atti al competente giudice dell’esecuzione, individuato non nel
Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo ma nella Corte di
appello della stessa sede, poiché la sentenza che ha inflitto la pena, oggetto
della richiesta di indulto, emessa in primo grado il 2 aprile 2009, sarebbe
riformata, con il riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell’art.
73 d.P.R. n. 309 del 1990, nei riguardi di uno dei coimputati dell’attuale
ricorrente e tanto basterebbe, in forza del principio dell’unicità del giudice
dell’esecuzione, a designare come tale la stessa Corte di appello di Palermo e
non il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale della sede.
2.2. Il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed
e), la violazione degli artt. 665 e 672 cod. proc. pen., in tema di individuazione
del giudice dell’esecuzione competente, nei termini già illustrati nel motivo che
precede.
2.3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed
e), la violazione degli artt. 672 cod. proc. pen. e 1, commi 1 e 3, della legge
31/07/2006, n. 241, di concessione dell’indulto, poiché la permanenza del reato
per cui è condanna, previsto dall’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e contestato
come commesso tra il gennaio e l’agosto del 2006, sarebbe cessata, secondo
l’interpretazione più favorevole al condannato, prima dell’entrata in vigore della
2

segnante il limite di operatività del provvedimento di clemenza.

legge n. 241 del 2006, cit., e, quindi, in tempo utile, per fruire del beneficio
dell’indulto peraltro già riconosciuto a favore di un coimputato per lo stesso
fatto.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, rilevata la fondatezza del
primo motivo, ha chiesto la conversione del ricorso per cassazione in

emesso l’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe gli altri.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso
un provvedimento del giudice dell’esecuzione per il quale è invece previsto come
mezzo di impugnazione l’opposizione non deve essere dichiarato inammissibile,
ma convertito in opposizione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., e
va trasmesso al giudice dell’esecuzione, in attuazione del principio di
conservazione (c.f.r. Sez. 1, n. 33007 del 09/07/2013, dep. 30/07/2013,
Compagnone, Rv. 257006; Sez. 6, n. 35408 del 22/09/2010, dep. 01/10/2010,
Mafrica, Rv. 248634); con la precisazione che anche avverso il provvedimento
del giudice dell’esecuzione erroneamente emesso ai sensi dell’art. 666 cod. proc.
pen., anziché “de plano”, è esperibile l’opposizione, giacché diversamente si
priverebbe la parte impugnante della possibilità di far valere le doglianze di
merito (Sez. 1, n. 4083 del 11/01/2013, dep. 25/01/2013, Tabbì, Rv. 254812;
Sez. 6, n. 35408 del 22/09/2010, dep. 01/10/2010, Mafrica, Rv. 248633; Sez.
5, n. 37134 del 26/05/2009, dep. 23/09/2009, Banca Nuova S.p.A., Rv. 245130,
e altre conformi).

2. Nel caso in esame, il procedimento di esecuzione ha avuto per oggetto la
richiesta di applicazione dell’indulto e, sebbene il giudice adito abbia proceduto ai
sensi dell’art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen, e non de plano, come previsto
dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., espressamente richiamato dall’art. 672,
comma 1, dello stesso codice, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento
emesso all’esito di udienza camerale deve essere convertito in opposizione e,
perciò, gli atti vanno trasmessi allo stesso Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Palermo che lo ha emesso, il quale si pronuncerà anche sull’eccepita
sua incompetenza per avere il ricorrente indicato come competente
all’esecuzione la Corte di appello di Palermo.
3

opposizione, con la trasmissione degli atti al Giudice dell’esecuzione che ha

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod.
proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Palermo.

Così deciso, in Roma, il 20 gennaio 2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA