Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 574 del 30/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 574 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TOSIO MAURO N. IL 28/05/1954
BADINELL1 ISIDORO N. IL 04/06/1955
avverso la sentenza n. 3373/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
17/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
U •
°curatore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la

Data Udienza: 30/09/2013

udito il PG in persona del sost.proc.gen. d.ssa E. Cesqui che ha concluso chiedendo dichiararsi
inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO

2. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati personalmente e deducono motivi in
gran parte comuni, vale a dire violazione degli articoli 521 e 522 del codice di rito e mancanza
e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei reati contestati.
La corte d’appello si è fondata sulle ipotesi formulate dal curatore, ipotesi prive di alcun
riscontro oggettivo, secondo le quali -già nel 2004 2005- l’andamento della società era
negativo. Tale considerazione risulta contraddittoria e illogica, oltre che violativa degli articoli
del codice di rito sopraindicati; invero nel capo d’imputazione si legge che l’omissione degli
amministratori si sarebbe determinata in conseguenza di perdite subite dall’anno 2006. E’ poi
per altro da rilevare che nel 2006 erano state registrate vendite per circa € 700.000 e quindi
non è seriamente ipotizzabile che si potesse sospettare che la società si stesse avviando verso
il declino prima di tale momento. Ebbene, in mancanza di dati concreti, l’obbligo di
convocazione dell’assemblea non poteva sussistere.
2.1. Non si può impostare una sentenza di condanna addebitando l’inerzia agli
amministratori in presenza di una situazione patrimoniale sussistente prima del 2006, di cui
nessuna menzione si fa nel capo d’imputazione.
Badinelli specificamente rileva che è pacifico che l’assemblea per l’approvazione del bilancio
2006, nel corso del quale emerse la completa erosione del capitale sociale, si tenne per
iniziativa dell’amministratore unico Tosio, essendo esso Badinelli ormai da tempo fuori dalla
società.
3. Tosio, per parte sua, con riferimento alla bancarotta preferenziale, osserva che il
rimprovero mossogli di non aver convocato l’assemblea perché rilasciasse autorizzazione alla
liquidazione dei compensi all’amministratore, tocca solo l’aspetto formale, atteso che, in quel
momento, egli era ad un tempo l’amministratore unico e anche l’unico socio della sas.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le censure dedotte da entrambi i ricorrenti rappresentano in gran parte la mera
riproposizione, a volte con le stesse parole, di censure rappresentate alla corte d’appello di
Brescia e puntualmente, nonché correttamente, dalla stessa respinte.
Parte delle censure, dunque si appalesano afflitte da evidente genericità e, come tali, sono da
qualificare inammissibili; altre sono infondate.
I ricorsi dunque meritano rigetto ed entrambi i ricorrenti vanno singolarmente condannati alle
spese del grado.
2. Quanto alla pretesa violazione degli articoli 521 e 522 cpp, la corte lombarda, a
pagina 8 della sua sentenza, ha chiarito che i dati relativi agli anni precedenti al 2006 sono
stati citati unicamente perché valgono a dare efficace dimostrazione del contegno psicologico
di piena conoscenza da parte degli imputati con riferimento ai risultati dell’esercizio appunto
del 2006, atteso che la situazione di dissesto era maturata proprio in quell’anno e aveva avuto
evidenti segni prodromici negli anni precedenti.
2.1. Quanto alla credibilità attribuita alla parola del curatore, a pagina 7 della sentenza
ricorsa, si legge che il predetto curatore illustrò e motivò le sue conclusioni, facendo
riferimento ad evidenti artifici contabili e a vere e proprie alterazioni contenute nei bilanci della
sas, alterazioni e artifici connotanti una vera e propria operazione di maquillage contabile che
aveva addirittura trasformato voci passive in voci attive.
2.2. Anche sulla base, evidentemente, di tali considerazioni, i giudici del merito hanno
ritenuto la sussistenza dell’elemento psicologico.

1. La corte d’appello di Brescia, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la
pronuncia di primo grado con la quale Tosio Mauro e Badinelli Isidoro furono condannati alle
rispettive pene di giustizia perché riconosciuti colpevoli dei delitti come in rubrica loro ascritti.

3. Quanto alla specifica posizione del Badinelli, la sentenza della corte bresciana (pagina
6) sostiene che questo imputato non fu un semplice socio, ma un amministratore e, come tale,
un soggetto particolarmente obbligato a seguire le vicende commerciali e finanziarie della
società e dunque un soggettg i5tituzionalmente tenuto a rilevare quei sintomi di dissesto che si
andavano ormai manifesta M Proprio per questo, è fatto obbligo agli amministratori di
convocare senza indugio l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il
contemporaneo aumento dello stesso, qualora le perdite integrino una frazione pari a oltre un
terzo del capitale sociale.
3.1. Sostiene dunque correttamente la corte bresciana che non è consentito a chi ha
questa specifica funzione posizione di garanzia tergiversare in alcun modo. A tali
argomentazioni il ricorrente non ha opposto valida controdeduzione, limitandosi a reiterare le
doglianze già prospettate al giudice di secondo grado.
4. Quanto alla specifica posizione del Tosio, la corte di appello, a pagina 9, chiarisce che
a questo imputato non è rimproverata la mera omissione formale della mancanza della
convocazione dell’assemblea, ma la condotta sostanziale di essersi autoliquidato, a danno degli
altri creditori, una somma a titolo di compenso in presenza di una ormai evidente situazione di
dissesto. Anche per quel che riguarda il Tosio, si deve dire che la precisa argomentazione della
corte territoriale non viene in alcun modo confutata, ma che il ricorrente si limita a riproporre
le censure già rappresentate al giudice di secondo grado.
PQM
rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in data 3Q settembre 2013.-

2.3. Quanto all’andamento commerciale del 2006 si pone in rilevo che le vendite
consentirono effettivamente un incasso di circa C 700.000, ma che detto incasso
rappresentava una riconoscibile flessione rispetto agli andamenti degli anni precedenti, che
avevano registrato incassi addirittura doppi.

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