Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 574 del 29/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 574 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAVILLA BRUNO nato il 25/11/1967 a REGGIO CALABRIA

avverso la sentenza del 26/01/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 29/11/2017

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Messina ha
rideterminato in mesi dieci di reclusione ed euro 1.600,00 la pena inflitta a Bruno Mavilla
dal Tribunale di Messina in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90,
ascrittogli per avere detenuto a fine di spaccio grammi 91 di sostanza stupefacente del
tipo hashish, con un quantitativo di principio attivo di grammi 7,415, pari a circa 296,6
dosi medie.

contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla esclusione della
destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente sequestrata, giustificata
esclusivamente sulla base del dato ponderale, mancando nella condotta elementi ulteriori
dai quali ricavare la destinazione alla cessione a terzi di tale sostanza, con la
conseguenza che risultava violato il canone di giudizio del ragionevole dubbio di cui
all’art. 533 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, peraltro riproduttivo dei motivi d’appello, già adeguatamente
considerati dalla Corte d’appello, è manifestamente infondato.
Il ricorrente, pur prospettando vizi della motivazione e violazioni di legge, tende,
in realtà a conseguire una rivisitazione delle risultanze di fatto, correttamente e
logicamente valutate dai giudici di merito, in tal modo proponendo censure non
consentite nel giudizio di legittimità.
E’ necessario rammentare che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità
non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella
compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia
portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la
sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez.
U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto,
Rv. 250362).
Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell’art. 606, comma 1, lett. e),
cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da
contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia
pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o
un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n.
12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C.
in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata;
Sez. 2, n. 7380 in data 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).
Inoltre, è opportuno ribadire che il ricorso per cassazione fondato sugli stessi
motivi proposti in sede di impugnazione e motivatamente respinti da parte del giudice del

1

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando

gravame deve ritenersi inammissibile, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito
adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, solo
apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato (in termini v. Sez.
3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del
11/03/2009, Arnone e altro, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio,
Rv. 231708).
La Corte d’appello di Messina ha ritenuto la destinazione a fine di spaccio del non
modesto quantitativo di sostanza stupefacente detenuto dall’imputato (tra l’altro

trovatogli indosso all’atto di scendere da una nave traghetto) in considerazione del dato
ponderale e del numero di dosi medie dallo stesso ricavabili, giudicando inverosimile la
tesi difensiva secondo cui tale sostanza avrebbe dovuto essere utilizzata per la cura
dell’insonnia.
Tale motivazione risulta pienamente logica, essendo fondata su consolidate
massime di esperienza in ordine ai quantitativi in genere detenuti per il proprio uso
personale dai soggetti tossicodipendenti e ai farmaci utilizzati per la cura dell’insonnia,
con la conseguente manifesta infondatezza delle censure sollevate dell’imputato, volte a
sindacare una logica ricostruzione del fatto e la conseguente corretta qualificazione dello
stesso.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta
infondatezza delle censure cui è stato affidato.
L’inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale
prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta
inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di
impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di una
eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione
impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez.
un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli,
Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del
20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00.

P.Q.M.
A

2

&L;

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2017
Il Presi

te

Il Consigliere estensore

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