Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5737 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 5737 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIACALONE GIUSEPPE N. IL 07/08/1978
avverso l’ordinanza n. 47/2013 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
08/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
lotte/sentite le conclusioni del PG Dott. (0,k..0, 4_ QR_GLIA,(
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Data Udienza: 19/12/2013

Con ordinanza 8/3/13 il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta dì riesame di Giacalone
Giuseppe avverso l’ordinanza con cui il 25/2/13 il Gip di quel Tribunale disponeva il sequestro
preventivo del piano cantinato e del gazebo ubicato al piano terreno dell’immobile di maggior
consistenza sito in via Ernest Hemingway 13 di Palermo (nonché delle attrezzature ivi presenti,
strumentali all’organizzazione di serate danzanti) abusivamente adibiti dal Giacalone a luogo di
pubblico spettacolo, trattenimento e ritrovo. Secondo l’accusa, infatti, erano violati l’art. 681
cp (apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento nel corso del 2012-2013),
659 cp (disturbo nell’ugual periodo del riposo o dell’occupazione delle persone), ancora 681 cp
(per aver violato l’ordinanza 8/11/12 del Questore di Palermo che gli inibiva detta attività, che
invece proseguiva il 18/11/12 e il 15/2/13).
In sintesi si era trattato di due serate danzanti a pagamento, precedute da ampia pubblicità
sulla rete, tenute nei detti luoghi con buon successo fino a notte inoltrata dal Giacalone il 31/3
e il 5/5/12 (con impianti di amplificazione sonora, luci stroboscopiche e psichedeliche, bevande
alcoliche, personale vario). Il tutto aveva provocato le lagnanze dei vicini e, in occasione di una
terza serata tenuta il 31/10/12, vi era stato un sopralluogo della Pg (1°/11/12), cui era seguita
l’ordinanza 8/11/12 del Questore di cui sopra. Ciononostante erano seguite altre due serate, il
18/11/12 e poi il 16/2/13. Di qui le imputazioni e il sequestro preventivo.
Ricorreva per cassazione l’interessato con atto a sua firma, deducendo: 1) l’accertamento di Pg
del 1°/11/12 era stato effettuato in occasione della festa di Halloween e quindi in un caso di
evidente eccezionalità, un evento privo di fini di lucro organizzato presso la casa della madre
con la partecipazione quasi esclusivamente di amici e conoscenti; nessuna attività d’impresa,
dunque, nessun locale nominato Villa Hemingway e le stesse abitazioni dei querelanti (benché
nessun eccesso acustico si fosse verificato, come un accertamento tecnico avrebbe potuto
verificare) erano ben lontane dal seminterrato (da cui peraltro egli si era trasferito) dove si
svolgevano le feste familiari; ne conseguiva l’erroneità dei presupposti di fatto dell’ordinanza
questorile; 2) nessuna violazione di legge si era verificata, stante l’assenza di imprenditorialità
delle condotte censurate, che non avevano bisogno di alcuna licenza. Chiedeva l’annullamento
dell’ordinanza impugnata.
All’udienza camerale fissata per la discussione (dopo un rinvio a nuovo ruolo il 26/9/13 per
omessa notifica alla parte ricorrente) il PG chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, la
difesa presente chiedeva raccoglimento.
Considerato in diritto
Il ricorso, in fatto e manifestamente infondato, è inammissibile (art. 606.3. cpp).
Esso non individua errori di diritto, ma, con rilievi sostanzialmente di fatto (come tali estranei
al giudizio in sede di legittimità), tende a sovrapporre le proprie valutazioni a quelle espresse,
con congrua e corretta motivazione, dal giudice di merito. La giurisprudenza sul tema è netta:
“Il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato
deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) effettiva, ovvero realmente idonea
a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non
manifestamente illogica, ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non
viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non internamente
contraddittoria, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da
inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente incompatibile
con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la
1

Ritenuto in fatto

Il provvedimento impugnato risponde a detti requisiti, laddove il ricorso si limita a sovrapporre
le proprie valutazioni a quelle formulate con motivazione logica e corretta dal giudice di merito.
Del tutto apodittica l’affermazione del ricorrente (contrastata dall’ampia diffusione pubblicitaria
data sul web alle serate danzanti a pagamento) che gli eventi fossero organizzati senza fine di
lucro a beneficio quasi solo di amici e conoscenti. Ciò vale in particolare per la terza serata del
31/10/12, quella della festa di Halloween, che, dopo la mezzanotte, diede adito all’intervento
della polizia giudiziaria. Significativa la persistenza della condotta del residente (ininfluente che
oggi si sia trasferito altrove), con le due ulteriori serate del 18/11/12 e del 16/2/13, pur dopo
l’emissione dell’ordinanza questorile dell’8/11/12. L’assenza di accertamenti audiometrici non
inficia il valore indiziario delle lamentele ricevute, tanto più se le abitazioni dei querelanti non
fossero particolarmente vicine alla fonte del disturbo sonoro. Né muta la valutazione dei fatti
l’eventuale denominazione di fantasia data al locale (un seminterrato) in cui si tenevano le
feste (Villa Hemingway invece di Villa Grazia, sita al n. 13 della via privata E. Hemingway) o la
circostanza che il c.d. gazebo fosse in realtà una tettoia di solito adibita a garage e adattata
alla bisogna. Eventuali diritti di terzi (la madre o altri familiari in condominio) compromessi dal
sequestro potranno essere fatti valere dai terzi medesimi.
Quanto al secondo motivo, la comprovata natura commerciale dell’iniziativa (la pubblicità sulla
rete, fa corresponsione di un prezzo di ingresso dai numerosi partecipanti) esclude in radice la
fondatezza delle ulteriori deduzioni difensive circa la pretesa illegittimità dell’ordinanza (basata
sul disposto dell’art. 68 TULPS) del Questore di Palermo.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente (art. 616 cpp)
al pagamento delle spese processuali e di una congrua somma alla Cassa delle ammende.
Pqm
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000 alla Cassa delle ammende.
Roma, 19/12/13

Il

loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo
interno radicali incompatibilità, così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico
la motivazione” (così Cass., VI, sent. n. 10951 del 15/3/06, rv. 233708, Casula).

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