Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5736 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 5736 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DIELE SANDRO N. IL 06/03/1972
avverso l’ordinanza n. 969/2013 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
10/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
-lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 6Di3c.A,,i_ Qe,Qtuut.L .
àlotry-)r,Z
0.1.,f21-7
A9x-6/-1.)-e

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 19/12/2013

Ritenuto in fatto

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo con unico motivo violazione di legge materiale e
processuale e vizio di motivazione: non ricorreva alcuna delle ipotesi di ripristino della custodia
cautelare previste dal codice di procedura (artt. 300.5. e 307.2. cpp rispettivamente nei casi di
condanna in appello dell’imputato prosciolto in primo grado e di precedente scarcerazione per
decorrenza dei termini), né poteva essere seguita l’interpretazione in malam partem dell’art.
275.1-bis cpp che consente (per la prima volta e non dopo un giudicato cautelare favorevole)
l’applicazione di una misura contestualmente a una sentenza di condanna; né ricorrevano nella
specie le esigenze cautelari di cui alle lettere b) e c) dell’art. 274 cpp. Chiedeva l’annullamento
dell’ordinanza impugnata.
All’udienza camerate fissata per la discussione il PG chiedeva il rigetto del ricorso. Nessuno
compariva per il ricorrente.
Considerato in diritto
Il ricorso, infondato, va respinto.
La giurisprudenza di questa Corte è nel senso che il disposto dell’art. 275.1-bis. cpp si applichi
in ogni caso in cui nel processo sopravvenga una sentenza di condanna in primo grado (per il
grado successivo provvede l’art. 300.5. cpp), evidentemente emessa, rispetto alla fase delle
indagini preliminari, a seguito di una più compiuta disamina delle prove a carico e che, quindi,
una misura cautelare sia applicabile in quel momento pur quando una prima misura fosse stata
revocata nella precedente fase per carenza di indizi. Così, del tutto in termini, in ipotesi di
giudizio abbreviato, Cass., sez. I, sent. n. 33896 del 14/7/10, rv. 248178 (“In tema di misure
cautelari personali, la norma di cui all’art. 275.1-bis. cpp, secondo la quale, contestualmente
alla sentenza di condanna, il giudice verifica se, a seguito di essa, sussista il rischio di fuga o di
reiterazione di condotte criminose, tenendo conto anche dell’esito del procedimento, delle
modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, si applica anche quando la custodia cautelare
venga disposta all’esito dell’accertata colpevolezza dell’imputato in sede di giudizio abbreviato,
dopo essere stata, in precedenza, revocata per carenza di indizi”). La fattispecie era relativa a
condanna per associazione di tipo mafioso.
Conforme, in ipotesi di giudizio ordinario, Cass., I, sent. n. 11860 del 26/2/09, rv. 243921: “In
tema di misure cautelari personali, la norma di cui all’art. 275, co. 1-bis, cpp (secondo cui,
contestualmente alla sentenza di condanna, il giudice verifica se, a seguito della sentenza
stessa, sussista il rischio di fuga o di reiterazione di condotte criminose, tenendo conto anche
dell’esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti) si applica
anche quando la custodia cautelare venga disposta all’esito dell’accertamento dibattimentale
della colpevolezza dell’imputato, dopo essere stata, in precedenza, revocata per carenza di
indizi”.

1

Con ordinanza 10/7/13 il Tribunale di Palermo in sede cautelare rigettava l’appello di Diele
Sandro avverso l’ordinanza 6/6/13 con cui il Gip dello stesso Tribunale (che in precedenza
aveva pronunciato sentenza di condanna a suo carico per il reato associativo mafioso di cui
all’art. 416-bis cp) riapplicava nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere a
suo tempo disposta per il detto reato. Ciò (visto il fatto nuovo rappresentato dalla condanna in
primo grado) nonostante il giudicato cautelare fatto valere dalla difesa, che si sarebbe formato,
in favore dell’imputato, a ragione del pregresso annullamento della prima ordinanza impositiva
della misura ad opera dello stesso Tribunale.

Circa la ricorrenza nel caso di specie delle esigenze cautelari (pericolo di fuga o di recidiva) che
postulano la rinnovata emissione della misura ai sensi dell’art. 275.1-bis. cpp, correttamente il
giudice di merito ha ricordato come il titolo di reato (associazione mafiosa) determini la duplice
presunzione (in concreto insuperata) di esistenza delle esigenze stesse e di adeguatezza, a loro
contrasto, solo della misura più afflittiva.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Trattandosi di soggetto in custodia cautelare in carcere, va disposto ai sensi dell’art. 94, co. Iter, n. att. cpp_

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto
penitenziario ai sensi dell’art. 94, co. 1-ter, n. att. cpp_
Roma, 19/12/13
Il

Pqm

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