Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5735 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 5735 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CONDORELLI FRANCESCO GAETANO N. IL 23/04/1989
avverso l’ordinanza n. 1270/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
15/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
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Data Udienza: 19/12/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 39.871/2013 R. G.

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Udienza del 19 dicembre 2013

Uditi, altresì, in camera di consiglio:

– il difensore, avvocato Francesco Arena, il quale ha concluso
per accoglimento del ricorso.
Rileva
1. — Con ordinanza, deliberata e depositata il 15 luglio 2013, il
Tribunale ordinario di Catania, in funzione di giudice del riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, ha
confermato la ordinanza del giudice delle indagini preliminari
del Tribunale ordinario di quella stessa sede, 28 giugno 2013, di
applicazione della custodia cautelare in carcere a carico di
Francesco Gaetano Condorelli, indagato per i delitti di omicidio tentato in danno dell’appuntato dei carabinieri Antonino
Marino, di lesione personale in danno dell’appuntato dei carabinieri Francesco Vanadia, di resistenza continuata in danno
dei predetti militari, reati commessi, tutti, il 25 giugno 2013 in
Catania.
Sulla base del processo verbale del fermo i giudici di merito
hanno accertato sul piano della gravità indiziaria che
l’indagato — per quanto qui rileva — aveva compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte
dell’appuntato Marino, il quale gli aveva intimato di fermarsi,
dirigendo intenzionalmente la motocicletta (Yamaha modello
T Max 500, targata 74043) contro la vittima, investendola e
trascinandola per cica quindici metri, senza tuttavia riuscire a
cagionare la morte del militare per cause indipendenti dalla
propria volontà, in quanto, pur riportando varie lesioni, Marino sopravvisse all’investimento grazie alla propria prontezza di
riflessi, essendosi aggrappato alla parte frontale del veicolo e,

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– il Pubblico Ministero in persona del dott. Oscar Cedrangolo,
sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa
Corte suprema, il quale ha concluso per la inammissibilità del
ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende;

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Ricorso n. 39.871/2013

R. G.

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Udienza del 19 dicembre 2013

Con riferimento ai motivi di riesame il Tribunale ha osservato:
ricorrono tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, del delitto
tentato, per come emerge dal processo verbale del fermo di polizia giudiziaria eseguito a carico dell’ indagato; la condotta
appare idonea a cagionare la morte della vittima investita; a
riscontro della dinamica dell’accaduto «appaiono significative»
le condizioni della motocicletta, che presenta il telaio e il manubrio piegati; l’agente è animato dal dolo alternativo.

2.

L’indagato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Rosario Arena, mediante
atto s.d., depositato il 3 settembre 2013, col quale sviluppa tre
motivi, dichiarando anche promiscuamente di denunziare, ai
sensi dell’articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc.
pen. inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di
altre norme di cui si deve tenere conto nella applicazione della
legge penale, in relazione al dolo (primo motivo), in relazione
alla idoneità della azione (secondo motivo), nonché mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (con
tutti e tre i mezzi di impugnazione).

2.1

Col primo motivo il difensore sostiene: la condotta deve
considerarsi «sostanzialmente non micidiale», avuto riguardo alla distanza di circa due o tre metri percorsa dalla motocicletta
prima dell’investimento, alla «esigua [..] potenza di impatto»,
alla mancata reiterazione del contegno lesivo; e, pertanto,
l’indagato non ha certamente «elaborato un convincimento di
produzione alternativa dell’evento» mortale; l’elemento psicologico ricorre esclusivamente in ordine al «solo evento delle lesioni».

2.2

Col secondo motivo il difensore, ribadendo le precedenti
deduzioni, nega la idoneità della azione, argomentando che, alla stregua della valutazione ex ante, la condotta delittuosa mai
ha posto in pericolo la vita della vittima.

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così scongiurando, l’impatto violento sul selciato e l’ arrotamento.

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Udienza del 19 dicembre 2013

3.-11 ricorso è manifestamente infondato.
3.1 — Non ricorre — alla evidenza — il vizio della violazione di
legge:
—né sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a
quo applicato una determinata disposizione in relazione
all’operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell’accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
—né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il giudice del riesame esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, né, oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato.
3.2 — Neppure manifestamente ricorre vizio alcuno della motivazione.
Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente — come
illustrato nella narrativa che precede — delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione
(v. per tutte: Cass., Sez. I, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella,
massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. IV, 2 dicembre
2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta
a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.

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2.3 — Col terzo motivo il difensore sostiene che il Tribunale ha
errato nella individuazione del mezzo del delitto, avendo illogicamente supposto che fosse la motocicletta indicata, custodita
nella officina di Luigi Maccarone, laddove, risulta dalla annotazione di servizio del 26 giugno 2013, che quel veicolo era stato consegnato circa due mesi prima; sicché il Collegio ha utilizzato un indizio non pertinente.

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Udienza del 19 dicembre 2013

— né il vizio della contraddittorietà della motivazione
che consiste nel concorso (dialetticamente irrisolto) di proposizioni (testuali ovvero extra testuali, contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente), concernenti
punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro,
tali che l’affermazione dell’una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell’altra e viceversa;
— né il vizio della illogicità manifesta che consegue alla
violazione di alcuno degli altri principi della logica formale e/o
dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi
dell’articolo 192 cod. proc. pen., ovvero alla invalidità (o
scorrettezza) dell’argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di
inferenza tra le stesse e la conclusione (v., per tutte, da ultima:
Sez. Un. n. 20804 del 29/11/2012 — dep. 14/05/13, Aquilina e altri, non massimata sul punto).
Per vero i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di v itia della
motivazione e del travisamento dei fatti, si sviluppano tutti
nell’orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e
della valutazione del giudice a quo il difensore non ha offerto (così come impone la osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, v. Cass., Sez. I, 29 novembre 2007, n.
47499, Chialli, massima n. 238333; Sez. Feriale, 13 settembre
2007, n. 37368, Torino, massima n. 237302; Sez. VI, 19 dicembre 2006, n. 21858, Tagliente, massima n. 236689; Sez. I, 18
maggio 2006, n. 20344, Salaj, massima n. 234115; Sez. I, 2
maggio 2006, n. 16223, Scognamiglio, massima n. 233781; Sez.
I, 20 aprile 2006, n. 20370, Simonetti, massima n. 233778) la
compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata
dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomen-

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Questa Corte non rileva nel tessuto motivazionale del provvedimento impugnato:

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Udienza del 19 dicembre 2013

In proposito — è appena il caso di rilevare — laddove l’ accertamento della gravità indiziaria si fonda sulle emergenze del processo verbale di fermo, recante la descrizione della azione
delittuosa perpetrata mediante investimento con un motocido in accelerazione, appare affatto ininfluente la circostanza
che il veicolo investitore fosse un mezzo diverso dallo «scooter
marca Yamaha modello T- Max 500, targato CJ74043», intestato al ricorrente e ricoverato presso l’officina Maccarone.
Conclusivamente, le censure, consistendo in motivi diversi da
quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono
inammissibili a’ termini dell’articolo 606, comma 3, cod.
proc. pen.
3.3 — Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché — valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della
impugnazione — al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi
dell’articolo 94 disp. att. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000
(mille) alla Cassa delle ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’ istituto penitenziario ai sensi dell’

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tativo della decisione impugnata, per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati (Cass., Sez. I, 14 luglio 2006, n. 25117, Stojanovic, massima n. 234167 e Cass., Sez. I, 15 giugno 2007, n.
24667, Musumeci, massima n. 237207).

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Ricorso n. 3 9 . 8 7 1/2 0 1 3 R.G. *

Udienza del 19 dicembre 2013

articolo 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Così deciso, il 19 dicembre 2013.

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