Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5732 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 5732 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIBUNALE NOLA nei confronti di:
GIP TRIBUNALE NAPOLI
con l’ordinanza n. 5955/2013 GIP TRIBUNALE di NOLA, del
30/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
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Data Udienza: 19/12/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 33.219/2013

R. G.

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Udienza del 19 dicembre 2013

Udito, altresì, in camera di consiglio il Pubblico Ministero, in
persona del dott. Oscar Cedrangolo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per la affermazione della competenza del giudice per le
indagini preliminari del tribunale ordinario di Napoli.

1. — Con ordinanza del 15 luglio 2013 il giudice delle indagini
preliminari del Tribunale di Napoli, nel disporre in via di urgenza la custodia cautelare in carcere a carico di Luca Esposito, indagato per i delitti di usura e di estorsione, consumata e
tentata, commessi tutti a Brusciano, reputando insussistente la
aggravante a effetto speciale di cui all’articolo 7 del decreto
legge 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio
1991, n. 203, radicatrice della competenza funzionale a’ termini
dell’articolo 238, comma 1-bis, cod. proc. pen., ha contestualmente declinato, favore della «competente autorità giudiziaria
presso il Tribunale di Noia», la competenza a provvedere
sull’incidente de libertate.

2.— Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Noia,
mediante ordinanza del 30 luglio 2013, ha resistito alla investitura e ha proposto conflitto negativo improprio di competenza,
obiettando, sulla scorta di pertinente arresto in termini di legittimità, che la esclusione della aggravante a effetto speciale
in parola «non vale certamente a scardinare e a elidere la competenza funzionale» del giudice delle indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto.
3. — Il conflitto negativo, improprio di competenza è ammissibile in rito.
Infatti entrambi i giudici per le indagini preliminari ricusano
contemporaneamente di provvedere sulla richiesta coercitiva
formulata a carico dello stesso imputato per i medesimi fatti.
E tanto integra la previsione del «caso analogo» contemplato
dall’articolo 28, comma 2, cod. proc. pen., laddove nessuna ri-

Rileva

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 33.219/2013

R. G.

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Udienza del 19 dicembre 2013

Tanto considerato, il conflitto deve essere risolto nel senso della affermazione della competenza funzionale del giudice delle
indagini preliminari del Tribunale avente sede nel capoluogo
del distretto, ai sensi dell’articolo 328, comma 1-bis, cod. proc.
pen.
È, per vero, fuori discussione che il Pubblico Ministero procede
per delitti aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13
maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n.
203, e che detti reati rientrano nel novero di quelli previsti
dall’articolo 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., a sua volta richiamato dall’articolo 328, comma 1-bis, cod. proc. pen. recante il criterio attributivo della competenza funzionale
dell’ufficio del giudice delle indagini preliminari del Tribunale
con sede nel capoluogo del distretto.
Ed è, altresì, fuori discussione che i reati ipotizzati sono stati
commessi in comune del circondario di Noia, compreso nel distretto della corte di appello di Napoli.
Orbene, proprio recentemente e affatto in termini questa Corte
suprema regolatrice ha avuto modo di ribadire che «in materia
di procedimenti per i delitti indicati dall’art. 51, comma 3-bis,
cod. proc. pen., sussiste la competenza del giudice per le indagini
preliminari distrettuale, quando la circostanza aggravante di cui
all’articolo 7 D.L. n.152 del 1991 risulti inclusa nella notizia di
reato iscritta nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. anche se
in ordine alla sussistenza delle stesse non venga ritenuto esistente
un quadro di gravità indiziario. (Sez. 1, n. 27181 del 10/05/2013
– dep. 20/06/2013, P.M. in proc. Wang, Rv. 256370).
L’arresto conferma il consolidato e concorde orientamento di
questa Corte suprema di cassazione (Sez. 1, n. 5340 del
04/10/1999 – dep. 29/11/1999, Bruzzese V, Rv. 214847; Sez. 1,

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levanza assume, ai fini della funzione dello scrutinio di questa
Corte regolatrice, per la soluzione dello stallo procedimentale
indotto dalle negative deliberazioni dei giudici in conflitto, il
rilievo della diversità degli uffici del Pubblico Ministero richiedenti la coercizione e degli atti di richiesta cautelare.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 33.219/2013

R.G. *

Udienza del 19 dicembre 2013

n. 15927 del 22/03/2007 – dep. 19/04/2007, Greco, Rv, 236369;
Sez. 2, n. 45215 del 08/11/2007 – dep. 04/12/2007, Bevilacqua e
altro, Rv. 238313).
Sicché deve enuclearsi il seguente principio di diritto: la mera
iscrizione nel registro delle notizie di reato di delitto
compreso nel novero di quelli previsti dall’articolo 51, comma
3 bis, cod. proc. pen. costituisce condizione necessaria
e sufficiente della competenza funzionale del giudice
per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto ai sensi dell’articolo 328, comma 1 bis, cod. proc. pen.

Conseguono la declaratoria della competenza del giudice delle
indagini preliminari distrettuale e la trasmissione degli atti a

P. Q. M.
Dichiara la competenza del giudice delle indagini preliminari
del Tribunale di Napoli, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso, il 19 dicembre 2013.

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