Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5731 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 5731 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MINCHEV OGNIAN N. IL 06/08/1956
avverso la sentenza n. 25074/2012 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 06/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

Data Udienza: 19/12/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 33.024/2013

R. G.

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Udienza del 19 dicembre 2013

– il Pubblico Ministero in persona del dott. Oscar Cedrangolo,
sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa
Corte suprema, il quale ha concluso per la inammissibilità del
ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende;
– il difensore, avvocato Francesco Argento, il quale ha concluso
per l’ accoglimento del ricorso.

Rileva.
1. — Questa Corte suprema di cassazione — Sezione V Penale,
con sentenza deliberata il 6 novembre 2012 e depositata il 22
marzo 2013, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto il
25 maggio 2012, nell’interesse dell’imputato Ognian Minchev
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, 9 gennaio
2012, di conferma della sentenza del Tribunale ordinario di
quella stessa sede, 20 luglio 2010, di condanna alla pena della
reclusione in anni dodici e della multa in euro 54.000 per il delitto di traffico di stupefacenti, commesso il 9 febbraio 2002, in
Milano e altrove.
1.1 — In relazione al primo motivo di ricorso, col quale Minchev aveva eccepito la nullità del decreto del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano, 7 giugno 2007, di
dichiarazione della latitanza (nonché di tutti gli atti successivi
e dipendenti), sotto il profilo della inadeguatezza delle ricerche
eseguite, questa Corte di legittimità ha osservato: le ricerche
del latitante non sono «vincolate alla osservanza dei criteri posti
dagli articoli 159 e 169 cod. proc. pen. in tema di irreperibilità»;
la declaratoria della latitanza si fonda sulla valutazione rebus
sic stantibus; nulla rilevano eventuali informazioni successivamente acquisite; nella specie l’ordinanza di custodia cautelare
in carcere a carico del giudicabile fu emessa il 30 marzo 2007; le
ricerche furono effettuate esclusivamente in Italia con esito
negativo; la latitanza fu dichiarata il 7 giugno 2007; mentre la

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Uditi, altresì, in camera di consiglio:

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Udienza del 19 dicembre 2013

comunicazione del Gruppo di investigazione sulla criminalità
organizzata della Guardia di Finanza circa l’accertamento
dell’effettivo indirizzo di Minchev a Sofia risale al 15 gennaio 2008; poiché all’epoca della adozione del decreto di latitanza il recapito all’estero dell’imputato non era conosciuto,
nessuna nullità inficia il provvedimento; peraltro l’ipotizzata
nullità (di carattere generale a regime intermedio) è stata, comunque, sanata in difetto della proposizione della relativa eccezione nel giudizio di primo grado al quale l’imputato, catturato in Bulgaria il 10 settembre 2008 ed estradato in Italia il 6
marzo 2009, ebbe, successivamente, a partecipare.

1.2 — In relazione al secondo motivo di ricorso, col quale il giudicabile aveva eccepito la nullità della ordinanza dibattimentale, 10 luglio 2008, dichiarativa della contumacia, e della successiva ordinanza 3 dicembre 2008 (di conferma della prima),
nonché delle notificazioni eseguite mediante consegna al difensore e di tutti gli atti successivi e dipendenti, sotto il profilo del
concomitante impedimento dell’imputato a partecipare al giudizio in dipendenza dell’arresto eseguito il 10 settembre 2008 in
Bulgaria, questa Corte di legittimità ha osservato: gli effetti
della dichiarazione di latitanza «si estendono per tutto il procedimento sino alla cessazione di efficacia del predetto stato»; correttamente la notificazione del decreto di citazione fu eseguita
ai sensi dell’articolo 165 cod. proc. pen.; sicché nessuna nullità
è, nella specie, ravvisabile.
2.— Il condannato ha proposto ricorso straordinario per errore
di fatto, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Francesco Argento, mediante atto recante la data del 16 luglio
2013, col quale sviluppa due motivi, dopo aver ricapitolato
termini della vicenda processuale.
2.1 — Col primo motivo il difensore deduce che la Corte di legittimità sarebbe incorsa in errore di fatto supponendo inesistenti i seguenti fatti e circostanze, debitamente dedotti nel ricorso a sostegno delle censure difensive: a) avvenuta identificazione del ricorrente nel corso delle indagini preliminari in seguito alla acquisizione presso un albergo di San Donato Mila-

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nese della scheda alberghiera e della copia del passaporto; b)
accertamento già in fase di indagini che Minchev era cittadino
bulgaro; c) accertamento della presenza del ricorrente in Bulgaria, in quanto Michev era stato esaminato, davanti al Tribunale di Sofia, il 10 ottobre 2006 nel processo a carico di Popov
Atanas Ivanov, coinvolto nel medesimo traffico di stupefacenti, essendo di tanto a conoscenza la Autorità giudiziaria Italiana «la quale per questa vicenda intratteneva rapporti di fattiva cooperazione con il predetto Tribunale bulgaro».
Argomenta, quindi, il ricorrente che era, pertanto, agevole presumere che Minchev «potesse trovarsi in Bulgaria e, quindi, [era] parimenti agevole ivi disporne le ricerche», sicché l’omissione
di dette ricerche inficia la declaratoria della latitanza e comporta la nullità assoluta del processo.

2.2— Col secondo motivo il difensore, in relazione alla eccezione
di nullità della declaratoria di contumacia, deduce che la Corte
di legittimità sarebbe incorsa in ulteriore errore di fatto, supponendo inesistenti i seguenti fatti e circostanze: detenzione di
Minchev in Bulgaria dal 3 all’8 settembre 2008 e dal 10 settembre 2008 fino alla estradizione; tardivo riconoscimento
dell’impedimento a comparire (dichiarato soltanto il 25 febbraio 2009); partecipazione del giudicabile al giudizio solo a far
tempo dal 18 marzo 2009, per effetto della estradizione eseguita il 6 marzo 2009.
Il difensore eccepisce, quindi, ha «nullità assoluta delle dichiarazioni di contumacia del Minchev (v. udienze dibattimentali del
3 dicembre 2008, 15 gennaio 2009 e 4 febbraio 2009 e di tutti gli
atti consecutivi e dipendenti fino al travolgimento delle sentenze di
primo e secondo grado».
3. — Il ricorso è manifestamente infondato.
Gli errori di fatto denunziati non trovano riscontro nel dato testuale della sentenza impugnata.
Per vero il ricorrente, mediante l’espediente della congetturale
attribuzione al giudice di legittimità di pretesi assunti fattuali
(di contenuto negativo), persegue l’inammissibile sindacato di

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Udienza del 19 dicembre 2013

Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutato il contenuto dei motivi e in difetto della
ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione — al versamento a favore della cassa delle ammende della
somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa,
infra indicata in dispositivo.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 dicembre 2013.

supposti errori di valutazione e di giudizio e della omessa considerazione di particolari deduzioni difensive.

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