Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5730 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 5730 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE GIORGI LORENZO N. IL 11/04/1963
avverso la sentenza n. 23357/2012 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 19/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
4,Mo/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 19/12/2013

Ritenuto in fatto

Il 24/7/13 proponeva ricorso straordinario ex art. 625-bis cpp, per errore materiale o di fatto,
la difesa, deducendo violazione di legge: erroneamente la Suprema Corte aveva ritenuto che il
giudice di appello, accogliendo il gravame del Pm sul punto, avesse correttamente motivato
circa la compatibilità della c.d. aggravante mafiosa con i reati puniti con la pena dell’ergastolo
(laddove il primo giudice l’aveva riconosciuta in fatto ma esclusa in diritto), mentre il sopra
detto giudice di appello si era limitato ancora una volta a ritenere l’aggravante in punto di fatto
senza dirimere la questione, di diritto, circa la sua compatibilità con i reati astrattamente puniti
con l’ergastolo, questione risolta invece dall’impugnata sentenza di legittimità, di cui chiedeva
la revoca.
All’udienza camerale fissata per la discussione il PG chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso. Nessuno compariva per il ricorrente.
Considerato in diritto
Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile.
“L’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art.
625-bis cpp consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la
Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato
dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione
delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe
stata adottata senza dì esso” (Cass., S.U., sent. n. 16103 del 27/3/02, rv. 221280, Basile). La
Corte, tra gli altri principi, ha precisato in motivazione che qualora la causa dell’errore non sia
identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia
comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio.
Nel caso in esame, invece, il ricorrente rimprovera la Suprema Corte di non essersi avveduta di
una carenza motivazionale del giudice di appello in punto di diritto e, invece di censurane il
dictum annullando la sentenza, di avervi ovviato con la propria.
Alla luce della sentenza delle S.U. sopra ricordata e di tutta la conforme giurisprudenza sul
tema (da ultimo v. Cass., VI, sent. n. 35239 del 21/5/13, rv. 256441: “Il ricorso straordinario
ex art. 625 bis cpp non è ammissibile quando la decisione impugnata ha comunque contenuto
valutativo, essendo in tal caso configurabile un errore non di fatto, bensì di giudizio”) non
trattasi evidentemente di errore di fatto ma di un preteso vizio di motivazione, non emendabile
ai sensi dell’art. 625-bis cpp (Cass., VI, sent. n. 18261 del 10/3/03, rv. 225258).
In realtà non solo la S.C. prende espressamente in esame la questione dedotta (si veda a pag.
23 della sentenza impugnata con ricorso straordinario), ma la risolve definitivamente anche in
diritto, con conseguente inutilità di un ipotetico annullamento, dando atto che “correttamente il
giudice di appello, nella scia della giurisprudenza di legittimità, ha predicato la compatibilità dei
due istituti” (l’aggravante ex art. 7 L 203/91 e i reati puniti con l’ergastolo).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente (art. 616 cpp)
al pagamento delle spese processuali e di una congrua somma alla Cassa delle ammende.
1

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Con sentenza 19/10/12, dep. 28/1/13, la V sezione penale della Corte di Cassazione rigettava,
tra l’altro, il ricorso di De Giorgi Lorenzo avverso la sentenza 30/3/10 della Corte di Assise di
Lecce che condannava il detto De Giorgi a pena di legge per il reato (in Bar in Montenegro, il
16/9/98: capo N) di omicidio in danno di Vantaggiato Santo aggravato ex art. 7 d.l. n. 152/91.

Pqm
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000 alla Cassa delle ammende.
Roma, 19/12/13

Il

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