Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5727 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 5727 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

Data Udienza: 19/12/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IANNACO LUIGI N. IL 02/09/1966
avverso l’ordinanza n. 132/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di
L’AQUILA, del 26/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

e

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 24.446/2013 R. G. *

Udienza del 19 dicembre 2013

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del

Rileva
1. — Con ordinanza deliberata e depositata il 26 aprile 2013 il
Magistrato di sorveglianza dell’Aquila ha rigettato la istanza
di remissione del debito (di C 158,86) avanzata dal condannato
Luigi Iannaco, motivando: difetta il requisito della condotta
regolare; Iannaco è «incorso in rapporti disciplinari e sanzioni»,
avendo riportato il 2 agosto 2012 l’ammonimento per inosservanza di ordini.

2. — Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, mediante dichiarazione resa il 6 maggio 2013, ai sensi dell’articolo 123 cod. proc. pen., al direttore della Casa circondariale dell’Aquila, deducendo che la sanzione era da considerarsi annullata «automaticamente» essendo decorsi tre mesi;
che all’epoca era in stato di custodia cautelare in carcere; che
non aveva risorse economiche.

3. — Il procuratore generale della Repubblica presso questa
Corte, mediante atto del 26 agosto 2013, ha obiettato: i motivi
a sostegno del ricorso attengono unicamente al fatto.

4.— Il ricorso è manifestamente infondato.
4.1 — Non ricorre — alla evidenza — il vizio della violazione di
legge:
— né sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a
quo applicato una determinata disposizione in relazione
all’operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell’accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);

2

dott. Enrico Delehaye, sostituto procuratore generale della
Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa per le ammende.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 24.446/2013 R. G. * Udienza del 19 dicembre 2013

—né sotto il profilo formale della inosservanza della legge processuale in relazione alla asserita carenza di motivazione — rilevante nella specie ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera
c), cod. proc. pen. con riferimento all’articolo 125, comma 3,
cod. proc. pen. — in quanto il giudice a quo ha dato conto adeguatamente (come illustrato nel paragrafo che precede sub 1.)
delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione
congrua e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del
presente scrutinio di legittimità, circoscritto nell’ambito esclusivo della violazione di legge a’ termini dell’articolo 71-ter dell’
Ordinamento penitenziario (Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2003,
n. 25079, Gianni; Sez. I, 12 novembre 2008, n. 44321, Araniti;
Sez. I, 12 febbraio 2009, n. 9508, Testa, non massimate sul
punto, e Sez. I, 20 ottobre 2010, n. 39314, Farinella, massima
n. 248844).

4.4

Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché — valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della
impugnazione — al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500
(cinquecento) alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 dicembre 2013.

— né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il Tribunale di sorveglianza di esattamente interpretato le norme
applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte.

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