Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5725 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 5725 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CONGERA ANGELO N. IL 19/06/1930
avverso l’ordinanza n. 1635/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
CAGLIARI, del 17/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
lette/sontite le conclusioni del PG Dott. (Qoi lum,rj”

Uditi difensor Avv.;

cLt

Data Udienza: 19/12/2013

Ritenuto in fatto

Ricorreva per cassazione la difesa. Premesso lo svolgimento della procedura di merito, che
davanti al Tribunale di Sorveglianza aveva registrato il deposito di consulenza medico-legale di
parte concludente per il differimento della pena carceraria in favore di soggetto ultraottantenne
affetto da gravi patologie, deduceva: 1) violazione di legge per il mancato riconoscimento della
gravità delle dette patologie (in specie l’insufficienza respiratoria in ambiente sovraffollato e la
cardiopatia polmonare con grave fibrillazione atriale), in relazione all’età e alla personalità del
soggetto, restio a sottoporsi in ora notturna a una terapia necessariamente rumorosa per l’uso
di una macchina; 2) mancata assunzione di prova decisiva (perizia medica d’ufficio); 3) vizio di
motivazione per l’omessa valutazione della consulenza di parte. Chiedeva l’annullamento della
ordinanza impugnata.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., ritenuta l’ordinanza impugnata correttamente e
adeguatamente motivata (la documentazione medica acquisita e le dimissioni dal centro clinico
carcerario rendevano superflua una perizia), chiedeva il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso, complessivamente infondato, va respinto.
Di mero fatto il primo motivo (quindi estraneo al giudizio di legittimità), in quanto sovrappone
le proprie valutazioni a quelle svolte, con corretta e congrua motivazione, dal giudice di merito.
Di poco momento, in particolare, la giustificazione offerta dalla difesa ad una delle più condotte
ostruzionistiche (il rifiuto del CPAP) poste in essere dal detenuto, sia pure in età avanzata, alle
cure e agli accertamenti adottati nei suoi confronti, rivelando con ciò un aprioristico rifiuto della
detenzione in sé, al di là della compatibilità o meno con lo stato di salute.
Infondato il secondo motivo. Disporre una consulenza tecnica d’ufficio è nei poteri discrezionali
del giudice di merito, laddove non abbia elementi sufficienti alla decisione. Nel caso in esame
tali elementi erano forniti dalla relazione medica più recente e dalle stesse dimissioni dal centro
clinico carcerario, che indicavano come stazionarie le condizioni di salute del detenuto.
Infondato il terzo motivo, la diagnosi del consulente medico di parte non differendo da quella
già nota sulla base della documentazione d’istituto e le conclusioni medico legali del consulente
stesso avendo già avuto implicita risposta nelle considerazioni svolte dal giudice di merito nella
sua motivazione. La giurisprudenza in proposito è costante. Tra le più si veda (in tema di
contrasto peritale, ma valevole anche nel caso, come il presente, di contrasto con atti d’ufficio)
Cass., I, sentenza n. 25183 del 17/2/09, rv. 243791: “In tema di controllo sulla motivazione, il
giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d’ufficio, in difformità da quelle del
consulente di parte, non può essere gravato dell’obbligo di fornire autonoma dimostrazione
dell’esattezza scientifica delle prime e dell’erroneità delle seconde, dovendosi al contrario
considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito di
ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente. Ne consegue che può ravvisarsi vizio
1

c

Con ordinanza 17/1/13 il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari rigettava l’istanza di Congera
Angelo intesa al differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica
(art. 147 cp). Il Tribunale osservava che le patologie di natura pneumologia (dispnea notturna
di grado elevato) e cardiologica (aorto-sclerosi) di cui soffriva il detenuto (che peraltro durante
il disposto ricovero presso un centro clinico aveva assunto un atteggiamento non collaborativo,
rifiutando cure e accertamenti) non erano tali da non poter essere adeguatamente curate in
ambiente carcerario.

di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo inconfutabile la fallacità
delle conclusioni peritali”.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Pqm
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 19/12/13

Il

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