Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5724 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 5724 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
NAPOLI
nei confronti di:
MASCHIO GIOVANNI N. IL 06/01/1988
avverso la sentenza n. 32679/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di NAPOLI, del 13/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
lette/sente le conclusioni del PG Dott.
vatu
&Aia,
etu…do

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 19/12/2013

Ritenuto in fatto

Ricorreva per cassazione la Procura Generale in sede, deducendo violazione di legge (artt. 9 I.
497174; 20-bis L 110/75; 417, 423, 521.2 cpp) il giudice non aveva ravvisato gli ulteriori reati
di illegale cessione a titolo oneroso delle armi in oggetto a carico dell’imputato e di omessa
custodia delle stesse a carico del loro legittimo proprietario detentore, disponendo (in assenza
di contestazioni ex art. 423 cpp) la trasmissione degli atti al Pm per l’ulteriore corso. Chiedeva
l’annullamento della sentenza.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., condividendo l’assunto, chiedeva l’annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata.
Considerato in diritto
Il ricorso, manifestamente infondato e carente di interesse, è inammissibile.
Il PG ricorrente non appunta le proprie censure su un provvedimento in ipotesi viziato (peraltro
emesso anche su conforme richiesta del Pm), bensì su una mancata iniziativa del giudice che,
secondo il ricorrente, avrebbe dovuto rilevare d’ufficio un’accusa incompleta e rimettere gli atti
al Pm per l’integrazione dell’accusa medesima, “in assenza di contestazioni ai sensi dell’art.
423 cpp”. Ciò non è possibile (sarebbe atto abnorme: v., in casi analoghi, Cass., VI, n. 12509
dell’11/3/10, rv. 246732; Cass., V, n. 12987 del 16/2/12, rv. 252312), in applicazione delle
stesse norme (scritte per l’ipotesi di un processo già in corso) che il ricorrente assume violate.
Si veda ad esempio Cass., VI, sent. n. 573 del 26/2/92, rv. 190032: “Non rientra tra i poteri
del Gip disporre la restituzione degli atti al Pm nell’ipotesi in cui nel corso della udienza
preliminare risulti un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio e tale da
costituire reato perseguibile di ufficio. Il Gip, infatti, non ha alcun potere di delibare sulla
fondatezza di un nuovo e diverso addebito all’imputato, nè sull’opportunità dell’ingresso di tale
addebito nel procedimento in corso, spettando esclusivamente al Pm, nella sua qualità di
titolare dell’azione penale, la scelta tra il procedere separatamente o avvalersi dei poteri di cui
all’art. 423 cpp”. Nello stesso senso, più recente, Cass., I, sent. n. 19331 del 9/4/08, rv.
240189: “Non rientra nei poteri del Gup disporre la restituzione degli atti al Pm qualora nel
corso dell’udienza preliminare risulti un fatto nuovo, ossia un reato ulteriore rispetto a quello
per il quale è stata esercitata l’azione penale”. L’iniziativa penale, cioè, rimane sempre nel
potere-dovere della pubblica accusa, tra l’altro anche in condizione di agire, in via autonoma,
ex novo. Nel caso in esame, poi, trattasi di reati che, se pure ravvisabili, certamente non erano
emersi nel procedimento, oggetto di rilievo solo con l’impugnazione.
Pqm
dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, 19/12/13
Il

IMPOSAITATA
IN CANCELLEIRLA

Con sentenza 13/11/12 pronunciata su richiesta delle parti ex art. 444 cpp il Gup del Tribunale
di Napoli applicava nei confronti di Maschio Giovanni, con le attenuanti generiche, la pena
(sospesa) di mesi 8 di reclusione ed euro 1.800 di multa per il reato (in Napoli, il 12/7/11) di
detenzione e porto illegali di due fucili da caccia calibro 12 (regolarmente denunciati dal padre
Maschio Francesco).

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