Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5723 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 5723 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUERRA GIUSEPPE NAZARIO N. IL 26/12/1968
avverso il provvedimento n. 149/2012 TRIBUNALE di SANTA
MARIA CAPUA VETERE, del 28/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
cu.
ìQ

Uditi difensor Avv.;

c(i

Data Udienza: 19/12/2013

Ritenuto in fatto

Osservava il giudice che la prima sentenza riguardava l’associazione del Guerra al clan dei
Casalesi fino al 1994 (quando venne allontanato perché ritenuto inaffidabile), la seconda (pure
per associazione al detto clan negli anni 2000-2005) non risultava passata in giudicato nei suoi
confronti, la terza riguardava l’associazione del Guerra allo stesso clan negli anni 2006-2009
(riconosciuta in continuazione con precedente periodo 1998-2000 e coevi reati-fine).
Il notevole lasso di tempo tra i due periodi in considerazione (quattro anni, dal 1994 al 1998)
escludeva di riconoscere il vincolo invocato (benché l’ultima sentenza lo avesse ravvisato tra il
periodo 2006-2009 e quello 1998-2000 con i coevi reati-fine).
Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo violazione di legge: il giudice dell’esecuzione
non aveva considerato, quanto alla prima sentenza, che il collaboratore di giustizia De Simone
riferisce dell’allontanamento del Guerra dalla cosca (clan Bidognetti) dal 1994 al 1996 (peraltro
data di chiusura della contestazione) e non al 1998; che inoltre la terza sentenza (associazione
dal 2006 al 2009) aveva riconosciuto la continuazione con un’imputazione associativa dal 1998
al 2000 e coevi reati fine come un tentato omicidio con violazione della legge sulle armi e altro
del maggio 1998; di qui l’illogicità di escludere un’evidente continuazione tra le più associazioni
contestate. Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il processo, dapprima assegnato alla VII sezione della Corte, non essendo stata ivi ravvisata
alcuna causa di inammissibilità del ricorso, veniva trasmesso a questa I sezione.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., ritenuto il provvedimento impugnato correttamente
e adeguatamente motivato, chiedeva il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e va rigettato. Per tradizionale e condivisa giurisprudenza il problema
della configurabilità della continuazione tra reato associativo e reati-fine (o tra più reati
associativi) non va impostato in termini di compatibilità strutturale, in quanto nulla si oppone a
che, sin dall’inizio, nel programma criminoso dell’associazione, si concepiscano uno o più reatifine (o una seconda associazione) individuati nelle loro linee essenziali, di guisa che tra questi
reati e quello associativo (o tra i reati associativi) si possa ravvisare una identità di disegno
criminoso. Ne consegue che tale problema si risolve in una quaestio facti la cui soluzione è
rimessa di volta in volta all’apprezzamento del giudice di merito (per tutte v. Cass., VI, sent. n.
15899 del 2/3/4, rv. 228874). E nella specie la quaestio facti è stata risolta con motivazione
congrua e corretta dal giudice di merito, che non ha mancato di rilevare come l’allontanamento
del Guerra dall’associazione di appartenenza (il clan dei Casalesi in una delle sue componenti),
abbia determinato una imprevista ed imprevedibile cesura nella sua continuità associativa, di
talché il rientro in essa e la sua seconda partecipazione associativa (fosse pure dopo due e non
dopo quattro anni) non possono, per logica evidente, essere riferite entrambe ad una previa
ideazione e deliberazione iniziale comune.
AI rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

c

1

Con ordinanza 28/6/12 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, giudice dell’esecuzione,
rigettava (Istanza di Guerra Giuseppe Nazario intesa al riconoscimento della continuazione tra i
reati di cui a tre sentenze (dopo rinuncia in udienza alla domanda relativa a una quarta perché
riguardante un precedente sodalizio) per associazione mafiosa, definitivamente giudicate nei
suoi confronti.

Pqm
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 19/12/13

Il ons. est.

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