Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5722 del 19/12/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5722 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: VECCHIO MASSIMO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ATTANASIO ALESSIO N. IL 16/07/1970
avverso l’ordinanza n. 1936/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 12/06/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
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Data Udienza: 19/12/2013
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 33.130/2012 R. G. *
Udienza del 19 dicembre 2013
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del
dott. Roberto Aniello, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso il quale ha
concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.
1. — Con ordinanza deliberata il 12 giungo 2012 e depositata il
26 giugno 2012, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto il reclamo del detenuto Alessio Attanasio avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, 16 maggio 2011, avverso il trattenimento di corrispondenza inviata
dal reclamante, motivando che si trattava di comunicazioni epistolari di contenuto criptico, in quanto «caratterizzate da disegni indecifrabili».
2. — Il condannato ha proposto ricorso per cassazione personalmente, mediante dichiarazione resa 16 luglio 2012, ai sensi
dell’ articolo 123 cod. proc. pen., al direttore della Casa circondariale di Terni, denunziando, ai sensi dell’articolo 606, comma
1, lettera e), cod. proc. pen. mancanza di motivazione, ritenuta
meramente apparente, e travisamento, contestando che le lettere contenessero comunicazioni criptiche e negando la ricorrenza di alcun disegno.
3. — Con provvedimento del 15 maggio 2013 la Sezione VII Penale di questa Corte suprema di cassazione (cui il ricorso era
stato inizialmente assegnato in esito all’esame preliminare, ai
sensi dell’articolo 610 cod. proc. pen.), non ravvisando cause di
inammissibilità, ha rimesso gli atti a questa Sezione, rilevando
che la corrispondenza era «priva di contenuto iconografico».
4. — Il procuratore generale della Repubblica presso questa
Corte, mediante atto del 5 agosto 2013, ha osservato: la motivazione del provvedimento impugnato è congrua; le valutazioni del giudice a quo sono legittime; il ricorrente non ha fornito
spiegazioni.
5. — Il ricorso merita accoglimento.
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Rileva
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE
Ricorso n. 33.130/2012
R. G.
*
Udienza del 19 dicembre 2013
Il riferimento, affatto incongruo alla presenza di «disegni indecifrabili» nella corrispondenza trattenuta, «priva di contenuto
iconografico», rivela il difetto di pertinenza della motivazione
addotta colla decisione di trattenimento della corrispondenza,
la quale decisione resta, pertanto, affatto priva di giustificazione.
Consegue l’annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio
per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bologna.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al
Tribunale di sorveglianza di Bologna.
Così deciso, il 19 dicembre 2013.
Il provvedimento risulta inficiato dal vizio della mancanza di
motivazione.