Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5719 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 5719 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DALL’AGLIO UMBERTO N. IL 14/02/1941
avverso la sentenza n. 6465/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 29/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLA’
,e,Q,c
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 624-e.. 44,
che ha concluso per ael.
iteugeux,n);L,ey—2—

ahusat ce

Udito, per la parte civile, l’Avv
difensortAvv.rj

Data Udienza: 19/12/2013

Ritenuto in fatto

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo: 1) vizio di motivazione in ordine alla offensività
in concreto (vista anche la consulenza tecnica di parte) della condotta contestata (ritenuta in
base alla sola analisi qualitativa ed omessa invece ogni analisi quantitativa sull’esatto valore di
concentrazione del principio attivo di “CS” contenuto nelle bombolette, affidandosi al solo dato
“max 80 mg” di cui all’etichetta); 2) vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica
del reato (da definirsi ex art. 4 della L n. 110 del 1975, la destinazione naturale del prodotto
essendo la difesa personale e ridottissima la potenzialità offensiva). Chiedeva l’annullamento
della sentenza impugnata.
Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso, la difesa il suo accoglimento.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato in entrambi i suoi motivi e va respinto. Quanto al primo, si può ben
prescindere da una analisi quantitativa del prodotto che accerti l’esatta concentrazione del
principio attivo del liquido contenuto nelle più bombolette (peraltro dichiarato in max 80 mg),
una volta che le stesse siano fabbricate e poste in commercio con una dichiarata destinazione
offensiva (apodittico, in assenza di una neppure ipotizzata operazione truffaldina, evocare delle
concentrazioni minime, se non inesistenti). Quanto al secondo, la giurisprudenza anche recente
di questa Corte (Cass., I, sent. n. 11753 del 28/2/12, rv. 252261) ha affermato in modo netto
che “integra il reato previsto dall’art. 4 L. 2 ottobre 1967, n. 895 e succ. mod., il porto in luogo
pubblico di una bomboletta spray contenente gas urticante idoneo a provocare irritazione degli
occhi, sia pure reversibile in un breve tempo, in quanto idonea ad arrecare offesa alla persona
e come tale rientrante nella definizione di arma comune da sparo da cui all’art. 2 L. n. 110 del
1975”. Già in tal senso anche Cass., I, sent. n. 6106 del 13/1/09, rv. 243349: “La bomboletta
spray contenente sostanza urticante è compresa tra gli aggressivi chimici il cui porto illegale
costituisce reato ai sensi della legge 2 ottobre 1967 n. 895”. Diversa fattispecie, riguardante
uno spray anch’esso urticante ma a base di peperoncino e non di aggressivi chimici, quella di
cui a Cass., I, sent. n. 3116 del 24/10/11, dep. 25/1/12, rv. 251825.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Pqm
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 19/12/13
I Cons. e

~TATA
IN CANCIELLEIRIA

Con sentenza 29/1/13 la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza 13/10/08 del
giudice monocratico del Tribunale di Forlì che, con le attenuanti generiche (e ritenuta l’ipotesi
lieve di cui all’art. 5 della legge n. 895/67), condannava Dell’Aglio Umberto (cui era contestata
la recidiva reiterata) alla pena di mesi 8 di reclusione per il reato (in Forlì, il 21/7/06) di porto
e detenzione illegale di n. 3 bombolette spray marca “American Style Nato Super Paralisant”
(della capacità di 40 ml ciascuna) contenenti una soluzione irritante-lacrimogena, in genere in
dotazione alle forze di polizia (comprese le italiane) per il controllo dell’ordine pubblico, a base
di orto-clorobenziliden-malonitrile, altrimenti detta “CS”.

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